Corte costituzionale

Sentenza n. 262/1998

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1998 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

dichiarata illegittima

citata

  • art. 609-quinquieslegge 66/1996

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 398, comma

5-bis, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 22 settembre 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso

la Pretura di Vibo Valentia, iscritta al n. 800 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice

relatore Valerio Onida.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato

del reato di corruzione di minorenne, previsto dall'art.

609-quinquies del codice penale, il giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura circondariale di Vibo Valentia,

chiamato a pronunciarsi su di una richiesta di incidente probatorio,

con escussione quale teste della minore di sedici anni vittima del

reato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3, 32 e 72 della Costituzione, dell'art. 398,

comma 5-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

consente di adottare le speciali modalità di espletamento

dell'incidente probatorio ivi contemplate, anche nell'ipotesi di

reato di cui all'art. 609-quinquies del codice penale.

Il remittente osserva che nella richiesta del pubblico ministero si

rappresenta la necessità di escutere la testimonianza della minore

con le speciali modalità di cui all'art. 398, comma 5-bis, cod.

proc. pen. (e così in un locale con specchio unidirezionale,

affinché il padre della minore, accusato del reato, assista alla

deposizione senza poter interagire con la teste), a tutela sia della

genuinità della prova sia dell'integrità psicofisica della minore

medesima; ma che il tenore letterale della disposizione non consente

di adottare tali modalità, previste per la deposizione a tutela dei

minori nelle ipotesi dei delitti di cui agli artt. 609-bis, 609-ter,

609-quater e 609-octies, nella ipotesi del delitto di cui all'art.

609-quinquies.

La questione di legittimità costituzionale del citato art. 398,

comma 5-bis, cod. proc. pen. è ritenuta rilevante in quanto si

tratta di una norma processuale che il giudicante ritiene di dover

applicare, assumendo la prova richiesta un fondamentale rilievo

nell'economia del giudizio, e dovendosi d'altra parte porre

l'acquisizione probatoria al riparo da possibili eccezioni di

nullità se non di inutilizzabilità.

Ciò premesso, il giudice a quo osserva che, allo scopo di dare

maggiore tutela alle vittime dei reati sessuali, con l'art. 13 della

legge n. 66 del 1996 si è consentito, quando si procede per tali

reati, ivi compreso quello previsto dall'art. 609-quinquies del

codice penale, di ricorrere all'incidente probatorio anche al di

fuori dei casi già previsti dal comma 1 dell'art. 392 cod. proc.

pen; e si è inoltre previsto, con l'art. 14 della stessa legge, che

ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 398, cod. proc. pen., che, nel

caso in cui la vittima del reato (recte: la persona comunque

interessata all'assunzione della prova) sia minore degli anni sedici,

l'acquisizione probatoria possa avvenire con modalità particolari,

intese a garantire la genuinità della prova e l'integrità

psicofisica del minore. Ma tale ultima previsione è stata introdotta

con riferimento limitato ad alcune ipotesi di reato, fra le quali non

è compresa quella di cui all'art. 609-quinquies cod. pen.: ora, il

carattere eccezionale della norma e la tassatività dell'elenco dei

reati previsti precluderebbero sia una interpretazione estensiva sia

un'applicazione analogica della norma stessa.

Emergerebbe in tal modo, in primo luogo, una disparità di

trattamento illogica e ingiustificatamente discriminatoria, in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nei confronti delle

vittime dei diversi reati, pur in presenza del medesimo bene

giuridico tutelato dalle norme incriminatrici, del medesimo interesse

protetto dalla norma procedurale (genuinità della prova e tutela

della persona offesa, pur nel rispetto delle garanzie difensive), e

della medesima condizione del soggetto passivo del reato (età minore

degli anni sedici).

La norma in esame, ad avviso del remittente, sarebbe, in secondo

luogo, in contrasto con l'art. 32 della Costituzione, per la mancata

tutela della salute del minore in una situazione nella quale il

giudice ravvisi la necessità di adottare speciali cautele per

salvaguardarne l'equilibrio e l'integrità psichica, essendo la ratio

della norma appunto quella di preservare il più possibile il minore

e la sua salute nella situazione di stress emozionale cui lo

sottopone la testimonianza.

In terzo luogo, il giudice a quo ritiene la norma viziata di

illogicità, incoerenza e contraddittorietà rispetto ai suoi

presupposti, che inciderebbero anche sulla tutela del diritto alla

salute. Infatti la ratio della norma, come sopra individuata, sarebbe

confermata dalla estensione a tutte le ipotesi di reato sessuale a

danno di minore dei sedici anni, compresa quella di cui

all'art.609-quinquies cod. pen., del ricorso all'incidente

probatorio. Non si capirebbe la ragione per la quale il legislatore,

mentre da un lato ha esteso la possibilità di ricorrere

all'incidente probatorio, non abbia poi, con riguardo a quest'ultimo

reato, accolto il logico corollario della possibilità di ricorrere a

particolari modalità nell'assunzione della prova: l'art. 398, comma

5-bis, cod. proc. pen., costituirebbe infatti il necessario

complemento, dal punto di vista delle modalità esecutive, dell'art.

