Corte costituzionale

Sentenza n. 154/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/1973 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.

392, 304 bis, 348, ultima parte, 462, primo comma, n. 3, 463, primo

comma, e 465, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 settembre 1971 dal tribunale di Venezia

nel procedimento penale a carico di Mazzucato Paolo ed altri, iscritta

al n. 435 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1972;

2) ordinanza emessa il 16 maggio 1972 dal tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Simonelli Sergio ed altro, iscritta al

n. 252 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 247 del 20 settembre 1972;

3) ordinanza emessa il 27 giugno 1972 dal tribunale di Torino nel

procedimento penale a carico di Viterbi Mario ed altro, iscritta al n.

292 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 247 del 20 settembre 1972;

4) ordinanza emessa il 19 giugno 1972 dal tribunale di San Remo nel

procedimento penale a carico di Viale Francesco ed altri, iscritta al

n. 308 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 279 del 25 ottobre 1972;

5) ordinanza emessa il 13 novembre 1972 dal tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Morelli Fernando ed altri, iscritta al

n. 84 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 112 del 2 maggio 1973.

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1973 il Giudice relatore

Luigi Oggioni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza 28 settembre 1971 del tribunale di Venezia, si

è posta questione di legittimità costituzionale degli artt. 348,

ultima parte, e 465, secondo comma, del codice di procedura penale,

secondo cui, mentre (art. 348) è vietata la testimonianza di imputati

dello stesso reato o di reato connesso (anche se prosciolti o

condannati, salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato per non

avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste), si consente

tuttavia (articolo 465) la lettura in dibattimento dei rispettivi

verbali di interrogatorio in istruttoria, il che impedirebbe il

controllo diretto e personale del teste ed escluderebbe il

contraddittorio su quanto potrebbe costituire prova a favore di quel

coimputato nei cui confronti si svolga il giudizio dibattimentale. Ne

risulterebbe, quindi, violazione del diritto di difesa, tutelato

dall'art. 24 della Costituzione.

L'Avvocatura di Stato si è costituita in giudizio, ma fuori

termine perché oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione

dell'ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale.

2. - Con ordinanza 27 giugno 1972 del tribunale di Torino è stata

proposta sostanzialmente la stessa questione, indicando come in

violazione dell'art. 24 Cost. il solo art. 465, secondo comma, del

codice di procedura penale.

3. - Con ordinanza 16 maggio 1972, il tribunale di Roma, nel

procedimento a carico di Simonelli Sergio e Zammatario Orazio, imputati

di favoreggiamento alla prostituzione di Renzi Rosa e Nastri Iliana,

dopo avere dato atto che queste, assunte come testimoni in istruttoria

dal Procuratore della Repubblica e citate a comparire in dibattimento,

erano risultate irreperibili ed era altresì necessario ordinare la

lettura delle rispettive deposizioni, ai sensi dell'art. 462, n. 3,

cod. proc. pen., perché indispensabili all'accertamento dei fatti, ha

prospettato la presunta violazione dell'art. 24 Cost. per effetto del

citato articolo, nella parte in cui consente che il giudice, nel caso

di irreperibilità del teste, assunto in istruttoria, ordini la lettura

in dibattimento delle sue deposizioni, anche in assenza delle parti.

Il tribunale osserva al riguardo che con la sentenza n. 63 del 1972

la Corte costituzionale, nel dichiarare infondata la questione

concernente l'esclusione della difesa dell'imputato dall'assistenza

all'assunzione delle prove testimoniali in istruttoria sancita

dall'art. 304 bis c.p.p., avrebbe essenzialmente motivato tale

pronunzia con riferimento alla ripetibilità delle prove stesse in

dibattimento, cioè nella pienezza del contraddittorio, e con la

conseguente e sclusione di una effettiva lesione del diritto di difesa.

