Corte costituzionale

Ordinanza n. 481/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/11/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 328, comma

1-bis, 22 e 23 del codice di procedura penale, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 novembre 1994 dal Tribunale di Sanremo

nei procedimenti penali riuniti a carico di Alberino Antonio ed

altri, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie

speciale, dell'anno 1995;

2) ordinanza emessa il 16 marzo 1995 dal Tribunale di Sanremo nel

procedimento penale a carico di Tagliamento Giovanni ed altri,

iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale,

dell'anno 1995.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto il Tribunale

di Sanremo, dopo aver premesso di essere stato investito da una

eccezione di nullità del decreto che ha disposto il giudizio per

essere stato tale provvedimento emesso da giudice incompetente, ha

osservato che tale eccezione si fonda sull'assunto che la deroga alla

competenza ordinaria stabilita dall'art. 328, comma 1-bis, c.p.p.,

valga solo per le indagini preliminari e non per la fase successiva

all'esercizio dell'azione penale, assunto, questo, che il rimettente

ritiene di condividere "in linea di principio" in quanto l'art. 328,

comma 1-bis, c.p.p., conterrebbe una deroga da interpretare in modo

restrittivo, proprio per la diversità delle funzioni che

l'ordinamento assegna al giudice per le indagini preliminari e a

quello della udienza preliminare;

che nella specie - osserva il giudice a quo - non può profilarsi

alcuna eccezione di nullità in quanto il nuovo codice di rito non ha

previsto tale sanzione neppure per la violazione delle norme sulla

competenza territoriale, sicché mancherebbe nel sistema una norma

che consenta al tribunale - sicuramente competente per territorio -

di valutare la eccepita incompetenza del giudice della udienza

preliminare, così come difetterebbero a tal proposito strumenti per

il giudice di appello, rendendo in tal modo priva di tutela la parte

che ha sollevato questione di incompetenza territoriale del giudice

della udienza preliminare;

che alla luce dei riferiti rilievi il rimettente solleva

questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 328, comma 1-bis, c.p.p., in riferimento all'art.

25, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non indica

quale magistrato debba svolgere le funzioni di giudice dell'udienza

preliminare per i procedimenti relativi ai delitti indicati nell'art.

51, comma 3-bis, c.p.p.;

b) degli artt. 22 e 23 c.p.p., nella parte in cui non prevedono

che il giudice del dibattimento possa delibare la questione di

incompetenza del giudice della udienza preliminare, già eccepita

nell'udienza preliminare e poi riproposta ritualmente in

dibattimento, per contrasto con gli artt. 24, secondo comma, 25,

primo comma, e 3 della Costituzione, in quanto risulterebbe

compromesso "sia il diritto di difesa della parte, sia il principio

di precostituzione del giudice, nel senso del diritto

costituzionalmente garantito all'imputato di essere giudicato dal

giudice competente", sia, infine, il principio di uguaglianza,

giacché l'imputato di reati diversi da quelli previsti dall'art.

51, comma 3-bis, c.p.p., avrebbe, invece, tutte le possibilità di

far rilevare l'incompetenza del giudice;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il

giudice a quo, la disciplina dettata dall'art. 328, comma 1-bis

c.p.p., non legittima affatto una ricostruzione del sistema che

consenta di scindere sul piano interpretativo i criteri di

attribuzione della competenza nel caso di procedimenti riguardanti i

delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, dello stesso codice, a

seconda che il giudice per le indagini preliminari debba essere

individuato in rapporto ai provvedimenti che lo stesso è chiamato ad

adottare nel corso della fase delle indagini preliminari ovvero in

quella della udienza preliminare, dal momento che soltanto da una

espressa previsione in tal senso - che nella specie difetta -

potrebbe scaturire una differente distribuzione della competenza per

il medesimo organo in dipendenza delle funzioni ontologicamente

diverse che l'ordinamento gli attribuisce nelle indagini e nella

udienza preliminare, fasi, queste, che, non a caso, il legislatore ha

invece inteso correlare sistematicamente nell'ambito dello stesso

libro V, con cui esordisce la parte seconda del codice di rito;

