Corte costituzionale

Sentenza n. 300/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1974 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 231

e 141 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 maggio 1973 dal pretore di Poggio Mirteto

a seguito d; delazione anonima nei confronti di Gamberoni Domenico,

iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973;

2) ordinanza emessa il 22 settembre 1973 dal pretore di Vallo della

Lucania nel procedimento penale a carico di Maio Andrea ed altri,

iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 6 marzo 1974.

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 1974 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - A seguito di una delazione anonima pervenuta in data 15

gennaio 1973, nella quale si riferiva che tal Gamberoni Domenico aveva

posto in opera una manifattura per l'essiccamento di pelli fresche nel

centro abitato di Scandriglia, il pretore di Poggio Mirteto trasmetteva

la delazione stessa alla polizia giudiziaria la quale, con rapporto

del 26 febbraio l 973, dopo le indagini, dava conferma dello scritto

anonimo.

Dopo aver così accertato che il fatto attribuito al Gamberoni

configura il reato previsto dall'art. 216 del r.d. 27 luglio 1934, n.

1265, il pretore ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

della norma contenuta nell'art. 231 cod. proc. pen. nella parte in cui

consente al pubblico ministero o al pretore di richiedere alla polizia

giudiziaria indagini sul contenuto di una delazione anonima senza

l'osservanza delle forme che garantiscono il diritto di difesa,

determinando così una disuguaglianza di trattamento tra indiziati ai

quali si riferirono indagini di polizia sulla base di delazioni anonime

e indiziati sui quali tali indagini vengono svolte sulla base di

legittima notitia criminis. osserva il pretore che essendo nell'art.

141 cod. proc. pen. sancito il divieto per il giudice di fare uso

processuale degli scritti anonimi, nessuna comunicazione giudiziaria

(art. 390 cod. proc. pen.) delle disposte indagini, dirette o di

polizia, può essere fatta al soggetto indicato come autore di reato in

una delazione anonima. L'indiziato resta così completamente ignaro

degli accertamenti in corso e privo pertanto di quel diritto di difesa

che è, invece, assicurato al soggetto sul quale si indaga a seguito di

una legittima denuncia. Il caso di delazione anonima è peraltro

diverso da quello del confidente occulto in quanto la notitia criminis

da quest'ultimo fornita rimane del tutto assorbita nel rapporto

giudiziario ed è direttamente garantita, in ordine alla sua

fondatezza, dall'ufficiale di polizia autore del rapporto.

Attesa la rilevanza della proposta questione ai fini della

decisione del proprio giudizio il giudice a quo ha quindi rimesso gli

atti a questa Corte.

2. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Maio Andrea ed

altri, imputati del reato di abuso di ufficio previsto dall'art. 323

del codice penale, il pretore di Vallo della Lucania ha ravvisato

l'esigenza di completare alcune indagini ed esplicare ulteriori

accertamenti in ordine a taluni fatti, emergenti da delazioni anonime,

i quali, se provati, darebbero luogo a contestazione di distinte

ipotesi criminose.

Potendo tal fine essere raggiunto, secondo l'interpretazione data

all'art. 141 cod. proc. pen., solo mediante la trasmissione delle

delazioni anonime alla polizia giudiziaria e senza peraltro potere

impartire in proposito alcuna direttiva, il pretore ha anzitutto

prospettato il dubbio di incostituzionalità dell'indicata norma in

riferimento all'art. 109 della Costituzione che sancisce il rapporto di

subordinazione della polizia giudiziaria al magistrato inquirente.

Si sostiene peraltro nell'ordinanza che quando sulla base di

delazioni anonime si procede ad indagini dirette o a mezzo della

polizia giudiziaria si ha una sicura violazione dei diritti di difesa

dell'indiziato (art. 24 Cost.): non sussistendo infatti una legittima

notitia criminis nessuna comunicazione può essere fatta all'inquirente

in ordine alle indagini che si intendono disporre nei suoi confronti.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito. Considerato in diritto :