La successiva sentenza n. 64 del 1972 avrebbe ribadito tali concetti

col ritenere illegittima l'esclusione del difensore dell'imputato

dall'assistenza all'interrogatorio dei testi assunti a futura memoria,

appunto in relazione alla prevista irripetibilità del mezzo

istruttorio. Secondo il giudice a quo, dalle citate sentenze dovrebbe

desumersi il principio che una lesione del diritto di difesa sarebbe

quindi configurabile tutte le volte che non sia possibile ripetere

l'assunzione in dibattimento del mezzo istruttorio.

Tutto ciò premesso, secondo il giudice a quo, sarebbe necessario

riconsiderare il più ampio problema della legittimità costituzionale

dell'art. 304 bis c.p.p. sempre in relazione all'art. 24 Cost., tenendo

conto che la ripetibilità in dibattimento delle prove testimoniali

assunte in istruttoria non sarebbe un elemento sempre prevedibile, ma

soltanto accertabile a posteriori, e non sarebbe quindi idoneo "a

costituire lo strumento ermeneutico cui ancorare il giudizio sulla

legittimità di una norma processuale volta invece a disciplinare

un'attività destinata a ripercuotersi sui futuri svolgimenti del

procedimento".

Pertanto, secondo il tribunale, la Corte dovrebbe, in via

principale, riesaminare la detta questione di carattere generale, già

dichiarata non fondata con la sentenza n. 63 del 1972, e, soltanto in

via subordinata, passare all'esame della prospettata questione di

legittimità dell'art. 462, n. 3, del codice di procedura penale.

4. - Con ordinanza 19 giugno 1972, emessa nel procedimento penale a

carico di Viale Francesco, Goya Paride ed altri, imputati di

concussione, il tribunale di San Remo ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 462, n. 3, c.p.p. sostanzialmente

per gli stessi motivi esposti nell'ordinanza del tribunale di Roma

sopra riferiti, estendendo peraltro l'impugnazione anche all'art. 463,

primo comma, c.p.p., in quanto consente la lettura in dibattimento dei

verbali dei confronti compiuti dal giudice, dal pubblico ministero e

dagli ufficiali di polizia giudiziaria. Il Goya si è costituito fuori

termine.

5. - Con ordinanza 13 novembre 1972, emessa nel procedimento penale

a carico di Morelli Fernando e altri, imputati di omicidio colposo in

danno dell'operaio Sardellini Rolando, deceduto per infortunio sul

lavoro, il tribunale di Roma ha sollevato questione analoga a quelle

sollevate con l'ordinanza dello stesso tribunale in data 16 maggio 1972

sopra richiamata.

Il giudice a quo, in questa occasione determinata dalla circostanza

che un teste citato in dibattimento era risultato emigrato in Germania,

pone particolarmente l'accento sulla considerazione che il regime delle

letture previsto dall'art. 462, n. 3, c.p.p. muoverebbe proprio dalla

intenzione del legislatore di ovviare in qualche modo alla sopravvenuta

irripetibilità della formazione della prova il che evidenzierebbe

maggiormente il contrasto di tale regime con i criteri sanciti nelle

sentenze nn. 63 e 64 del 1972 della Corte, tanto più che l'ipotesi

delle testimonianze a futura memoria, già esaminata dalla Corte, e

delle testimonianze da leggere in dibattimento ai sensi della norma

impugnata, si differenzierebbero, in sostanza, solo per quanto riguarda

la prevedibilità della impossibilità della ripetizione in

dibattimento dell'atto istruttorio, che nel secondo caso sarebbe

appunto esclusa.

Anche in questo caso il tribunale prospetta l'opportunità di un

"ampliamento dei margini dell'indagine" suggerito dalla "ambiguità"

del concetto di ripetibilità della prova, rilevando in particolare che

l'essersi già svolta un'attività conoscitiva istruttoria, condotta,

oltre tutto, col metodo inquisitorio, si riverserebbe sulla ripetizione

della stessa, potendola condizionare. E ciò oltre al fatto che

subordinare la legittimità dell'acquisizione della prova alla

possibilità di ripetere la stessa in un momento successivo,

implicherebbe un necessario spostamento nel tempo della verifica della

legittimità stessa, che diverrebbe quindi aleatoria. Onde la Corte

dovrebbe riesaminare la questione di legittimità dell'art. 304 bis

c.p.p. cui dovrebbe aggiungersi analoga questione per quanto riguarda

l'art. 392 dello stesso codice, in quanto richiama l'art. 304 bis

citato. Considerato in diritto :

