Il primo comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi e' fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento". Il quarto comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato al piu' tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione. Del decreto di convalida e' data comunicazione all'interessato".

Testo vigente dal 17 dicembre 1969

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-12-05;932~art6 · fonte del testo

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