1. - I giudizi promossi con le due ordinanze indicate in epigrafe

sono stati riuniti per essere decisi con unica sentenza poiché

sostanzialmente identica è la questione di legittimità costituzionale

proposta pur essendo diverse le norme impugnate e solo parzialmente

comuni i motivi di incostituzionalità dedotti. Ed invero con la prima

ordinanza viene denunciata l'incostituzionalità dell'art. 231 del

codice di procedura penale nella parte in cui consentirebbe al pubblico

ministero o al pretore di disporre indagini dirette o tramite la

polizia sul contenuto di una delazione anonima e si sostiene che tale

norma sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; con

la seconda ordinanza, invece, si denuncia l'incostituzionalità, in

riferimento agli artt. 3 e 109 Cost., dell'art. 141 dello stesso

codice, nella parte in cui anche questa norma, secondo

un'interpretazione comunemente accolta, consentirebbe indagini dirette

o di polizia sulla base di delazioni anonime. È perciò evidente che,

nonostante nella prima ordinanza sia stato formalmente indicato l'art.

231, la questione di legittimità costituzionale è identica e si

riferisce propriamente alle delazioni anonime previste dall'art. 141.

2. - Prima di scendere all'esame delle varie censure di

incostituzionalità è d'uopo soffermarsi sul problema di fondo che le

due ordinanze prospettano che è quello del valore e dell'uso dello

scritto anonimo nel vigente sistema processuale penale.

L'art. 1 del codice di rito stabilisce che l'azione penale è

pubblica ed è iniziata di ufficio a seguito di rapporto, referto,

denuncia o altra notizia di reato. Gli scritti anonimi non sono

pertanto inclusi da questa norma tra le notitie criminis, qualificate o

non, sulla cui base si instaura il processo penale. Della delazione

anonima si occupa, invece, l'art. 8, comma quarto, per rinviarne

semplicemente la disciplina all'art. 141, il quale sotto la rubrica

"eliminazione degli scritti anonimi" testualmente dispone che questi

"non possono essere uniti agli atti del procedimento, né può farsene

alcun uso processuale, salvo che costituiscano corpo del reato ovvero

provengano comunque dall'imputato". L'esatta individuazione del

contenuto e della portata di questo precetto è di fondamentale

importanza per la soluzione del problema posto dalle ordinanze.

I divieti in esso enunciati sono due: il primo preclude l'ingresso

dello scritto anonimo nel processo ed il secondo disconosce la sua

idoneità a costituire prova documentale dei fatti che espone. Entrambi

i rilievi sono in evidente armonia con il principio della nostra legge

processuale che subordina l'efficacia probatoria di un documento alla

sua autenticità. Nel caso della delazione anonima, mancando la

sottoscrizione, non può aversi alcun controllo sulla veridicità di

quanto in essa affermato ed è parso perciò giusto sancirne il bando

dagli atti del processo onde impedire che l'anonimo possa menomamente

influire sulla formazione del convincimento del giudice.

Il divieto di utilizzazione processuale dello scritto anonimo non

importa soltanto la negazione di qualsiasi valore documentale alla

delazione, ma esclude anche che questa possa da sola considerarsi

direttamente idonea, al pari delle altre forme d; notitia criminis

previste dal codice, a provocare l'immediato inizio dell'azione penale.

Ma proprio perché l'anonimo non è in sé fonte di prova, ma

riferisce fatti e circostanze che possono acquistare rilevanza agli

effetti processuali solo se provati, non gli si può a priori in senso

assoluto negare qualsiasi valore e possibilità di uso nel campo della

giustizia penale. Sebbene trattisi di mezzo riprovevole sotto un

profilo etico sociale non sono infrequenti i casi in cui con esso si

forniscono all'autorità informazioni ed elementi preziosi su reati

anche di particolare gravità che non possono restare ignorati. Da ciò

l'esigenza, anche per soddisfare i supremi interessi della giustizia,

di riconoscere al giudice il potere discrezionale di disporre o non

quelle indagini di polizia giudiziaria che, secondo le circostanze,

riterrà idonee alla scoperta della verità. È evidente che ove non

intenda dar alcun seguito alla delazione anonima egli ne ignorerà

l'esistenza e, trattandosi di irregolare notitia criminis, non dovrà

neppure decretarne l'archiviazione; se riterrà, invece, di ordinare

delle investigazioni non per questo potrà dirsi ch'egli avrà fatto

uso processuale, nei termini non consentiti dianzi precisati, dello

scritto anonimo, giacché non promuoverà in tal modo, sulla sola sua

base l'azione penale, ma cercherà prima di raccogliere quegli elementi

di prova nuovi e validi che sono necessari per instaurare

legittimamente il processo penale.

