Corte costituzionale

Sentenza n. 381/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/07/1992 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 428 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 dicembre

1991 dalla Corte di appello di Brescia nel procedimento penale a

carico di Ciervo Stefano ed altro, iscritta al n. 136 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice

relatore Francesco Guizzi.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale aperto a seguito della

querela proposta da Graci Gaetano nei confronti di Ciervo Stefano e

Pirondini Enrico, rispettivamente autore dell'articolo di cronaca,

ritenuto diffamatorio, pubblicato sul quotidiano "La Nuova Ferrara",

e direttore responsabile dello stesso giornale, il Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Mantova, competente per territorio

(essendo il quotidiano stampato in quel circondario), presentava

richiesta di giudizio direttissimo nei confronti dei querelati.

All'udienza, che aveva luogo in data 15 marzo 1991, il Tribunale di

Mantova, preso atto della sentenza in data 8 febbraio 1991, n. 68,

con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo

l'articolo 233, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale), che obbligava il pubblico ministero a

procedere, per i reati commessi con il mezzo della stampa e per

quelli concernenti le armi e gli esplosivi, al giudizio direttissimo

anche fuori dai casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di

procedura penale, ordinava la rimessione degli atti al pubblico

ministero. Quest'ultimo richiedeva il rinvio a giudizio degli

imputati, ma il Giudice per le indagini preliminari emetteva una

sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce

reato. Il querelante, costituitosi parte civile, proponeva appello

avverso tale decisione avanti alla Corte d'appello di Brescia,

innanzi alla quale i difensori ed il pubblico ministero eccepivano

l'inammissibilità dell'appello. Da un lato, l'articolo 577 del

codice di rito avrebbe oggettivamente limitato la facoltà

d'impugnazione alle sole sentenze di proscioglimento (o di condanna)

per i reati di ingiuria e diffamazione; da un altro, la parte civile

avrebbe avuto la possibilità d'impugnare le sentenze pronunciate dal

Giudice per le indagini preliminari solo ai sensi del terzo comma

dell'articolo 428 del codice di procedura penale, e cioè ricorrendo

per cassazione nei casi di nullità previsti dall'articolo 419 del

codice di rito.

La Corte bresciana, in data 27 dicembre 1991, emetteva ordinanza

con la quale, in relazione agli articoli 3 e 76 della Costituzione,

sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'articolo

428 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede,

per la persona offesa costituita parte civile, la facoltà di

proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere per il

reato di diffamazione commesso con il mezzo della stampa.

2. - A dire della Corte remittente, a seguito della declaratoria

d'incostituzionalità dell'articolo 233, secondo comma, del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), che

obbligava il pubblico ministero a procedere al giudizio direttissimo

anche fuori dai casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di

procedura penale (per i reati commessi con il mezzo della stampa e

per quelli concernenti le armi e gli esplosivi), si sarebbe venuta a

determinare una violazione dell'articolo 76 della Costituzione per la

mancata attuazione della direttiva numero 85 della legge delega 16

febbraio 1987, n. 81, con la sua "previsione dell'impugnabilità

delle sentenze di condanna o proscioglimento per l'imputazione di

ingiuria o diffamazione anche da parte della parte privata".

Prima della pronuncia d'incostituzionalità della Corte n. 68 del

1991, infatti, l'impugnabilità delle sentenze in tema di

diffamazione a mezzo della stampa, per la persona offesa costituita

parte civile, era assicurata dal naturale esito dibattimentale delle

decisioni (sentenza di proscioglimento o di condanna) imposto dal

rito direttissimo, obbligatorio ai sensi dell'articolo 233, secondo

comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Essendo stata

dichiarata illegittima tale norma, ne è conseguita la possibilità

di decisioni diverse, quale quella di non luogo a procedere resa

all'esito dell'udienza preliminare, non suscettibili della facoltà

d'impugnativa dalla parte privata.

E, invece, secondo la Corte bresciana, la direttiva n. 85 della

legge di delega avrebbe chiaramente espresso l'intenzione di

concedere alla persona offesa costituita nel processo la più ampia

facoltà d'impugnazione. Di qui, la censura di sostanziale violazione

dei criteri direttivi e dei fini della delega e, pertanto,

dell'articolo 76 della Costituzione, secondo l'indirizzo coerente

della Corte costituzionale (sentenze nn. 218 del 1987 e 41 del 1975).

