Art. 348 c.p.p. — Assicurazione delle fonti di prova

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1.((Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell' articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.)) 2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:

  • a)alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonche' alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
  • b)alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
  • c)al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti. 3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti a essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370 e tutte le attivita' di indagine che, (( anche nell'ambito delle direttive impartite)), sono necessarie per accertare i reati ovvero sono richieste da elementi successivamente emersi. In tal caso assicura le nuove fonti di prova delle quali viene a conoscenza, informando prontamente il pubblico ministero. 4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, puo' avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

Testo in vigore dal 8 agosto 1992 al 4 maggio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 agosto 1992

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 8 agosto 1992. 17 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Fino a quando il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indaginiaggiunto: 1.Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria tolto: raccoglie aggiunto: continua a svolgere le funzioni indicate nell' articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. aggiunto: 2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:

c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti. aggiunto: 3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti a essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370 e tutte le attivita' di indagine che, aggiunto: anche nell'ambito delle direttive impartite, sono necessarie per accertare i reati ovvero sono richieste … nuove fonti di prova delle quali viene a conoscenza, informando prontamente il pubblico ministeroaggiunto: . 4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art348 · fonte del testo

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