1. - Le cinque ordinanze, elencate nella precedente esposizione di

fatto, sottopongono questioni che, pur in relazione a distinte

fattispecie legali, sono riconducibili ad uno stesso tema: legittimità

della lettura in dibattimento di atti processuali pregressi

(deposizioni testimoniali rese in istruttoria, interrogatori di già

coimputati dello stesso reato o di reato connesso).

Pertanto, la Corte ritiene opportuno disporre la riunione dei

giudizi, per definirli con unica sentenza.

2. - Con le ordinanze del tribunale di Roma, (rispettivamente del

16 maggio e del 13 novembre 1972) viene anzitutto prospettata

l'illegittimità dell'art. 304 bis del codice di procedura penale

nonché del seguente art. 392 che lo richiama.

Si assume in proposito che, soltanto ove fosse superata, con

riconoscimento di illegittimità, la norma dell'art. 304 bis, che

esclude in istruttoria l'intervento del difensore alla escussione delle

prove testimoniali, la lettura in dibattimento, nei casi indicati

nell'art. 462, n. 3, delle deposizioni rese in precedenza, potrebbe

essere diversamente considerata nelle conseguenze in relazione a nuovi

criteri. Donde la necessità di premettere l'esame della legittimità

dell'art. 304 bis (e conseguentemente dell'art. 392).

La questione non è fondata.

Questa Corte, con sentenza n. 63 del 1972, ha riconosciuto la

legittimità dell'art. 304 bis e, con la successiva sentenza n. 64, ha

statuito, ma solo per il particolare caso degli esami a futura memoria,

la illegittimità della esclusione del difensore.

I contrari motivi, ora addotti nelle ordinanze, non sono validi per

giustificare una modifica della citata decisione numero 63.

Il presupposto, in questa delineato, della ripetibilità in

dibattimento degli atti assunti in istruttoria (a parte che, nel

contesto della sentenza, non risulta unico motivo della decisione)

riguarda la normalità e generalità dei casi nei quali la presenza in

dibattimento dei testi citati sia, come di regola, ordinariamente

prevedibile e prevista, secondo il naturale svolgimento della procedura

(eccettuati i casi di esame a futura memoria) ed anche assicurata con

mezzi coattivi. La ripetibilità, così intesa, risulta, quindi, di per

sé, motivo condizionante la legittimità della norma.

L'ipotesi di irripetibilità, verificatasi successivamente per

ostacoli obiettivi ed eccezionali postumi, è stata considerata

separatamente dalla legge ed assistita da mezzi sussidiari di indagine,

come sarà esaminato al numero seguente. Resta ferma la validità del

principio e del sistema, che, già vagliati dalla Corte, vanno

ribaditi, sia nei riguardi dell'art. 304 bis, sia nei riguardi del

connesso art. 392.

3. - Le predette due ordinanze del tribunale di Roma e l'ordinanza,

indicata in narrativa, del tribunale di San Remo, pongono questione di

legittimità dell'art. 462, n. 3, cod. proc. pen. in quanto consente

la lettura in dibattimento delle deposizioni testimoniali rese in

istruttoria, quando risulti che il teste sia morto, assente dalla

Repubblica, irreperibile o divenuto inabile a deporre.

L'illegittimità, in rapporto alla norma di raffronto dell'art. 24

Cost., consisterebbe in ciò che detta lettura è consentita, a

prescindere dal consenso delle parti interessate.

La questione non è fondata.

Il consenso delle parti private è giustificato nella ipotesi di

cui al n. 1 dello stesso articolo, quando i testimoni di cui sia

ordinata la citazione non siano comparsi per motivi diversi da quelli

elencati nel n. 3.