3. - La seconda censura formulata dalla Corte remittente vuole

rilevare un doppio contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

Secondo un primo profilo si sottoporrebbero irragionevolmente a

disparità di trattamento situazioni uguali, certamente, quali sono

quelle della parte civile posta di fronte a una sentenza di

proscioglimento o a una sentenza di non luogo a procedere, entrambe

emesse nel corso di un procedimento penale per il reato di

diffamazione a mezzo stampa (rispettivamente dal Tribunale, all'esito

del dibattimento, ovvero dal Giudice per le indagini preliminari, a

conclusione dell'udienza preliminare). La disparità irragionevole si

espliciterebbe nella facoltà di appello anche agli effetti penali

accordata alla persona offesa (costituita parte civile) solo con

riguardo alla sentenza di proscioglimento resa nella fase

dibattimentale.

Sotto un secondo profilo si lamenta la irragionevole disparità di

trattamento della medesima parte privata a seconda che la

diffamazione sia stata commessa o meno con il mezzo della stampa. In

quest'ultimo caso, infatti, essendo il reato di competenza del Pretore, avanti al quale manca il filtro dell'udienza preliminare, si

darebbe sempre alla parte la possibilità di appellare l'esito

assolutorio. Al contrario, per il più grave reato di diffamazione a

mezzo stampa (assai più dannoso per la persona offesa, considerata

la potenza dello strumento dato, per la cui cognizione è competente

il Tribunale), tale completa estensione verrebbe ad essere limitata

dalla non impugnabilità della sentenza emessa all'esito dell'udienza

preliminare, fatta salva la ricorribilità in Cassazione per

limitatissimi casi.

4. - È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri a

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto d'intervento con

il quale ha chiesto la declaratoria d'infondatezza.

La questione sarebbe innanzitutto infondata in relazione alla

pretesa violazione dell'articolo 76 della Costituzione, atteso che la

legge delega ha espressamente previsto la facoltà d'impugnazione per

le sole sentenze di proscioglimento. Tali tipi di sentenze sono, dal

legislatore delegante, tenute ben distinte da quelle di non luogo a

procedere rese all'esito dell'udienza preliminare, com'è dimostrato

dal linguaggio adottato dalla legge nelle direttive numero 52 e 55.

Ma lo sarebbe ancor più con riferimento alla pretesa violazione

del principio di uguaglianza.

Il remittente, ponendo sullo stesso piano (e sostanzialmente

assimilando) la sentenza di non luogo a procedere, resa in esito

all'udienza preliminare, e la sentenza di proscioglimento, emanata in

esito al dibattimento, cercherebbe di assicurare alla persona offesa

dal reato quella tutela eccezionale, e derogatoria dei principi

generali, anche con riferimento al primo tipo di pronuncia. Ma la

disposizione, contenuta nell'articolo 577 del codice di procedura

penale, non potrebbe estendersi pure alle pronunce rese all'esito

dell'udienza preliminare, perché, da un lato, esse sono fondate sul

principio della "evidenza probatoria" (che non vale invece per la

fase dibattimentale) e, da un altro, perché l'art. 428, sesto comma,

del codice di procedura penale, nel consentire l'impugnazione contro

la sentenza di non luogo a procedere, ne limiterebbe fortemente

l'effetto devolutivo consentendo, in caso di accoglimento, la sola

emissione del decreto che dispone il giudizio.

Le esigenze, sottoposte dalla Corte remittente di dar luogo a

quella più ampia tutela del patrimonio morale della persona offesa,

posta a base della stessa direttiva n. 85 della legge delega,

sarebbero comunque soddisfatte, per la fase conclusiva dell'udienza

preliminare, dal diritto d'impugnazione del pubblico ministero,

previsto in linea generale dal codice di rito penale. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Brescia dubita, in relazione agli

articoli 3 e 76 della Costituzione, della legittimità costituzionale

dell'articolo 428 del codice di procedura penale, nella parte in cui

non prevede, per la persona offesa costituita parte civile, la

facoltà di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a

procedere per il reato di diffamazione commesso con il mezzo della

stampa.

Con riferimento al primo parametro si sottolinea l'irragionevole

disparità di trattamento tra la parte civile che intende (ma non

può) impugnare una sentenza di non luogo a procedere e l'altra che

vuole (e può) gravare una decisione di proscioglimento nonché tra

le stesse parti a seconda che il procedimento abbia luogo avanti al

Pretore (ove manca la pronuncia del primo tipo e l'impugnativa è

sempre consentita) oppure davanti al Tribunale (dove la duplicità

delle pronunce è conseguenza necessaria del passaggio attraverso la

fase dell'udienza preliminare e per queste ultime l'impugnativa non

è possibile).

Con riferimento al secondo parametro si lamenta la mancata

attuazione della direttiva n. 85 della legge-delega.

2. - Le doglianze sono infondate.

