Secondo una 'ratio decidendì identica a quella che è a base della sentenza n. 181 del 1994 - pronunciata, riguardo alla non utilizzabilità, nel dibattimento, delle prove assunte in incidente probatorio nello stesso processo, nei confronti degli imputati i cui difensori non vi abbiano partecipato, sull'art. 403 cod. proc. pen. - la disposizione dell'art. 238, primo comma, st. cod., nel testo novellato dall'art. 3, primo comma, del d.l. n. 306 del 1992 (conv. in legge n. 356 del 1992) in virtù della quale, anche senza il consenso delle parti - richiesto invece nel testo originario dell'articolo - è ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento, se si tratta di prove (nella specie, perizia) assunte in incidente probatorio, va interpretata in un senso che la ancori all'osservanza della "salvaguardia del contraddittorio, espressione del più generale diritto di difesa", con la conseguenza che la stessa, in tanto potrà ricevere applicazione, pure di fronte ad una prova assunta con incidente probatorio senza la presenza del difensore, in quanto i soggetti nei cui confronti la prova dovrà essere utilizzata, non essendo stati raggiunti da indizi di colpevolezza, non potessero ancora assumere, al momento dell'incidente probatorio, la qualità di persone sottoposte alle indagini. Così interpretata, la norma non lede i parametri in riferimento ai quali è stata censurata dal giudice 'a quò, non potendo certo affermarsi l'irragionevolezza di una diversità di trattamento fra colui che abbia assunto la qualità di persona sottoposta alle indagini e colui che, invece, non sia stato ancora come tale identificato, e non potendo l'anche invocato diritto di difesa - secondo la costante giurisprudenza della Corte - riferirsi a un soggetto che non sia stato raggiunto da indizi di responsabilità. Va comunque rimarcato che la qualità di persona sottoposta alle indagini non deve discendere dalle valutazioni soggettive dell'organo inquirente, dipendendo essa da dati oggettivi spesso agevolmente riscontrabili sulla base degli atti, e che non possono certo ritenersi preclusi ne' il diritto della parte di richiedere e di conseguire la rinnovazione della prova, ne' il potere del giudice di disporre, laddove la prova sia (come nel caso di specie) assumibile d'ufficio, la rinnovazione del dibattimento, pur in assenza di richiesta di parte. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 238, primo comma, cod. proc. pen., nel testo sostituito dall'art. 3, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356). - Cfr., oltre a S. n. 181/1994 (già citata nel testo), S. nn. 559/1990, 74/1991, 436/1990, 254/1992 e 241/1992. red.: S.P.
Art. 238 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.