Art. 461 c.p.p. — Opposizione

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Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale ((o del giudice di pace)) del luogo in cui si trova l'opponente. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilita', gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia gia' provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente puo' nominare un difensore di fiducia. Con l'atto di opposizione l'imputato puo' chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444. L'opposizione e' inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando e' proposta fuori termine o da persona non legittimata. Se non e' proposta opposizione o se questa e' dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione. Contro l'ordinanza di inammissibilita' l'opponente puo' proporre ricorso per cassazione.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

90

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90a

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo in vigore dal 2 gennaio 2000 al 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

11 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 55/2010

    Questione inammissibile
    18 febbraio 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 461, comma 1, e 464, comma 3, cod. proc. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, Cost., nonché all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui precludono all'imputato, nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna, la possibilità di accedere a riti alternativi non richiesti con lo stesso atto di opposizione. Innanzitutto, il rimettente censura una norma diversa da quella di cui deve fare applicazione poiché, svolgendosi il giudizio principale davanti al Tribunale in composizione monocratica, la denunciata preclusione è sancita per il relativo procedimento non già dall'art. 464, comma 3, cod. proc. pen., ma da una norma distinta, anche se di identico contenuto, quale l'art. 557, comma 2, cod. proc. pen., non coinvolto nello scrutinio. Inoltre, la questione difetta di rilevanza tenuto conto che, come si desume dall'ordinanza di rimessione, nessuna richiesta di patteggiamento è stata, in concreto, presentata dall'imputato, neppure successivamente all'opposizione; né il rimettente precisa se l'imputato sia ancora in termini per la presentazione della richiesta del rito alternativo in base alle regole ordinarie, che rimarrebbero pur sempre operanti ove venisse rimossa la preclusione censurata, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza. Infine, il giudice a quo omette di verificare la praticabilità di un'interpretazione del quadro normativo diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità prospettati e tale da determinarne il superamento, trascurando, in particolare, la possibilità di ritenere, in via ermeneutica, che l'assetto introdotto dalla sentenza n. 120 del 2002 con riguardo alla conversione del giudizio immediato in abbreviato sia già operante rispetto alla richiesta di riti alternativi nell'ambito del procedimento per decreto. La citata sentenza ha dichiarato l'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. incostituzionale nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorra dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato, così sostanzialmente trasponendo a tale termine la regola dettata per la decorrenza del termine di impugnazione dall'art. 585, comma 3, cod. proc. pen.: regola in forza della quale, ove la decorrenza risulti diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera il termine che scade per ultimo. Nel caso di specie, il giudice a quo muove dal presupposto, implicito e indimostrato, che il termine di quindici giorni per proporre opposizione al decreto di condanna - e, conseguentemente, per effettuare la scelta dell'eventuale rito alternativo nell'ambito del procedimento per decreto - decorra esclusivamente, ai sensi dell'art. 461, comma 1, cod. proc. pen., dalla notificazione del decreto all'imputato. Il rimettente non tiene conto, tuttavia, della circostanza che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 20 della legge n. 60 del 2001, il decreto di condanna deve essere attualmente notificato, non più al solo imputato, ma anche al difensore di ufficio (all'uopo designando) o al difensore di fiducia eventualmente nominato (art. 460, comma 3, cod. proc. pen.). A fronte di siffatta previsione, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il difensore di ufficio sia autonomamente legittimato a proporre opposizione al decreto e che detta opposizione sia inquadrabile nella categoria dei mezzi di impugnazione, donde l'applicabilità ad essa delle norme generali sulle impugnazioni, ove non specificamente derogate. Fra tali norme rientra anche il già citato art. 585, comma 3, cod. proc. pen.: con la conseguenza che, qualora a causa del diverso momento di notifica del decreto la decorrenza del termine di opposizione risulti diversa per l'imputato e per il suo difensore (sia esso di fiducia o di ufficio), opera per entrambi il termine che scade per ultimo. Per la manifesta inammissibilità delle questioni per inesatta individuazione della norma oggetto di censura, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 256/2009, n. 193/2009 e n. 301/2008. Per la manifesta inammissibilità di questione avente ad oggetto una fattispecie analoga, v. la citata ordinanza n. 69/2008. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., v. la citata sentenza n. 120/2002. Per la manifesta inammissibilità delle questioni per omessa verifica della possibilità di pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 244/2009, n. 171/2009, n. 155/2009 e n. 117/2009.

    Art. 461 c.p.p. · Art. 464 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 323/2007

    Questione infondata
    24 luglio 2007

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 461, comma 3, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e terzo comma, Cost., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato, opponente a decreto penale di condanna, di chiedere al giudice, in alternativa ai riti speciali, il giudizio ordinario e di ottenere le fissazione dell'udienza preliminare. Infatti, il nucleo delle doglianze si fonda sulla non condivisibile premessa che il giudizio introdotto a seguito dell'opposizione dell'imputato debba essere necessariamente ed integralmente ripristinatorio della situazione processuale in cui l'imputato versava prima dell'emissione del decreto penale di condanna. In realtà, la proposizione dell'opposizione non è idonea ad elidere in toto le peculiarità che contraddistinguono presupposti, finalità e modulazione del rito monitorio e che lo differenziano sensibilmente dal procedimento ordinario, risultando, così, erronea, la piena assimilazione tra la posizione dell'imputato che, destinatario di un decreto penale di condanna, abbia proposto opposizione e quella dell'imputato nei cui confronti si procede nelle forme ordinarie. La non comparabilità fra le situazioni in oggetto rende prive di fondamento le censure prospettate dal rimettente.

    Art. 461 c.p.p. · Art. 464 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 16/2007

    Altra decisione
    26 gennaio 2007

    Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nonché degli artt. 461, comma 1, e 648, comma 3, cod. proc. pen., censurati, in riferimento all'art. 111, quinto comma, della Costituzione, il primo, nella parte in cui non prevede la restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale nel caso in cui la mancata conoscenza effettiva del provvedimento sia dovuta a colpa del destinatario, il secondo e il terzo, nella parte in cui fanno decorrere i termini per l'opposizione e per la conseguente irrevocabilità del decreto penale dalla mera notificazione del provvedimento e non già dall'effettiva conoscenza di esso. Infatti, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 aprile 2005, n. 60, che ha modificato l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., indicando nuovi presupposti per la restituzione nel termine, ditalchè, alla luce di tale sopravvenienza normativa, che incide in modo evidente sull'oggetto del giudizio di costituzionalità, si impone una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

    Art. 175 c.p.p. · Art. 461 c.p.p. · Art. 648 c.p.p. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1998 al 2 gennaio 2000. 1 parola tolta, 6 parole aggiunte.

… per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale tolto: del aggiunto: o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a … abbia gia' provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente puo' nominare un difensore di fiduciaaggiunto: . Con l'atto di opposizione l'imputato puo' chiedere al giudice che ha emesso il …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art461 · fonte del testo

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