Corte costituzionale

Sentenza n. 520/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1987 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 28 della legge

25 novembre 1962, n. 1684, (Provvedimenti per l'edilizia, con

particolari prescrizioni per le zone sismiche) e 20 della legge 2

febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con

particolari prescrizioni per le zone sismiche), promossi con

ordinanze emesse il 15 gennaio e il 3 marzo 1981 (n. 2 ricorsi) dal

Pretore di Messina nei procedimenti penali a carico di D'Andrea

Antonino ed altri, Longo Sanni Antonino ed altro e Scalia Anna ed

altri, iscritte ai nn. 259, 302 e 404 del registro ordinanze 1981 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 255, 262 e

283 dell'anno 1981;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Messina, nel corso di alcuni procedimenti

penali relativi a violazioni urbanistiche concernenti la sicurezza

delle costruzioni in zone sismiche, sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 28 della 1. 25 novembre 1962 n.

1684, e 20 della 1. 2 febbraio 1974 n. 64, con riferimento agli artt.

2 e 32, primo co., Cost. Nel contempo lo stesso Pretore sollevava

altresì questione di legittimità costituzionale nei riguardi degli

artt. 219 e 231 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 3 Cost.

In buona sostanza lamenta il Pretore, con la prima questione

d'illegittimità dei citati articoli delle due leggi speciali, che il

legislatore non ha normativamente previsto la natura permanente dei

reati che violano le prescrizioni tecniche intese a garantire la

sicurezza delle costruzioni in zone sismiche. In tal modo, nel

contrasto interpretativo fra esso Pretore, che ne afferma il

carattere permanente, e la Corte di cassazione, che ne ritiene la

natura istantanea, i reati predetti si estinguono in tempo così

breve da assicurare di fatto agli agenti una sostanziale e

sistematica impunità.

A causa di ciò, verrebbe a verificarsi una situazione

d'incompatibilità con i parametri invocati (artt. 2 e 32, primo co.,

Cost.) perché l'incolumità e la vita delle persone resterebbe

esposta a grave pericolo e priva di tutela, a causa di una lacuna

legislativa costituzionalmente rilevante.

2. - Con la seconda questione, si duole il giudice a quo che la

Corte di cassazione, nel procedimento in corso a carico di tale

Cutrufelli, abbia annullato i provvedimenti da lui emessi per lo

sgombero ed il suggellamento di un attico abusivamente abitato dal

Cutrufelli, perché costruito in violazione delle norme di cui s'è

detto sopra e privo di licenza di abitabilità.

Seconda l'ordinanza, il Pretore ha il potere-dovere di compiere

tutti gli atti diretti ad impedire che i reati vengano portati a

conseguenze ulteriori, come si evince appunto dagli articoli del

codice processuale penale impugnati, e perciò non sarebbe

ammissibile l'apposizione di limiti a tale potere sotto il pretesto -

come appunto ha ritenuto la Corte di cassazione - che il potere di

sgombero dell'immobile a causa di pericolo per la pubblica

incolumità spetti alla Pubblica Amministrazione, a danno della

quale, perciò, il Pretore avrebbe consumato, con i provvedimenti

annullati, straripamento di potere.

D'altra parte, la questione appare al Pretore rilevante

innanzitutto ai fini del procedimento in corso a carico del

Cutrufelli, intendo egli rinnovare i provvedimenti impugnati, e per

gli altri processi perché, pur avendo già assunti i provvedimenti,

egli ne avrebbe frattanto sospesa l'esecuzione.

3. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Nei giudizi promossi innanzi

alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, per

chiedere che le questioni siano dichiarate inammissibili o, in via

subordinata, non fondate.

Osserva infatti l'Avvocatura, quanto alla prima richiesta, che

l'eccezione relativa alla natura istantanea o permanente del reato in

esame sembra più un problema interpretativo che di legittimità

costituzionale, mentre, in ordine agli artt. 219 e 231 del c.p.p.,

sulla decisione della Corte di cassazione richiamata dal pretore non

potrebbe in alcun modo influire una sentenza della Corte

Costituzionale, con palese irrilevanza dell'incidente sollevato.

