Corte costituzionale

Ordinanza n. 79/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1990 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma,

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in relazione agli artt. da 90 a

97 del codice di procedura civile, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 maggio 1989 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da

Padulazzi Giampiero contro l'Ufficio II.DD. di Arona, iscritta al n.

445 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 12 maggio 1989 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da De

Ferrari Giancarlo ed altri contro l'Ufficio II.DD. di Arona, iscritta

al n. 526 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con due ordinanze emesse il 26 e il 12 maggio 1989

(R.O. 445 e 526 del 1989) la Commissione tributaria di primo grado di

Verbania, sul ricorso proposto rispettivamente da Padulazzi Giampiero

e da De Ferrari Giancarlo ed altri contro l'Ufficio II.DD. di Arona,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 39, primo comma, del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del

contenzioso tributario), nella parte in cui detto articolo esclude

l'applicabilità al procedimento davanti alle Commissioni tributarie

degli artt. da 90 a 97 del codice di procedura civile (onere e

condanna alle spese);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

che trattandosi di identica questione i giudizi possono essere

riuniti, per formare oggetto di un'unica pronuncia;

Considerato che quanto all'ordinanza n. 526 la questione è da

intendere, allo stato, inammissibile poiché proposta in via

meramente ipotetica ed eventuale;

che per quanto riguarda la ordinanza n. 445 la questione va

dichiarata manifestamente infondata, avendo la Corte già avuto modo

di rilevare che l'istituto della condanna del soccombente al

pagamento delle spese non ha portata assoluta ed inderogabile; né

appare pertinente il riferimento ad altra sentenza (n. 303 del 1986)

avente carattere di stretta specificità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dalla

Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza n.

526 del 1989;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale della medesima disposizione, in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dalla Commissione

tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza n. 445 del

1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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