Art. 809 c.p.c. — Numero degli arbitri

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 17 aprile 1994. Leggi il testo vigente →

[1]Gli arbitri possono essere uno o piu', purche' in numero dispari.

[2]Il compromesso o la clausola compromissoria deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.

[3]Queste disposizioni debbono osservarsi a pena di nullita'.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 17 aprile 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art809 · fonte del testo

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