392 cod. proc. pen.

Infine il remittente denuncia la violazione dell'art. 72 della

Costituzione e delle norme del regolamento della Camera da esso

richiamate.

Egli osserva che la Camera dei deputati, nell'ambito del

procedimento c.d. "misto" adottato per l'approvazione del progetto di

legge divenuto la legge n. 66 del 1996, in cui la commissione opera

in sede redigente (e in cui, a norma dell'art. 96 reg. Camera, la

commissione formula gli articoli, mentre all'aula è riservata la

approvazione dei singoli articoli così formulati, nonché

l'approvazione finale del progetto con semplici dichiarazioni di

voto), ha approvato in aula un testo diverso da quello che la

commissione redigente aveva formato. Quest'ultima avrebbe infatti

approvato un testo che includeva anche l'ipotesi di reato di cui

all'art. 609-quinquies cod. pen. fra quelle per le quali è possibile

ricorrere a particolari modalità di assunzione della prova

nell'incidente probatorio, oltre che fra quelle per le quali si

consente il ricorso "allargato" all'incidente probatorio medesimo:

mentre l'assemblea avrebbe da un lato approvato il nuovo testo

dell'art. 392, comma 1, cod. proc. pen., emendato con il riferimento

anche all'art. 609-quinquies, dall'altro avrebbe invece approvato il

nuovo art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella formulazione

originaria, non comprensiva dell'emendamento che estendeva il

richiamo anche all'art. 609-quinquies cod. pen.

2. - Non vi è stata costituzione di parti né intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata investe il comma 5-bis dell'art. 398

del codice di procedura penale - aggiunto dall'art. 14, comma 2,

della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza

sessuale) - nella parte in cui, prevedendo (nel caso di indagini che

riguardano determinate ipotesi di reati sessuali) l'adozione di

modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente

probatorio quando fra le persone interessate all'assunzione della

prova vi siano minori di sedici anni, e le esigenze del minore lo

rendano necessario od opportuno, non contempla, fra le ipotesi

richiamate, il reato di corruzione di minorenne di cui all'art.

609-quinquies del codice penale ("Chiunque compie atti sessuali in

presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla

assistere ...").

Tale omissione, secondo il remittente, contrasta con gli articoli 3

e 32 della Costituzione, per disparità di trattamento ingiustificata

di situazioni assimilabili, per intrinseca irragionevolezza e

contraddittorietà rispetto alla previsione della possibilità di

ricorrere anche nel caso di reato di corruzione di minorenne

all'incidente probatorio al di fuori dei presupposti comuni (art.

392, comma 1-bis, cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 13, comma 1,

della legge n. 66 del 1996), e per la mancata tutela, in questa

ipotesi e solo in questa, della salute psichica del minore. La

disposizione impugnata sarebbe altresì illegittima per violazione

dell'art. 72 della Costituzione, avendo la Camera dei deputati

approvato l'art. 14 della legge in un testo diverso da quello

definito dalla commissione in sede redigente, che invece contemplava

fra i reati in questione anche quello previsto dall'art.

609-quinquies cod. pen.

2. - Non è fondata la censura di violazione dell'art. 72 della

Costituzione.

La legge n. 66 del 1996 proviene da un iter parlamentare promosso

presso la Camera dei deputati attraverso la presentazione di numerose

proposte di legge, il cui esame congiunto fu affidato alla

Commissione giustizia, prima in sede referente, poi in sede

redigente, riservandosi dunque all'assemblea, a norma dell'art. 96

del regolamento, l'approvazione sia dei singoli articoli formulati

dalla commissione, sia del testo complessivo.

La disposizione contenuta nell'attuale art. 6 della legge, che

introduce l'art. 609-quinquies del codice penale, relativo alla

corruzione di minorenne, non figurava nella proposta assunta come

testo base dalla Commissione giustizia della Camera sia nella sede

referente (seduta del 6 luglio 1995), sia poi nella sede redigente

(seduta del 25 luglio 1995). In tale testo erano invece già presenti

disposizioni di contenuto corrispondente agli attuali artt. 13, comma

1, e 14, comma 2, in tema di incidente probatorio, con riferimento a

tutti i nuovi delitti che si venivano a configurare (violenza

sessuale semplice e aggravata, atti sessuali con minorenne, violenza

di gruppo): non, ovviamente, al delitto di corruzione di minorenne,

che la proposta non contemplava.

