Codice di procedura civile

Art. 795 c.p.c. — Espropriazione

[1]Se e' fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilita' di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.

[2]La vendita non puo' essere fatta che all'incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.

[3]L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.

[4]Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell'acquirente.

[5]Quest'ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art795 · fonte del testo

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