Art. 302 c.p.p. — Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare

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La custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'articolo 294. Dopo la liberazione, la misura puo' essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio, allorche', valutati i risultati di questo, sussistono le condizioni indicate negli articoli 273, 274 e 275. Nello stesso modo si procede nel caso in cui la persona, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere interrogatorio. Si osservano le disposizioni dell'articolo 294 commi 3, 4 e 5.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 10 aprile 1997

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 95/2001

    Ha colpito questo articolo
    4 aprile 2001

    Anche se apparentemente esteso all'articolo 294, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale, il dubbio di legittimità costituzionale espresso dal rimettente deve ritenersi circoscritto all'art. 302, giacché è solo a questo che può essere riferita la mancata previsione della perdita di efficacia delle "altre" misure cautelari coercitive ed interdittive nel caso di omesso interrogatorio nel termine stabilito.

    Art. 302 c.p.p. · Art. 294 c.p.p.

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  • Sentenza n. 77/1997

    Ha colpito questo articolo
    3 aprile 1997

    Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, comma 1 e 24, comma 2, Cost. (anche in relazione all'art. 13 Cost.) gli artt. 294, comma 1, nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia, e 302 cod. proc. pen., limitatamente alle parole "disposta nel corso delle indagini preliminari", in quanto - posto che l'interrogatorio "di garanzia" previsto dall'art. 294 ha ad esclusivo oggetto la verifica, da parte del giudice, della sussistenza e della permanenza delle condizioni legittimanti la custodia in un'ottica non sempre collegata al contesto indiziario a carico, assumendo particolare rilievo le esigenze cautelari che, proprio in forza delle dichiarazioni dell'imputato, potrebbero assumere una più limitata valenza fino a determinare il giudice a rimettere l'imputato in libertà, ovvero ad applicare nei suoi confronti una misura meno gravosa - l'omessa previsione che il predetto interrogatorio debba essere espletato anche quando la privazione della libertà personale abbia inizio in epoca successiva alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del p.m. e la "lacuna" che alla omessa effettuazione dell'interrogatorio medesimo nel termine indicato dall'art. 294 debba conseguire la perdita di efficacia della misura non risultano razionalmente giustificate dalla mera circostanza della diversità della fase procedimentale, e, soprattutto, privano l'imputato "in vinculis" del più efficace strumento di difesa avente ad esclusivo oggetto la cautela disposta, tenuto anche conto che il diretto collegamento dell'interrogatorio di garanzia con la tutela della libertà personale, attraverso un modello procedimentale costruito in funzione di verifica e di controllo, esclude la compatibilità con il diritto di difesa di limiti al dovere di procedere all'interrogatorio previsto dall'art. 294, comma 1, per motivi collegati unicamente alla fase in cui la custodia cautelare abbia il suo inizio, perseguendo tale atto "lo scopo di valutare se permangano le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste nei precedenti artt. 273, 274 e 275" (art. 294, comma 3). - V. S. nn. 384/1996, 71/1996, 45/1991. red.: S. Di Palma

    Art. 294 c.p.p. · Art. 302 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 230/2005

    Questione infondata
    8 giugno 2005

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono l'obbligo dell'interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., avuto riguardo alle peculiarità che caratterizzano la fase del dibattimento ed alla adeguatezza del livello di garanzie de libertate apprestato in esso dal sistema.

    Art. 294 c.p.p. · Art. 302 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art302 · fonte del testo

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