Corte costituzionale

Ordinanza n. 115/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/03/1992 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 197, lett. c)

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20

giugno 1991 dal Pretore di Isernia nel procedimento penale a carico

di Colaianni Luciano ed altro, iscritta al n. 599 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Isernia ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 197, lett. c), del codice di procedura

penale, nella parte in cui non include, tra i soggetti per i quali vi

è incompatibilità per l'ufficio di testimone, la parte civile;

che ad avviso del remittente la norma impugnata contrasterebbe:

- con l'art. 3 della Costituzione, in quanto solo alla parte

civile, e non anche all'imputato, è consentito rendere

testimonianza, possibilità esclusa invece nell'ordinaria sede

civile;

- con l'art. 24 della Costituzione, in quanto attraverso tale

vantaggio risulterebbe menomato il diritto di difesa dell'imputato;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'infondatezza della sollevata questione;

Considerato che questa Corte, con le sentenze n. 190 del 1971 e n.

2 del 1973 (rese su questioni identiche nella sostanza), ha già

avuto occasione di rilevare che la subordinazione della disciplina

dell'azione civile alle esigenze connesse all'accertamento dei reati

è riconosciuta nel nostro ordinamento, per effetto di una scelta

legislativa non irrazionale, quale corollario dell'interesse pubblico

a tale accertamento; interesse preminente su quello collegato alla

risoluzione delle liti civili, specie quando il medesimo fatto

risulti configurabile nel contempo come illecito penale ed illecito

civile e si prospetti quindi l'opportunità di evitare contrasti di

giudicati;

che detti rilievi, espressi sulla base della disciplina

previgente, possono essere confermati anche in ordine all'art. 197,

lett. c), dell'attuale codice di procedura penale, sia perché lo

stesso legislatore, ritenendo che la rinuncia al contributo

probatorio della parte civile costituisse un sacrificio troppo grande

nella ricerca della verità processuale (cfr. Relazione al Progetto

preliminare), ha ribadito la preminenza dell'interesse pubblico

all'accertamento dei reati su quello delle parti alla risoluzione

delle liti civili (principio, peraltro implicitamente posto anche

dall'art. 193 del codice di procedura penale), sia perché, alla luce

di un ormai fermo orientamento giurisprudenziale, la deposizione

della persona offesa dal reato, costituitasi parte civile, deve

essere valutata dal giudice con prudente apprezzamento e spirito

critico, non potendosi essa equiparare puramente e semplicemente a

quella del testimone, immune dal sospetto di interesse all'esito

della causa;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 197, lett. c), del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Pretore di Isernia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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