Art. 708 c.p.c. — Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente
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[1]Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.
[2]Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
[3]Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, da' con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo.
[4]Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente puo' essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 8 luglio 1971