che a tal proposito, e con specifico riferimento alla portata da

annettere alla clausola "salve specifiche disposizioni di legge" che

circoscrive la portata derogatoria della disciplina introdotta dalla

norma oggetto di impugnativa, la Corte di cassazione ha avuto modo di

affermare che quella clausola deve ritenersi senz'altro riferibile al

particolare regime che regola la competenza in ordine alla convalida

dell'arresto o del fermo, "non essendo dubitabile che questo

istituto, per le sue peculiari caratteristiche, sia oggetto di una

disposizione di legge "specifica" (perché derogatoria ai princip di

carattere generale), quale quella dell'art. 390, primo comma,

c.p.p.", con la conseguenza che la previsione del giudice "competente

in relazione al luogo ove l'arresto o il fermo sono stati eseguiti,

è regola valida per ogni tipo di reato che abbia determinato il

provvedimento restrittivo, per la specificità della normativa che

individua tale criterio, in ossequio alle esigenze poste alla base

dell'istituto processuale denominato convalida" (Sez. I, 13 aprile

1994, n. 1696); sicché, non sussistendo per l'udienza preliminare

alcun dato normativo sulla cui base configurare elementi di

"specificità" che si proiettino sui criteri di competenza per

territorio, se ne può agevolmente dedurre che la competenza a

celebrare l'udienza preliminare non potrà che essere riconosciuta in

capo al giudice per le indagini preliminari del tribunale del

capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente;

che a conferma di quanto innanzi si è osservato stanno, poi,

alcune disposizioni dell'ordinamento giudiziario, come quella che

mira a privilegiare, nella assegnazione degli affari, la

"concentrazione" in capo allo stesso giudice per le indagini

preliminari "di tutti i provvedimenti relativi allo stesso

procedimento", senza operare distinzioni di sorta a seconda della

natura dei provvedimenti stessi (art. 7-ter); quella che stabilisce

tabellarmente una apposita "sezione dei giudici singoli incaricati

dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase

delle indagini preliminari", prescindendo da qualsiasi peculiare

previsione per il giudice chiamato a celebrare l'udienza preliminare

(art. 46); il differente regime - che dimostra, dunque, l'opposta

regola - previsto per il processo minorile, ove sono devolute ad un

organo a composizione collegiale e, quindi, funzionalmente diverso,

le attribuzioni relative alla fase della udienza preliminare (art.

50-bis); la disciplina, infine, dettata dall'art. 238 delle

disposizioni di coordinamento del codice di rito, ove,

nell'individuare ratione loci il giudice per le indagini preliminari

nel caso di procedimenti relativi a reati di competenza della Corte

di assise, e pertanto il giudice davanti al quale deve svolgersi

anche l'udienza preliminare, viene fatta espressamente salva proprio

la previsione derogatoria introdotta, evidentemente non soltanto per

le indagini preliminari, dall'art. 328, comma 1-bis, del codice di

procedura penale;

che alla luce dei rilievi dianzi svolti si rivela pertanto del

tutto priva di fondamento la premessa interpretativa da cui il

giudice a quo desume l'asserito contrasto dell'art. 328, comma 1-bis,

c.p.p., con il principio sancito dall'art. 25, primo comma, della

Costituzione;

che la delineata ricostruzione del quadro normativo desumibile

dal sistema determina il venir meno di qualunque profilo di rilevanza

in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt.

22 e 23 del codice di procedura penale, sicché la questione medesima

deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara:

a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 328, comma 1-bis, del codice di procedura

penale, sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della

Costituzione, dal Tribunale di Sanremo con le ordinanze in epigrafe;

b) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 22 e 23 dello stesso codice, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della

Costituzione, dal medesimo Tribunale con le ordinanze suddette.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 novembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:481 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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