Corte costituzionale

Sentenza n. 201/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1974 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 348, terzo

comma, e 465, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 1 giugno 1973 dal tribunale di Trento nel

procedimento penale a carico di Bronzino Alberto ed altri, iscritta al

n. 417 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 326 del 19 dicembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 1 giugno 1973 il tribunale di Trento, nel

procedimento penale a carico di Bronzino Alberto ed altri, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma,

cod. proc. pen., nella parte in cui vieta che possano essere intesi

come testimoni in istruttoria coloro che furono imputati dello stesso

reato connesso a quello per cui si procede, anche se prosciolti o

condannati, salvo che il proscioglimento sia stato pronunziato per non

avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. Con ciò,

secondo il tribunale, si porrebbe in essere:

a) una lesione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.,

che sarebbe violato perché l'imputato non potrebbe avvalersi di

eventuali prove a discarico e sarebbe posto in condizioni di

inferiorità rispetto all'accusa, la quale potrebbe giungere ad usare

l'incriminazione di persone a conoscenza dei fatti per privarle della

capacità di testimoniare;

b) una discriminazione sia fra cittadini in genere, sia fra

imputati prosciolti con diverse formule, in contrasto con l'art. 3

Cost.;

c) una violazione dell'art. 27 Cost. in quanto il testimone,

privato del diritto dovere di testimoniare, a causa della qualità di

coimputato temporaneamente assunta vedrebbe ridotto il suo patrimonio

di diritti civili in contrasto con il precetto contenuto nell'invocata

norma costituzionale.

La questione così profilata, secondo l'ordinanza, investirebbe

anche l'art. 465, cpv., c.p.p. nella parte in cui ribadisce il divieto

di testimoniare sancito dall'art. 348, terzo comma, c.p.p. anche per

quanto riguarda la fase del giudizio.

Inoltre, il menzionato art. 465 cpv., nella parte in cui consente

la lettura in dibattimento delle deposizioni rese dai coimputati, anche

se prosciolti o condannati, sarebbe in contrasto con l'art. 24 Cost. in

quanto tale forma di acquisizione dei detti mezzi probatori non

consentirebbe una piena esplicazione del diritto di difesa.

L'ordinanza, pronunziata in dibattimento, è stata notificata e

comunicata come per legge e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 326

del 19 dicembre 1973.

Nessuna delle parti si è costituita in questa sede, né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza del tribunale di Trento si prospettano due

ordini di questioni di legittimità, in relazione, rispettivamente,

agli artt. 348, terzo comma, e 465, secondo comma, del codice di

procedura penale.

Quanto alla prima norma, si osserva che l'esclusione ivi sancita

della possibilità di sentire come testimoni i coimputati prosciolti o

condannati, inciderebbe sul diritto di difesa dell'imputato, in quanto

gli impedirebbe di avvalersi di prove a discarico e lo porrebbe,

comunque, in posizione di inferiorità rispetto all'accusa.

Questa Corte ha già avuto occasione di esaminare un identico

profilo di illegittimità e lo ha ritenuto infondato con la sentenza n.

154 del 9 novembre 1973; né le argomentazioni addotte in questa sede

sono tali da modificare il detto orientamento.

La questione, pertanto, deve dichiararsi manifestamente infondata.

2. - Il giudice a quo osserva poi che la citata esclusione

indurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra i cittadini

in genere e fra i coimputati prosciolti in diverse fasi processuali e

con diverse formule.

Questa Corte ha peraltro già avuto occasione di affermare, con la

menzionata sentenza n. 154 del 1973, sia pure esaminando la questione

sotto il diverso profilo della allora prospettata violazione dell'art.

24 Cost., che razionalmente il soggetto che abbia reso a suo tempo

interrogatorio in qualità di coimputato, non può essere

successivamente chiamato, in mutata veste, a riferire come testimone

sugli stessi fatti, "perché il timore di incorrere in pregiudizievoli

contraddizioni e conseguenti responsabilità finirebbe col togliere

attendibilità alla sua deposizione". Resta con ciò pure escluso,

ovviamente, il contrasto col principio di eguaglianza nel senso

delineato dal giudice a quo, essendo costante giurisprudenza di questa

Corte che il principio stesso può dirsi violato soltanto quando la

denunziata disparità di trattamento non sia fondata su presupposti

logici ed obiettivi che ne giustifichino razionalmente la adozione.