Nel merito l'Avvocatura rileva che il Pretore fa assurgere a

questione di legittimità costituzionale meri inconvenienti

conseguenti all'applicazione delle norme denunziate e che i lamentati

limiti ai poteri di polizia giudiziaria derivano dai principi

costituzionali in ordine alla separazione dei poteri esecutivo e

giudiziario. Considerato in diritto

1. - Identiche essendo le due questioni sollevate con le tre

distinte ordinanze, gl'incidenti possono essere riuniti per essere

decisi con unico provvedimento.

2. - Per quanto si riferisce alla prima questione, osserva la

Corte che la natura permanente o istantanea del reato non può

dipendere da esplicita ed apodittica qualificazione del legislatore,

ma dalla sua naturale essenza, trattandosi di un carattere che

inerisce alla qualità della condotta così come si presenta nella

realtà. Il legislatore descrive la condotta che intende elevare ad

oggetto della qualificazione, ma non la crea, perché essa ha una sua

naturale struttura di cui il legislatore prende atto. Se la lesione

dell'interesse protetto è collegata ad una condotta perdurante nel

tempo nella sua stessa tipicità, il reato ha carattere permanente;

ma non perché tale lo voglia il legislatore, ma semplicemente

perché - ad esempio l'aspetto tipico della condatta di sequestro di

persona è necessariamente perdurante nel tempo per sua essenziale

natura, e la consumazione non può cessare se non quando, per fatto

del terzo o dello stesso reo, viene ad esaurirsi la siturazione

antigiuridica.

Ne consegue che, al contrario, se il legislatore azzardasse una

definizione di permanenza o di istantaneità in contrasto con la

natura e l'essenza del reato, proprio allora semmai potrebbe, in

ipotesi, profilarsi una questione di legittimità costituzionale, nei

confronti, però, di ben altri parametri.

In tale situazione, la definizione del carattere permanente o

istantaneo del reato è affidata all'interpretazione dei giudici

ordinari, e nulla impedisce che il Pretore ha già ritenuto in altre

occasioni incontrando il consenso della Corte Suprema, sia libero di

insistere nella sua interpretazione, nonostante il dissenso di

recente verificatosi in alcune Sezioni del Supremo Collegio.

Per i motivi indicati, non sussiste alcuna lacuna legislativa

costituzionalmente rilevante che sia pregiudiziale ai giudizi in

corso, sicché la questione è inammissibile.

3. - Quanto alla seconda questione, l'inammissibilità deriva, per

il procedimento di cui all'ord. 259/81, dal fatto che la misura

d'urgenza è già stata a suo tempo assunta dal Pretore e che,

essendo stata annullata dalla Corte Suprema, egli non può in alcun

modo rinnovarla nello stesso procedimento, essendo tenuto ad

uniformarsi al punto di diritto deciso dalla Corte di cassazione ed a

procedere oltre.

Quanto, poi, ai processi di cui alle altre due ordinanze, va

rilevato che anche in essi il Pretore si è già pronunziato,

adottando le misure ritenute necessarie ad impedire le ulteriori

conseguenze del reato, in guisa che né nel primo né in questi casi

sussiste più alcuna questione pregiudiziale da risolvere. A nulla

rileva, d'altra parte, che il Pretore abbia ritenuto, attesa

l'avvenuta conoscenza del diverso avviso della cassazione, di tenere

prudenzialmente sospesa l'esecuzione dei provvedimenti concernenti

queste ultime ordinanze.

Ciò che importa è che il pretore abbia già emesso il giudizio

per il quale tardivamente promuove una questione di legittimità

costituzionale, che non rivestirebbe più alcun carattere di

pregiudizialità.

Solo incidenter tantum osserva, peraltro, la Corte che la

questione dei limiti fra i poteri del giudice penale e quelli della

Pubblica Amministrazione in tema di provvedimenti concernenti la

pubblica incolumità è già stata decisa da questa Corte con sent.

283/1986.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di

legittimità costituzionale degli art.li 28 della 1. 25 novembre 1962

n. 1684 (Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni

per le zone sismiche), e 20 della 1. 2 febbraio 1974 n. 64

(Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le

zone sismiche), nonché degli art. 231 e 219 cod. proc. pen.,

sollevate dal Pretore di Siracusa con l'ordinanza 15 gennaio 1981 (n.

259 Reg. ord. 1981) e con due ordinanze datate 3 marzo 1981

(rispettivamente nn. 302 e 404 Reg. ord. 1981) in riferimento agli

artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:520 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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