1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con le modalita' telematiche di cui all'articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto. 2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero che ha sede diversa da quella del giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con le modalita' telematiche di cui all'articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, quando ricorre una situazione di urgenza o l'atto contiene disposizioni concernenti la liberta' personale, la comunicazione e' eseguita col mezzo piu' celere nelle forme previste dall'articolo 149 del codice ovvero e' eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale e' trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1989 al 30 dicembre 2022. 48 parole tolte, 62 parole aggiunte.

1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con aggiunto: le modalita' telematiche di cui all'articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimentoaggiunto: , ovvero mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito … che ha emesso l'atto. 2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministerotolto: , che ha sede diversa da quella del giudicetolto: , si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con aggiunto: le modalita' telematiche di cui all'articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. tolto: In caso aggiunto: Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, quando ricorre una situazione di urgenza o tolto: quando l'atto contiene disposizioni concernenti la liberta' personale, la comunicazione e' eseguita col mezzo piu' celere nelle forme previste tolto: dagli articoli 149 e 150 aggiunto: dall'articolo 149 del codice ovvero e' eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto … polizia redige verbale, copia del quale e' trasmessa al giudice che ha emesso l'attotolto: . 4. Ai fini delle comunicazioni previste dai commi precedenti, la copia puo' essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, quando il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art64 · fonte del testo

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