Art. 821 c.p.c. — Rilevanza del decorso del termine

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Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non puo' essere fatto valere come causa di nullita' della sentenza se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 17 aprile 1994

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 821 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11482/2025

    1 maggio 2025

    In tema di impugnazione di lodo arbitrale, la nullità dovuta alla scadenza del termine di deposito della decisione, con conseguente decadenza degli arbitri, può essere eccepita ex art. 821 c.p.c. fino a prima della deliberazione del lodo, purché nel frattempo non siano intervenute le proroghe di cui al comma 4 dell'art. 820 c.p.c., la cui operatività ipso iure è volta ad assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa, così da determinare lo slittamento in avanti del termine per la pronuncia del lodo.

    Art. 821 c.p.c. · Art. 820 c.p.c. · Art. 829 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 55 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

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