Art. 160 c.p.p. — Efficacia del decreto di irreperibilità

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Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice cessa di avere efficacia con il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o con quello che dispone il giudizio immediato. Il decreto emesso dal giudice di primo e di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza. Ogni decreto di irreperibilita' deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 15 febbraio 1991

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 89/2008

    Questione infondata
    4 aprile 2008

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159, 160, 420- quater, comma 1, e 484 cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 97, primo comma, e 111, secondo, terzo e quarto comma, Cost., nella parte in cui non prevedono la sospensione obbligatoria del processo penale nei confronti degli imputati cui il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato previa emissione di decreto di irreperibilità. Infatti, questione identica alla presente è già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 117 del 2007 e non sono indicati motivi di censura nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati. - V. il precedente citato di cui alla sentenza n. 117/2007.

    Art. 159 c.p.p. · Art. 160 c.p.p. · Art. 420-quater c.p.p. · Art. 484 c.p.p.

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  • Sentenza n. 117/2007

    Questione infondata
    5 aprile 2007

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159, 160, 420- quater , comma 1, e 484 cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 97, primo comma, e 111, secondo, terzo e quarto comma, Cost., nella parte in cui non prevedono la sospensione obbligatoria del processo nei confronti degli imputati ai quali il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato previa emissione del decreto di irreperibilità. Il rimettente ritiene che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 111 Cost. dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, l'esigenza del contraddittorio trascenda la tutela delle posizioni soggettive e rappresenti un'indefettibile connotazione di qualunque processo. A prescindere dalla validità di tale concezione oggettiva del contraddittorio, da essa non possono trarsi le conseguenze prospettate dal rimettente, in quanto l'enunciazione del quarto comma dell'art. 111 Cost. non comporta che il profilo oggettivo non sia correlato con quello soggettivo e non costituisca, comunque, un aspetto del diritto di difesa, posto che il successivo comma quinto, nell'ammettere la deroga al principio, fa riferimento al consenso dell'imputato. Ciò che conta è sempre la tutela del diritto di difesa, al quale la CEDU, richiamata dal giudice a quo , non accorda, in tema di processo in absentia , garanzie maggiori di quelle previste dall'art. 111 Cost. Non sono fondate neppure le censure di violazione dell'art. 97, primo comma Cost., poiché detto parametro non riguarda la disciplina dell'attività giurisdizionale, e di violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento dell'irreperibile rispetto all'incapace, poiché la situazione di quest'ultimo non può fungere da tertium comparationis . - Sulla non fondatezza di analoga questione concernente gli artt. 159 e 160 cod. proc. pen., v.,citata sentenza n. 399/1998. - Sul fatto che il parametro di cui all'art. 97, primo comma, Cost. non riguarda la disciplina dell'attività giurisdizionale v., citate, ordinanze n. 462/2006 e n. 27/2007.

    Art. 159 c.p.p. · Art. 160 c.p.p. · Art. 420-quater c.p.p. · Art. 484 c.p.p.

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  • Sentenza n. 399/1998

    Questione infondata
    12 dicembre 1998

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 Cost. - degli artt. 159 e 160 cod. proc. pen., i quali, prevedendo che in caso di irreperibilità dell'imputato le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore, consentirebbero l'instaurazione e la definizione di un processo penale nei confronti di un soggetto che non avrebbe avuto notizia del giudizio a suo carico. Invero - posto che, di fronte al tema della conoscenza del processo da parte dell'imputato, la scelta del legislatore è stata di muoversi lungo due direttrici convergenti: da un lato l'introduzione di molteplici previsioni volte a far si' che la conoscenza del processo sia sicura ed incontrovertibile; dall'altro, per le ipotesi estreme in cui, nonostante l'impiego dei mezzi apprestati, non sia stato possibile assicurare preventivamente tale conoscenza, l'allestimento dei rimedi successivi intesi comunque alla salvaguardia della posizione dell'imputato e del suo diritto di difendersi -, la previsione del rito degli irreperibili costituisce parte integrante di quella complessa scelta legislativa, alla quale non possono essere contrapposte, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, valutazioni che assumerebbero il carattere di un giudizio di opportunità. Appare infatti evidente che la soluzione radicale prospettata dal giudice rimettente sia tesa a sostituire al sistema prescelto dal legislatore un sistema diverso <<nel quale il principio della conoscenza del processo si realizzasse, per intero e senza alcuna eccezione, preventivamente in modo che non vi fosse necessità di introdurre strumenti riparatori>>; ma, così operando, si oltrepasserebbero i confini di una accezione, anche la più espansiva, del ruolo della giustizia costituzionale, <<alla quale compete bensì imporre l'osservanza dei principi costituzionali, ma rispettando, ove possibile, le scelte di sistema del legislatore anche quando il merito legislativo del quale tali scelte sono intessute possa apparire opinabile>>. - Sull'istituto della irreperibilità, v. S. nn. 117/1970; 54/1971; 215/1974, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

    Art. 159 c.p.p. · Art. 160 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art160 · fonte del testo

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