Corte costituzionale

Ordinanza n. 58/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1969 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 398, primo

(rectius terzo) comma, in relazione all'art. 231, secondo (rectius

primo) comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 15 marzo 1968 dal pretore di Desio nel procedimento penale a

carico di Tagliabue Gaetano, iscritta al n. 71 del Registro ordinanze

1968 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 del

18 maggio 1968;

Udita nella camera di consiglio del 27 febbraio 1969 la relazione

del Giudice Ercole Rocchetti;

Ritenuto in fatto che, con l'ordinanza di cui sopra, è stata

sollevata la questione di legittimità costituzionale dei citati

articoli del Codice di procedura penale perché dal loro combinato

disposto deriva che, nei procedimenti con istruzione sommaria di

competenza del pretore, l'imputato può essere tratto a giudizio anche

se non sia stato previamente interrogato, il che, secondo il giudice a

quo, contrasterebbe con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione,

che assicura all'imputato il diritto di difesa in ogni stato e grado

del procedimento;

dato atto che la parte privata non si è costituita, né è

intervenuto in causa il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che, con sentenza n. 46 del 12 aprile 1967, la medesima

questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non

fondata e che essa, riproposta successivamente, è stata dichiarata

manifestamente infondata dalla Corte con le ordinanze nn. 4 e 70 del

1968, in mancanza di nuovi Validi motivi che indussero a riesaminare il

precedente giudicato;

Considerato altresì che i principi enunciati nella richiamata

decisione della Corte devono essere riaffermati, non essendo stata

dedotta e non sussistendo alcuna ragione in contrario;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87, del 1953, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 398, terzo comma, in relazione all'art. 231,

primo comma, del Codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza

del pretore di Desio in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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