La possibilità di disporre queste indagini appare del resto

giustificata dallo stesso precetto dell'art. 141. Se è vero infatti

che questa norma prevede l'ingresso dell'anonimo nel processo in due

casi e cioè quando esso costituisca corpo del reato o quando provenga

comunque dall'imputato, è pur vero che queste circostanze possono

spesso essere accertate solo attraverso opportune indagini di polizia.

E indispensabili addirittura sono queste indagini, come si desume

dall'art. 368 cod. pen., che punisce il reato di calunnia fatta con

denuncia anche anonima, allorché occorre giungere alla identificazione

dell'autore dello scritto calunnioso.

3. - Ciò premesso, passando all'esame delle singole ceni sure è

da prendere anzitutto in considerazione quella comune alle due

ordinanze le quali concordemente denunciano la violazione del diritto

di difesa del soggetto indicato come autore di un reato in uno scritto

anonimo, sul rilievo che nessuna comunicazione giudiziaria può essere

a lui fatta in base all'anonimo. La censura è priva di rilievo. È

già stato osservato che lo scritto anonimo, proprio perché privo di

efficacia sul piano probatorio o indiziario sia dell'esistenza del

reato che denuncia, sia dell'autore che lo avrebbe commesso, non

provoca l'inizio immediato del processo, ma può dar luogo soltanto ad

accertamenti volti ad acquisire nuovi elementi di prova. seri e

concreti, sulla cui base potrà in prosieguo essere promossa l'azione

penale. In mancanza perciò d; una legittima notizia di reato e di un

indiziato come autore di questo non v'è alcun diritto di difesa da

riconoscere e garantire. Solo nel caso in cui le indagini confermeranno

il contenuto dell'anonimo si instaurerà il processo e in questa fase

sarà assicurata all'imputato la tutela che l'ordinamento gli appresta.

4. - Del pari infondato è il motivo d'incostituzionalità in

riferimento all'art. 3 Cost. che lamenta la disparità di trattamento

che si determina tra indiziato sottoposto ad indagini a seguito di

delazione anonima, al quale non sarebbe assicurata la difesa, ed

indiziato nei cui confronti l'indagine si svolge a seguito di una

legittima notitia criminis, ammesso invece a

difendersi. Tra i due casi messi a raffronto non sussiste quell'identità di situazione che giustificherebbe l'uguaglianza del loro

trattamento. Il rapporto, la denuncia, il referto e tutte le altre

notizie di reato previsti dal codice sono fonti di prova che possono

direttamente provocare l'inizio immediato del processo; è ovvio

pertanto che il soggetto che in essi viene indicato come autore di un

reato debba essere subito informato che si procede o si indaga nei suoi

confronti per essere messo in condizione di apprestare la sua difesa.

Nel caso della delazione anonima, essendo essa priva di qualsiasi

valore probatorio e perciò assolutamente inidonea a provocare

l'apertura di un procedimento, la posizione del soggetto indicato come

autore del fatto è del tutto diversa, giacché il suo diritto a

difendersi sorgerà solo se, a seguito delle indagini disposte dal

magistrato inquirente, egli si troverà nella posizione di indiziato.

5. - Breve cenno merita, infine, l'ultimo motivo di

incostituzionalità prospettato dal pretore di Vallo della Lucania tra

l'art. 141 del cod. pen., a termini del quale il giudice potrebbe

soltanto trasmettere alla polizia la delazione anonima, senza però

impartire nessuna direttiva, e l'art. 109 Cost., che sancisce il

rapporto di subordinazione della polizia al magistrato inquirente. A

ben considerare il precetto costituzionale invocato, tenuto conto del

suo spirito informatore e del suo contenuto, è da ritenersi del tutto

estraneo al problema qui in esame.

Ma a parte ciò, è la premessa su cui si fonda la censura che è

errata giacché la norma impugnata non menoma il potere del giudice di

impartire alla polizia giudiziaria le istruzioni e direttive che

riterrà utili per l'accertamento della verità dei fatti dichiarati

nell'anonimo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 141 e 231 del codice di procedura penale, sollevata dai

pretori di Poggio Mirteto e Vallo della Lucania, con le ordinanze

indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24 e 109 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:300 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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