La previsione del delitto di corruzione di minorenne, attraverso

l'introduzione dell'art. 609-quinquies nel codice penale, conseguì

solo all'approvazione da parte della commissione di un emendamento

aggiuntivo all'art. 5 (seduta del 26 settembre 1995); nella stessa

seduta la commissione approvò anche un altro emendamento aggiuntivo

all'art. 6, che introduceva a sua volta un art. 609-quinquies del

codice penale, con oggetto e contenuto diversi.

Sempre nella medesima seduta la commissione completò l'esame e

l'approvazione in sede redigente del progetto, votando così, fra

l'altro, sugli articoli 12 e 13, che recavano rispettivamente le

modifiche agli artt. 392 e 398 del codice di procedura penale. In

tale sede, furono approvati due emendamenti del relatore, interamente

sostitutivi dei due articoli, nei quali la nuova disciplina

processuale veniva riferita ai delitti di cui agli artt. 609-bis,

609-ter, 609-quater e 609-quinquies del codice penale

(rispettivamente emendamenti 12.6 e 13.5): senza che peraltro risulti

che si sia discussa in alcun modo la riferibilità o meno della nuova

disciplina dell'incidente probatorio al delitto di corruzione di

minorenne.

Sempre nella seduta del 26 settembre la commissione autorizzò la

Presidenza a procedere al coordinamento formale del testo.

In sede di coordinamento, gli articoli 13 (già 12) e 14 (già 13)

vennero riformulati, facendosi riferimento, in entrambi, ai delitti

di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies:

dunque anche al delitto di violenza di gruppo (art. 609-sexies nel

testo approvato dalla commissione, art. 609-octies nel testo

coordinato), ma non al delitto di corruzione di minorenne, previsto

dall'art. 609-quinquies nel testo coordinato.

Fu tale testo coordinato ad essere sottoposto all'Assemblea, e da

questa approvato (dopo un'ulteriore rielaborazione da parte della

commissione del solo art. 8), con il voto dei singoli articoli e poi

col voto finale (seduta del 28 settembre 1995). Peraltro, nelle norme

comuni, tale testo conteneva un riferimento al nuovo art.

609-quinquies del codice penale solo all'art. 7, in tema di

irrilevanza della ignoranza dell'età della persona offesa.

Il Senato, in prima lettura, modificò il testo, fra l'altro

inserendo il riferimento anche all'art. 609-quinquies cod. pen.,

oltre che negli articoli 10, 11 e 12, nell'art. 13, che introduceva

il comma 1-bis dell'art. 392 cod. proc. pen; non però nell'art. 14,

che introduceva il comma 5-bis dell'art. 398 cod. proc. pen.,

approvato invece nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

La Camera, in seconda lettura, prese in esame solo gli articoli

emendati, fra cui non vi era l'art. 14, e modificò ulteriormente il

solo art. 5, approvando per il resto il testo trasmesso dal Senato:

il quale, a sua volta, nella seduta del 14 febbraio 1996, approvò

definitivamente il testo trasmesso dalla Camera, che fu quindi

promulgato e pubblicato.

3. - La ricostruzione dell'iter parlamentare della legge consente

di constatare: a) che il testo promulgato della legge è in tutto

conforme a quello concordemente approvato dalle due Camere:

precisamente, l'art. 13, che introduce il comma 1-bis dell'art. 392

cod. proc. pen., fu approvato dalla Camera senza il riferimento

all'art. 609-quinquies, emendato dal Senato che vi inserì tale

riferimento, e riapprovato dalla Camera nel testo del Senato; mentre

l'art. 14, che introduce il comma 5-bis dell'art. 398 cod. proc.

pen., fu approvato già in prima lettura da entrambe le Camere in un

testo, conforme a quello promulgato, che non contiene il riferimento

all'art. 609-quinquies cod. pen; b) che l'omissione di tale richiamo

nell'art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen. non è frutto di

modifiche del testo dell'articolo intervenute dopo la sua

approvazione, da parte di ciascuno dei due rami del Parlamento, ma

risulta a seguito del coordinamento che ha preceduto l'approvazione

dei singoli articoli, e poi del testo complessivo, da parte

dell'assemblea della Camera in sede di prima lettura.

Non può pertanto parlarsi di una violazione delle norme sul

procedimento legislativo contenute nell'art. 72 della Costituzione,

le quali richiedono, per quanto qui interessa, soltanto che il

progetto sia approvato "articolo per articolo e con votazione finale"

da ciascuna delle due Camere, ovviamente nel medesimo testo: mentre

altri errori o eventuali violazioni di norme regolamentari, che

possano verificarsi nel procedimento, sfuggono al sindacato di questa

Corte sulla legittimità costituzionale della legge regolarmente

promulgata e pubblicata (sentenza n. 9 del 1959).

Né vi è luogo, nella specie, per quanto si è detto, a rilevare

difformità, intervenute a seguito di operazioni di coordinamento,

fra testo approvato da ciascuna Camera e testo promulgato o trasmesso

all'altra Camera (cfr. sentenze n. 9 del 1959, n. 134 del 1969, n.

