1. In caso di controversia fra due parti, il Tribunale arbitrale e' composto da tre membri. Ciascuna delle parti alla controversia nomina un arbitro; i due arbitri in tal modo designati nominano di comune accordo il terzo arbitro, il quale assume la presidenza del Tribunale. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle parti alla controversia, ne' avere la propria residenza abituale sul territorio di una delle parti alla controversia, ne' essere al servizio di una di esse, ne' avere gia' trattato il caso a qualsiasi titolo. 2. In caso di controversia fra piu' di due Parti contraenti, le parti alla controversia aventi lo stesso interesse nominano un arbitro di comune accordo. 3. In caso di posto vacante, vi sara' provveduto secondo la procedura prevista per la nomina iniziale.

Testo vigente dal 23 aprile 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101~appendice-ii-parte-i-art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari