Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/03/1992 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 197 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1991

dal Pretore di Lanciano - sezione distaccata di Atessa - nel

procedimento penale a carico di Porreca Nicola ed altri, iscritta al

n. 581 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Lanciano (sezione distaccata di Atessa) solleva

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dell'art. 197 del codice di procedura penale

nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a testimoniare

dell'imputato nel processo riunito a norma dell'art. 17, lett. c),

("nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le

une delle altre").

Ritiene il giudice a quo di non comprendere quale differenza vi sia

tra l'imputato nel processo riunito a norma dell'art. 17, lett. c), e

l'imputato nel processo connesso a norma dell'art. 12, lett. a), ult.

parte, (ipotesi di più persone che con condotte indipendenti hanno

determinato l'evento), ovvero l'imputato nel processo collegato a

fini probatori. A suo avviso la posizione processuale di tutti questi

soggetti appare sostanzialmente assimilabile, sicché un trattamento

differenziato sotto il profilo della incompatibilità con l'ufficio

di testimone risulterebbe irrazionale e costituirebbe violazione del

principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato che ha

concluso per l'infondatezza della sollevata questione.

Rileva l'Avvocatura che la ratio del divieto di testimoniare

previsto per i soggetti indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 197

va individuata nella incompatibilità tra l'ufficio di testimone, che

assoggetta al dovere di collaborazione secondo verità, e la

situazione di quei soggetti che, per l'esistenza di una

interdipendenza tra la posizione processuale dell'imputato e la

propria, nello stesso o in altro procedimento collegato, sono

portatori di un interesse che può contrastare con il dovere

suddetto.

Tuttavia, prosegue l'Avvocatura, il criterio prescelto dal

legislatore al fine di individuare le situazioni in cui tale

contrasto di interessi può limitare la capacità a testimoniare è

quello dell'esistenza tra i procedimenti - nei quali il medesimo

soggetto assume, rispettivamente, la veste di imputato e di testimone

- di un vincolo probatorio in mancanza del quale tale limitazione non

si ritiene giustificata, pur in presenza di interessi che possono

contrastare l'accertamento della verità, i quali devono in ogni caso

essere tenuti in considerazione dal giudice al fine di valutare la

credibilità del teste.

In conseguenza, la difesa del governo ritiene che non possa

ravvisarsi alcuna discriminazione nella disciplina denunciata, posto

che la posizione delle persone imputate di reati commessi in danno

reciproco le une dalle altre, le quali nei procedimenti riuniti a

norma dell'art. 17, lett. c) assumono rispettivamente la veste di

imputato e di persona offesa dal reato, non è assimilabile, sul piano del vincolo probatorio, a quella dei soggetti annoverati

nell'art. 197 lett. a), i quali hanno un interesse a che l'accusa nei

confronti dell'imputato sia smentita o minimizzata, per gli

inevitabili riflessi sulla propria posizione processuale.

Peraltro, conclude l'Avvocatura, la circostanza che la persona

chiamata a rendere testimonianza si trovi nella particolare

situazione indicata dall'art. 17, lett. c), come portatrice di

interessi che possono contrastare con il dovere di collaborare

all'accertamento della verità, non sarebbe priva di rilevanza,

dovendo essere considerata dal giudice nella valutazione della

credibilità delle dichiarazioni rese in qualità di testimone. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Lanciano, sezione distaccata di Atessa, solleva

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dell'art. 197 del codice di procedura penale

nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a testimoniare

dell'imputato nel processo riunito a norma dell'art. 17, lett. c)

dello stesso codice: nei casi, cioè, di reati commessi da più

persone in danno reciproco le une delle altre.

In particolare il remittente - premesso che la norma impugnata

pone il divieto di essere assunti come testimoni, tra gli altri, per

gli imputati nel processo connesso ai sensi dell'art. 12, lett. a),

ultima parte (ipotesi di più persone che con condotte indipendenti

hanno determinato l'evento), e per gli imputati in un processo

collegato per la prova ai sensi dell'art. 371, secondo comma, lett.

b), ("quando la prova di un reato o di una sua circostanza influisce

sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza") - ritiene

che, nel caso sottoposto al suo esame, non siano ravvisabili

ragionevoli differenze fra i soggetti prima indicati e gli imputati

nel processo riunito a norma dell'art. 17, lett. c).

Dalla sostanziale eguaglianza della posizione processuale di tutti

questi soggetti discenderebbe l'illegittimità, per contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, del trattamento differenziato posto

dall'art. 197 in ordine al divieto di essere assunti come testimoni.

2. - La questione non è fondata.

Occorre precisare che la ratio del divieto di testimoniare

previsto per i soggetti indicati nelle lett. a) e b) dell'art. 197 va

individuata nella incompatibilità tra l'ufficio di testimone e la

situazione di colui che, per l'esistenza di una interdipendenza tra

la posizione dell'imputato e la propria, nello stesso o in altro

procedimento collegato, è portatore di un interesse che può

contrastare il dovere di rispondere secondo verità; interesse

riconosciuto e garantito dall'ordinamento sulla base del principio

"nemo tenetur se detegere".

D'altra parte, come afferma la relazione al progetto preliminare

del nuovo codice, il legislatore ha anche considerato che

"l'interesse di un soggetto in ordine all'oggetto del processo non

deve essere di per sé motivo di esclusione della sua testimonianza,

ma può solo costituire uno dei tanti elementi di giudizio di cui il

giudice si deve avvalere nell'apprezzare l'attendibilità della

prova".

Ferme restando quindi le ragioni di tutela contro la possibilità

di autoincriminazioni (apprestata in via generale dall'art. 198,

secondo comma), il criterio posto a base della norma impugnata in

ordine al divieto di essere assunto come testimone è quello

dell'esistenza di un vincolo probatorio tra i procedimenti nei quali

il medesimo soggetto si troverebbe ad assumere rispettivamente la

veste di imputato e di testimone: vincolo che sussiste sempre - è

evidente - nei casi indicati dall'art. 197, lett. a) (coimputati

dello stesso reato o imputati di reati connessi a norma dell'art. 12)

e che, in ogni altro caso in cui si verifichi, sarà rilevato dal

giudice a norma dell'art. 197, lett. b).

La disciplina denunciata, quindi, non può essere ritenuta

discriminatoria nei confronti delle persone imputate di reati

commessi in danno reciproco le une delle altre, le quali nei

procedimenti riuniti a norma dell'art. 17, lett. c) assumono

rispettivamente la veste di imputato e di persona offesa dal reato:

sul piano del vincolo probatorio tale posizione non è certamente

assimilabile a quella dei soggetti annoverati nell'art. 197, lett.

a), per i quali tale vincolo è in re ipsa, mentre nell'ipotesi in

esame tale situazione può verificarsi o meno.

Conseguentemente, ove in concreto il giudice rilevi l'esistenza di

una vera e propria interferenza sul piano probatorio tra due

procedimenti, anche per coloro che siano imputati di un reato

collegato opererà il divieto di essere assunti come testimoni ai

sensi dell'art. 197, lett. b).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 197 del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Lanciano -

sezione distaccata di Atessa - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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