Nella prima ipotesi, le parti sono messe in condizioni di scegliere

tra l'alternativa di pretendere la presenza personale del teste ovvero

rinunciarvi, rimettendosi alla lettura della precedente deposizione.

Invece, nella seconda ipotesi, la possibilità di intervento

personale è esclusa. Il ricorso alla lettura appartiene, allora,

all'esercizio dei poteri del giudice, onde pervenire a

quell'accertamento di verità, che rientra nel quadro finalistico del

procedimento penale (artt. 299 e 457 cod. proc. pen.).

È dovere del giudice dibattimentale che, in genere, le risultanze

processuali, acquisite regolarmente agli atti, non restino celate e

sottratte al pubblico esame per una complessiva valutazione di tutte le

emergenze di causa, che tocchino, a sfavore od a favore, la posizione

degli imputati e delle parti offese. Valutazione, che sarà, in

definitiva, "libera" da parte del giudice (art. 158 cod. proc. pen.),

intesa questa libertà non come arbitrio, ma come motivato

convincimento sulla attendibilità dei risultati e sulla formazione del

mezzo istruttorio, tenuto conto delle deduzioni delle parti, alle quali

non è negato in dibattimento l'esercizio della difesa in funzione

della particolare tipologia dell'atto scritto.

Per uguali motivi, la questione va riconosciuta non fondata anche

per quanto riguarda l'estensione in tema di confronti (art. 463, primo

comma, cod. proc. pen.) dedotta con l'ordinanza del tribunale di San

Remo.

4. - Con l'ordinanza del tribunale di Venezia si deduce che gli

artt. 348, ultimo comma, e 465, ultimo comma, cod. proc. pen.

contrasterebbero con l'art. 24 Cost. perché, mentre l'art. 348 vieta

la testimonianza di imputati dello stesso reato o di reato connesso,

anche se prosciolti o condannati (salvo se prosciolti per non avere

commesso il fatto o perché il fatto non sussiste), viceversa l'art.

465 consente, anche d'ufficio, la lettura in dibattimento dei

rispettivi interrogatori.

Con ordinanza del tribunale di Torino, viene proposta la stessa

questione, restringendo la norma, prospettata come illegittima, a

quella dell'art. 465.

La questione non è fondata.

È razionale che il soggetto, che abbia reso, a suo tempo,

interrogatorio in qualità di coimputato, non possa essere

successivamente chiamato, in mutata veste, a riferire come testimone

sugli stessi fatti. Ciò perché il timore di incorrere in

pregiudizievoli contraddizioni e conseguenti responsabilità, finirebbe

col togliere attendibilità alla sua deposizione.

Invece, la semplice lettura del verbale d'interrogatorio del

coimputato rientra nel quadro delineato nel numero precedente e

caratterizzato dalla esigenza di esteriorizzare gli elementi di esame

acquisiti, onde possano in sé essere vagliati criticamente dalle parti

e dal giudice recepiti ed utilizzati, nella misura che il giudice

reputerà, come mezzi di valutazione complementare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 304 bis cod. proc. pen. e del correlativo art. 392 dello

stesso codice: questione sollevata con le ordinanze 16 maggio e 13

novembre 1972 del tribunale di Roma, in riferimento all'art. 24 Cost.;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 462, n. 3, cod. proc. pen., sollevata con le cennate

ordinanze del tribunale di Roma e con l'ordinanza 19 giugno 1972 del

tribunale di San Remo, in riferimento all'art. 24 Cost.;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale, sollevata con la citata ordinanza del tribunale di San

Remo, dell'art. 463, primo comma, cod. proc. pen., in riferimento

all'art. 24 Cost.;

d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 348, ultimo comma, cod. proc. pen., sollevata dal tribunale

di Venezia con ordinanza 28 settembre 1971, in riferimento all'art. 24

Cost.;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 465, secondo comma, cod. proc. pen., sollevata con la

predetta ordinanza del tribunale di Venezia e con ordinanza 27 giugno

1972 del tribunale di Torino, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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