La questione, sotto questo profilo, è pertanto da dichiarare

infondata.

3. - L'art. 348 terzo comma, inoltre, violerebbe l'art. 27,

secondo comma, Cost., in quanto limiterebbe il patrimonio di diritti

civici del coimputato, escludendolo dalla testimonianza e

contrasterebbe così con la presunzione di innocenza sancita dalla

norma costituzionalmente invocata.

Ma è di tutta evidenza che anche sotto questo profilo la questione

è infondata, perché la norma impugnata, che risponde alla sopra

illustrata finalità processuale, si limita a porre una cautela a

vantaggio della attendibilità della testimonianza, senza che ciò

possa in alcun modo assumere i caratteri di una sanzione a carico del

coimputato, nel cui interesse, anzi, la restrizione è dettata,

salvaguardandolo dalle eventuali responsabilità, cui la sua

particolare posizione potrebbe esporlo. Manca pertanto ogni

possibilità di configurare un contrasto fra la norma impugnata e

l'art. 27, secondo comma, Cost., il quale dispone soltanto "che

l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva",

e, se esclude così che egli, prima di tale momento, possa essere

comunque assoggettato a sanzioni punitive, non vieta peraltro che possa

essere previsto, nei suoi confronti, un trattamento processuale che

tale natura non rivesta.

4. - Quanto alla seconda norma impugnata, il tribunale lamenta che

l'art. 465 c.p.p., nella parte in cui consente la lettura in

dibattimento delle deposizioni rese dagli ex imputati, non

permetterebbe una piena esplicazione del diritto di difesa del

giudicabile e contrasterebbe cioè con l'art. 24 Cost. mentre, nella

parte in cui ribadisce il divieto di testimoniare già sancito

dall'art. 348, terzo comma, c.p.p. sarebbe coinvolto nelle questioni,

come sopra sollevate, nei confronti di tale disposizione.

Il primo profilo di illegittimità, ora illustrato, è già stato

risolto negativamente con la citata sentenza n. 154 del 1973, in cui

appunto è stato espressamente escluso che la facoltà di lettura in

dibattimento delle deposizioni in esame, sia in contrasto con la

garanzia di difesa, ritenendosi che la facoltà stessa è

sufficientemente giustificata dalle esigenze di accertamento della

verità, che rientrano nel quadro finalistico del procedimento penale,

e trovano estrinsecazione nel dovere del giudice di valutare, ai fini

della decisione, tutte le risultanze acquisite regolarmente agli atti,

in quanto tocchino, a favore o a sfavore, la posizione degli imputati e

delle parti offese.

Poiché neppure a questo riguardo risultano addotte argomentazioni

tali da indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, anche la

questione ora esposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Infine, la questione concernente la parte dell'art. 465, che

riproduce sostanzialmente il contenuto dell'art. 348, terzo comma,

riflette i medesimi presunti vizi lamentati in relazione a quest'ultima

norma, e valgono ovviamente le argomentazioni sopra svolte al riguardo

per escluderne la fondatezza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma, del codice di

procedura penale e dell'art. 465, capoverso, dello stesso codice (nella

parte in cui consente la lettura in dibattimento delle deposizioni

degli imputati dello stesso reato o di reato connesso, anche se

prosciolti o condannati), sollevate con l'ordinanza 1 giugno 1973 del

tribunale di Trento in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 348, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata

con l'ordinanza suddetta in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo

comma, della Costituzione;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 465, capoverso, dello stesso codice (nella parte in cui

esclude che possano essere assunti come testimoni in dibattimento gli

imputati dello stesso reato o di reato connesso, anche se prosciolti o

condannati), sollevata con l'ordinanza suddetta in riferimento agli

art. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGT OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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