Art. 238 c.p.p. — Verbali di prove di altri procedimenti

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(( (Verbali di prove di altri procedimenti). E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorita' di cosa giudicata. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento se le parti vi consentono;in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati a norma degli articoli 500 e 503. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo)).

Testo in vigore dal 8 agosto 1992 al 12 agosto 1997

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 238 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 23755/2024

    14 giugno 2024

    Le Sezioni Unite penali hanno affermato che: - la trasmissione, richiesta con ordine europeo di indagine, del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen.; - in materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite dal pubblico ministero italiano senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle; - l’emissione, da parte del pubblico ministero, di ordine europeo di indagine diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dell’art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento; - la disciplina di cui all’art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003, relativa all’acquisizione dei dati concernenti il traffico di comunicazioni elettroniche e l’ubicazione dei dispositivi utilizzati, si applica alle richieste rivolte ai fornitori del servizio, ma non anche a quelle dirette ad altra autorità giudiziaria che già detenga tali dati, sicché, in questo caso, il pubblico ministero può legittimamente accedere agli stessi senza chiedere preventiva autorizzazione al giudice davanti al quale intende utilizzarli; - l’utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali, fermo restando che l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata; - l’impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo utilizzato nell’ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente.

    Art. 238 c.p.p. · Art. 234-bis c.p.p. · Art. 270 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 361/1998

    Ha colpito questo articolo
    2 novembre 1998

    Per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - assorbiti i profili dedotti in riferimento agli artt. 111 e 112 Cost. - deve dichiararsi la illegittimità costituzionale dell'art. 238, comma 4, cod. proc. pen. - come sostituito dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997, n. 267 - nella parte in cui non prevede che, qualora, in dibattimento, l'imputato in procedimento connesso, esaminato a norma dell'art. 210 cod. proc. pen., rifiuti o comunque ometta, in tutto o in parte, di rispondere su fatti, concernenti la responsabilità di altri - già oggetto di dichiarazioni da lui rese, nel suddetto procedimento, in sede di incidente probatorio o nel dibattimento, o assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare - in mancanza di consenso alla loro utilizzazione da parte dell'imputato al quale le dichiarazioni si riferiscono, si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen.. Data l'analogia tra la situazione disciplinata dall'art. 238, comma 4, e quella disciplinata dall'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. (analogia tanto più stretta allorché le dichiarazioni in questione risultino assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento, in quanto in tali casi esse hanno natura di veri e propri mezzi di prova), non si giustifica infatti che nell'ipotesi 'de qua' non si applichi la normativa stabilita dall'art. 513, comma 2 - così come modificato dalla contestuale declaratoria di illegittimità della Corte - con conseguente apertura alle possibilità di contestazioni e recupero previste in tema di deposizioni testimoniali dell'art. 500 cod. proc. pen.. - V. la precedente massima C. red.: S. Pomodoro

    Art. 513 c.p.p. · Art. 500 c.p.p. · Art. 210 c.p.p. · Art. 238 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 59/2002

    Questione infondata
    15 marzo 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 238, 511, 511-bis, 514 e 525 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui in caso di rinnovazione del dibattimento per essere il giudice persona fisica diversa da quella davanti alla quale si era svolta l'istruttoria dibattimentale, non consente la lettura degli atti dibattimentali assunti ma impone di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni quando questo possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti. Infatti analoghe questioni sollevate in riferimento agli stessi parametri e sulla base di argomentazioni sostanzialmente coincidenti sono già state dichiarate manifestamente infondate e non sussiste motivo di discostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni raggiunte. - V. ordinanze n. 399/2001 e n. 431/2001.

    Art. 238 c.p.p. · Art. 511 c.p.p. · Art. 511-bis c.p.p. · Art. 514 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 431/2001

    Questione infondata
    21 dicembre 2001

    Manifesta infondatezza, trattandosi di questione sostanzialmente analoga a precedenti, già dichiarate manifestamente infondate in base a considerazioni dalle quali non vi è motivo di discostarsi, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 238, 511, 511-bis e 525 del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente di utilizzare mediante lettura gli atti assunti nel medesimo dibattimento da un collegio diversamente composto. Riguardo alle ulteriori, differenti censure avanzate dal giudice rimettente, va rilevato che il contrasto con l’art. 24 Cost., è stato anche prospettato in maniera ipotetica, che del tutto inconferenti sono le censure riferite all’art. 525, in relazione all’art. 111, commi quarto e quinto, Cost., essendo la norma impugnata attuativa, del principio di immediatezza e che, infine, l’art. 97 Cost. non può essere evocato, a proposito dell’attività giurisdizionale in senso stretto. - V. ordinanza n. 391/2001 e, con riguardo all’art. 97 Cost., 'ex pluirimis', sentenza n. 115/2001 e ordinanze n. 204/2001 e n. 30/2000. A.M.M.

    Art. 238 c.p.p. · Art. 511 c.p.p. · Art. 511-bis c.p.p. · Art. 525 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 8 agosto 1992

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 8 agosto 1992. 43 parole tolte, 86 parole aggiunte.

tolto: E' consentitaaggiunto: (Verbali di prove di altri procedimenti). E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, se tolto: le parti vi consentono e si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento tolto: ovvero di verbali di cui e' stata data lettura durante lo stesso. E' consentitaaggiunto: . E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorita' di cosa giudicata. E' comunque tolto: consentita aggiunto: ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che aggiunto: anche per cause sopravvenute non sono ripetibili. tolto: I verbali di prova di cui non e' consentita l'acquisizione a norma dei commi precedenti aggiunto: Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento tolto: ai fini delle contestazioni previste dagli aggiunto: se le parti vi consentono;in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati a norma degli articoli 500 e 503aggiunto: . Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art238 · fonte del testo

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