Il quadro di partenza, anche perché espressamente richiamato dal

giudice a quo con riferimento alla seconda delle due norme

costituzionali che si assumono violate, dev'essere costruito

attraverso le previsioni della legge 16 febbraio 1987, n. 81,

contenente la delega legislativa al Governo della Repubblica per

l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Nell'economia della questione sottoposta alla Corte, come sopra

delineata, ci si può limitare alle seguenti previsioni:

a) ambito del giudizio direttissimo riservato alle sole ipotesi

previste dalle lettere a), b) e c) della direttiva n. 43, non

inclusivo di alcuna specifica figura di reato, ma solo di un dettato

di tipo generale, facente riferimento alle situazioni della flagranza

e della confessione;

b) potere-dovere del giudice delle indagini preliminari di

pronunciare sentenza di non luogo a procedere allo stato degli atti

(se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione

penale non poteva essere iniziata o proseguita o se il fatto non è

previsto dalla legge come reato o risulti evidente che il fatto non

sussiste o l'imputato non lo ha commesso) o di disporre il rinvio a

giudizio (direttiva n. 52);

c) generale impugnabilità delle sentenze di non luogo a

procedere (direttiva n. 55);

d) esclusione dell'udienza preliminare nella disciplina del

processo davanti al pretore (direttiva n. 103);

e) generale proponibilità delle impugnazioni dalla parte

civile ai fini della tutela dei suoi interessi (civili) ma facoltà

per la stessa e per la persona offesa dal reato di chiedere al

pubblico ministero, con istanza motivata, l'impugnazione agli effetti

penali (direttiva n. 87);

f) impugnabilità delle sentenze di condanna o

"proscioglimento" per l'imputazione di ingiuria o diffamazione "anche

da parte della parte privata" (direttiva n. 85).

Il quadro della delega è dunque mancante d'una previsione di

giudizio direttissimo obbligatorio per determinate ipotesi di reato,

quali quelle (concernenti le armi e gli esplosivi o il mezzo della

stampa) stabilite nel cennato art. 233, secondo comma, delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale, emanate con il decreto legislativo del 28 luglio 1989, n.

271. L'avere questa Corte dichiarato, con la sentenza n. 68 del 1991,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 233, secondo comma, delle

predette norme di attuazione, non ha determinato alcuna alterazione

del quadro della delega, ma solo consentito che emergesse il dubbio

sulla legittimità costituzionale della norma impugnata dalla Corte

d'appello di Brescia.

Quale conseguenza di quella declaratoria d'incostituzionalità,

infatti, si è venuta a creare un'area di decisioni che sfugge al

potere d'impugnativa della persona offesa costituita parte civile:

quelle di non luogo a procedere per il delitto di diffamazione

commesso con il mezzo della stampa. Prima della pronuncia n. 68 del

1991 le decisioni relative ai procedimenti d'ingiuria e diffamazione

erano sempre impugnabili dalla parte privata sia che fossero di

competenza pretorile (per la mancanza della fase dell'udienza

preliminare e delle conseguenti decisioni di non luogo a procedere);

sia che fossero di competenza del tribunale (per l'obbligatorietà

del giudizio direttissimo previsto in ordine ai reati commessi con il

mezzo della stampa, con i suoi esiti di proscioglimento o di

condanna). Essendo venuta meno l'obbligatorietà di tale ultima forma

procedimentale, a seguito della sentenza n. 68 del 1991, si è posto,

da un lato, il problema della conformità alla delega del mutato

quadro codicistico e, da un altro, quello della ragionevolezza della

non impugnabilità delle decisioni di non luogo a procedere relative

ai processi di diffamazione.

3. - La direttiva n. 85, contenuta nella legge-delega per

l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, non prevista nel

testo originario, nacque da un emendamento di alcuni giuristi

parlamentari e venne approvata non senza discussioni.

L'innovazione, secondo i suoi sostenitori, tendeva a garantire la

persona offesa da due inconvenienti che, di frequente, venivano

riscontrati nei processi di diffamazione: il facile rovesciamento

delle posizioni tra l'offeso e l'imputato con potenziale scambio

delle accuse rilanciate dal secondo contro il primo; la facilità con

la quale i contenuti della motivazione delle sentenze potevano

allontanarsi, talvolta in modo imprevedibile, dalle statuizioni

contenute nel dispositivo. E ciò sulla base della comune convinzione

che i beni giuridici dell'onore, della dignità e del valore della

persona sono facilmente comprimibili e abbisognano di particolari

cautele e protezioni quando sono coinvolti espressamente nel

processo.

Il legislatore delegante ha perciò ritagliato all'accusa privata

un ruolo dichiaratamente eccezionale, legato ai peculiari processi

per i reati di ingiuria e diffamazione e limitatamente alla

possibilità dell'impugnativa, senza un particolare accrescimento dei

poteri che la persona offesa e la parte civile hanno già nel normale

quadro del processo di primo grado.

