Art. 148 c.p.p. — Organi e forme delle notificazioni

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Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni. Nei procedimenti con detenuti il giudice puo' disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo. L'autorita' giudiziaria puo' disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice puo' disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalita' di cui al comma 2. (( 3. L'atto e' notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se cio' non e' possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto)) La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purche' ne sia fatta menzione nel verbale. (( Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie. ))

Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 2 agosto 2005

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 64/1994

    Questione infondata
    24 febbraio 1994

    Questione già dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione sul presupposto che l'attività di assistenza svolta dall'interprete a favore dell'indagato in base all'art. 143, primo comma, cod. proc. pen., interpretato in connessione con l'art. 6, terzo comma, lett. a), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ricomprende, fra l'altro, la traduzione in tutti i suoi elementi costitutivi del decreto di citazione a giudizio. - S. n. 10/1993. red.: E.M. rev.: S.P.

    Art. 555 c.p.p. · Art. 148 c.p.p. · Art. 168 c.p.p. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 2001 al 1 gennaio 2004. 109 parole aggiunte.

Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni. Nei procedimenti con detenutitolto: ..., il giudice puo' disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con … presso le procure della Repubblica con le medesime modalita' di cui al comma 2. aggiunto: 3. L'atto e' notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimentitolto: .aggiunto: , di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se cio' non e' possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di … interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purche' ne sia fatta menzione nel verbaleaggiunto: . Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art148 · fonte del testo

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