292 del 1984): poiché, come si è osservato, il coordinamento su cui

ha attirato l'attenzione il giudice remittente fu precedente, e non

successivo, all'approvazione degli articoli da parte dell'assemblea

della Camera, la cui volontà si è espressa dunque, col voto, sul

testo di tali articoli come risultanti a seguito del coordinamento

medesimo.

4. - La questione è invece fondata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

La legge n. 66 del 1996, com'è noto, ha sottoposto ad integrale

revisione le norme del codice penale in tema di reati contro la

libertà sessuale, abrogando in toto il capo I (Dei delitti contro la

libertà sessuale) del titolo IX (Dei delitti contro la moralità

pubblica e il buon costume) del libro secondo, nonché gli articoli

530, 539, 541, 542 e 543 (art. 1); e inserendo nella sezione III del

capo III (Dei delitti contro la libertà morale) del titolo XII (Dei

delitti contro la persona) le nuove fattispecie di reato della

violenza sessuale, semplice ed aggravata (artt. 3 e 4: artt. 609-bis

e ter del codice penale), degli atti sessuali con minorenne (art. 5:

art. 609-quater del codice), della corruzione di minorenne, nella

nuova formulazione (art. 6: art. 609-quinquies del codice), e della

violenza sessuale di gruppo (art. 9: art. 609-octies del codice).

Accanto a queste nuove disposizioni incriminatrici, e ad altre

prescrizioni comuni (artt. 10, 11, 12, 15, 16) o di diverso contenuto

(art. 17), la legge n. 66 ha introdotto alcune nuove disposizioni nel

codice di procedura penale.

Precisamente, l'art. 13 della legge ha aggiunto nell'art. 392

(relativo ai casi in cui si può procedere con incidente probatorio)

il comma 1-bis, in base al quale "nei procedimenti per i delitti di

cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e

609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona

sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con

incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona

minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste

dal comma 1", oltre che un comma 2-bis sul deposito da parte del

pubblico ministero degli atti di indagine compiuti, insieme con la

richiesta di incidente

probatorio.

A sua volta, l'art. 14 della legge ha introdotto nell'art. 398 cod.

proc. pen. (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio),

oltre ad un comma 3-bis sul diritto ad ottenere copia degli atti

depositati, un nuovo comma 5-bis, ai cui sensi, "nel caso di indagini

che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 609-bis,

609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove

fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori

di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il

luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere

all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono

necessario od opportuno": il comma prosegue poi disciplinando il

luogo dell'udienza e le modalità di documentazione delle

dichiarazioni testimoniali.

Mentre dunque la disposizione che consente il ricorso all'incidente

probatorio fa riferimento a tutte le nuove fattispecie delittuose

configurate dalla legge n. 66, la disposizione - qui censurata - che

prevede il ricorso a modalità particolari, quando le esigenze del

minore lo richiedano, fa invece riferimento a tutte le fattispecie

meno una, quella appunto della corruzione di minorenne prevista

dall'art. 609-quinquies.

Ora, è di tutta evidenza che la limitazione alla applicabilità

della disposizione che prevede modalità particolari di assunzione

della prova nell'incidente probatorio, derivante dal mancato richiamo

all'art. 609-quinquies, non trova alcuna giustificazione ragionevole.

Una volta reso possibile il ricorso all'incidente probatorio per

questi reati non si può negare che le esigenze del minore, in vista

delle quali il nuovo art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen. consente

l'adozione di particolari modalità di assunzione della prova, a

tutela appunto, specialmente, della persona del minore, sussistano

identiche anche nel caso in cui si procede per il delitto di

corruzione di minorenne (che anzi, come si è ricordato, presuppone

che la persona offesa abbia meno di quattordici anni), non meno che

nelle altre ipotesi di delitti a cui il legislatore si è riferito.

Le esigenze di salvaguardia della personalità del minore (oltre

che di assicurazione della genuinità della prova), a tutela delle

quali la disposizione è dettata, sono d'altra parte di preciso

rilievo costituzionale, coinvolgendo la protezione dei diritti

fondamentali della persona: sicché non sarebbe tollerabile la lacuna

o la contraddizione dell'ordinamento, che discende dalla limitazione

in discorso, nemmeno se fosse frutto di una scelta consapevole del

legislatore. Ciò che, peraltro, non risulta in alcun modo, come

appare anche dall'iter parlamentare che si è ricordato.

Resta assorbito ogni altro profilo di censura.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 398, comma

5-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall'art. 14,

comma 2, della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la

violenza sessuale), nella parte in cui non prevede l'ipotesi di reato

di cui all'art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne) del codice

penale fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone

interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni

sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità

particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando

le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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