Se di norma la persona offesa dal reato ha solo il potere di

chiedere al pubblico ministero, con istanza motivata, l'impugnazione

agli effetti penali (direttiva n. 87), in questo caso le si è

attribuito il diritto d'impugnare direttamente le sentenze ad essa

non favorevoli (direttiva n. 85).

4. - Che però il potere d'impugnativa debba restare strettamente

circoscritto alle sole sentenze di "condanna e di proscioglimento" in

senso stretto, vale a dire, per quel che attiene a questa seconda

categoria, alle sentenze che il capo II, sezione I, del III titolo

del settimo libro del codice di procedura penale divide in sentenze

"di non doversi procedere" (art. 529) e sentenze "di assoluzione"

(art. 530), emerge dalle seguenti considerazioni.

Innanzitutto va rilevato che, nella legge-delega, la previsione

della generale impugnabilità delle sentenze di non luogo a procedere

trova il suo posto subito dopo la disciplina dell'udienza preliminare

(direttive nn. 52-55), mentre, invece, la previsione

dell'impugnabilità delle "sentenze di condanna o proscioglimento per

l'imputazione di ingiuria e diffamazione" trova posto solo dopo la

disciplina del giudizio (direttive nn. 66-82), il che rende già

chiaro il collegamento tra la facoltà d'impugnativa e gli epiloghi

decisori del giudizio. A tanto si aggiunga che l'alternativa, posta

dalla norma, tra provvedimento terminativo di condanna e

provvedimento terminativo di proscioglimento colloca i due (tipi di)

esiti decisori sullo stesso piano logico, sottolineando la struttura

cognitiva del merito del processo.

Non è dunque un caso che, lessicalmente, per tali esiti decisori

venga usata la formula "di non doversi procedere" volutamente diversa

da quella di "non luogo a procedere", utilizzabile all'esito

dell'udienza preliminare. La legge di delega ricorre,

significativamente, alla diversa espressione di "proscioglimento"

(comprensiva degli esiti di assoluzione e "di non doversi procedere")

quando, in materia d'impugnazioni, deve indicare una conclusione

opposta a quella di condanna all'esito del giudizio (è il caso, ad

esempio, della direttiva n. 86).

Nessuna violazione, dunque, della legge di delega.

5. - Ma neppure violazione del richiamato principio di

uguaglianza.

È proprio infatti la diversità della fase dell'udienza

preliminare rispetto a quella del giudizio, caratterizzata, la prima,

da decisioni basate su una regola di tipo processuale (e non

sostanziale), che giustifica e rende non arbitraria la scelta del

legislatore di limitare il potere d'impugnativa della parte privata,

nei processi per reati di ingiuria e diffamazione, alle sole sentenze

di condanna e proscioglimento. Ciò rende giustizia, automaticamente,

della prospettata eccezione per la parte riguardante la diversità di

regime tra i due tipi di pronunce terminative, emesse nelle due diverse fasi processuali, quand'anche in relazione allo stesso tipo di

reato. La decisione che, unica nel tipo, è pronunciabile all'esito

dell'udienza preliminare risponde, infatti, a criteri processuali e

si basa esclusivamente sull'evidenza probatoria, prescindendo dal

compiuto esame del merito dell'ipotesi accusatoria, che si porrebbe

in antinomia con le funzioni che il legislatore ha inteso assegnare a

quell'udienza.

Ma pure quando si chieda di considerare la diversità di

trattamento che obiettivamente ricevono le dette pronunce, nei

procedimenti di diffamazione e ingiuria di competenza pretorile

(dove, per la mancanza dell'udienza preliminare, si emettono soltanto

quelle di proscioglimento) rispetto a quelli aggravati e pertanto di

competenza del tribunale (dove, accanto al proscioglimento all'esito

del giudizio vi è anche la possibilità di pronunce di non luogo a

procedere), la doglianza mostra, del pari, la sua infondatezza.

Infatti, nei procedimenti di competenza pretorile l'assenza di

un'area di decisioni che sfugga (come invece accade per il Tribunale)

al potere d'impugnativa della parte privata non è un privilegio che

il legislatore ha accordato agli imputati delle diffamazioni meno

gravi rispetto a quelle commesse con il mezzo della stampa, ma solo

una conseguenza del diverso tipo di procedimento che, per quello

pretorile, disegnato con maggior snellezza di forme in considerazione

sia del numero che della minor gravità dei reati, consente la

citazione dell'imputato in pubblica udienza senza passare attraverso

il filtro dell'udienza preliminare.

Anche sotto questo profilo la questione è infondata, rispondendo

la diversità dell'iter processuale a una scelta discrezionale, ma

non arbitraria, del legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo 428 del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione, dalla Corte

d'appello di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:381 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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