Corte costituzionale

Sentenza n. 237/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 675 del codice

di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 ottobre 1994 dal Tribunale di Milano

nel procedimento civile vertente tra Guglieri Domenico e il

fallimento della s.p.a. G.F.P., iscritta al n. 757 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) ordinanza emessa il 14 ottobre 1994 dal Tribunale di Pinerolo

nel procedimento civile vertente tra Stilli Antonietta e il

Conservatore dei registri immobiliari di Pinerolo ed altri, iscritta

al n. 758 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti l'atto di costituzione del fallimento della s.p.a. G.F.P.,

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio - avente ad oggetto la declaratoria

dell'inefficacia del sequestro conservativo per tardiva introduzione

della causa di merito e tardiva esecuzione del sequestro - vertente

tra Guglieri Domenico ed il fallimento della s.p.a. G.F.P., il

Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 6 ottobre 1994, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 675 del codice di

procedura civile nella parte in cui non prevede che il termine per

l'esecuzione del sequestro inizi a decorrere dalla data del deposito

del provvedimento e non, invece, dalla sua comunicazione.

Osserva il giudice a quo che il legislatore del 1990, con

l'introduzione dell'art. 669-octies del codice di procedura civile,

ha previsto espressamente che il termine per l'inizio del giudizio di

merito, nel caso di pronuncia del provvedimento positivo fuori

udienza, decorra dalla comunicazione a cura della cancelleria.

Tuttavia, rileva il giudice rimettente, non appare possibile

estendere analogicamente tale disciplina al caso previsto

dall'impugnato art. 675 del codice di procedura civile, non

trattandosi di colmare una lacuna normativa ed ostandovi il dato

letterale della norma impugnata.

Conclude pertanto il giudice a quo, che, avendo la stessa Corte

costituzionale riconosciuto l'esistenza di un principio generale

secondo il quale i termini di decorrenza (tanto se riferiti ai

gravami, quanto ad attività processuali da compiere a pena

d'inefficacia) scattano solo dal momento in cui alla parte onerata è

data formale comunicazione della esistenza del provvedimento da

impugnare o da eseguire, l'art. 675 del codice di procedura civile

non può sottrarsi al sindacato di costituzionalità, sia con

riferimento all'art. 24 che all'art. 3 della Costituzione, atteso che

la mancata riforma dell'art. 675 del codice di procedura civile rende

irragionevolmente meno agevole il diritto di difesa del sequestrante

rispetto a colui che ricorra ad un qualsiasi altro procedimento

cautelare disciplinato dagli artt. 669-octies e novies del codice di

procedura civile.

2. - Identica questione di costituzionalità è stata sollevata

dal Tribunale di Pinerolo con ordinanza emessa il 14 ottobre 1994 nel

corso di un procedimento civile vertente tra Stilli Antonietta ed il

Conservatore dei registri immobiliari di Pinerolo avente ad oggetto

la dichiarazione di inefficacia del sequestro effettuato oltre il

termine previsto dall'art. 675 del codice di procedura civile.

3. - In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della

questione.

Ha in particolare osservato la difesa erariale che gli argomenti

utilizzati dalla stessa Corte costituzionale per respingere identica

questione, devono ritenersi ancora validi nonostante la sopravvenuta

disciplina.

4. - Fuori termine si è costituito il fallimento della s.p.a.

G.F.P., insistendo per l'accoglimento della questione di legittimità

costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano. Considerato in diritto

1. - La questione sottoposta dal Tribunale di Milano e dal

Tribunale di Pinerolo all'esame della Corte è se l'art. 675 del

codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che il termine

per l'esecuzione del sequestro cominci a decorrere dal deposito del

provvedimento cautelare anziché da quello della sua formale

comunicazione, sia in contrasto:

con l'art. 3 della Costituzione in quanto discrimina

irragionevolmenteilsequestrante rispetto a colui che ricorra ad altre

misure cautelari in ordine alle quali, ai sensi dell'art. 669-octies,

il termine per l'inizio del giudizio di merito decorre dalla formale

comunicazione del provvedimento, se la pronuncia è avvenuta fuori

udienza;

con l'art. 24 della Costituzione in quanto il diritto di difesa

del sequestrante viene reso meno agevole imponendosi ad esso

l'eccessivo onere di informarsi continuamente in cancelleria

dell'avvenuto deposito del provvedimento cautelare.

2. - Deve anzitutto dichiararsi l'inammissibilità dell'atto di

costituzione del fallimento della s.p.a. G.F.P. in quanto depositato

il 12 aprile 1995 oltre il termine di venti giorni dalla

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza di rimessione

avvenuta il 4 gennaio 1995.

3. - Vanno inoltre riunite in un solo giudizio le ordinanze emesse

dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Pinerolo, in quanto

relative alla stessa questione.

4. - Sempre con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

la questione era già stata sollevata con ordinanza 1 ottobre 1982

dal Tribunale di Palermo, e ritenuta da questa Corte manifestamente

infondata con ordinanza 23 marzo 1988 n. 386 per le seguenti

considerazioni:

a) che, nell'istituire un termine di efficacia di trenta giorni

del provvedimento di sequestro, alla cui scadenza cessa

l'autorizzazione ad eseguire il sequestro stesso, il legislatore ha

giustamente posto, a carico della parte interessata alla misura

cautelare, un preciso onere di diligenza strettamente connesso con la

natura di detta misura che esige una rapida esecuzione;

b) che l'adempimento di tale onere di diligenza implica

preliminarmente, per un evidente nesso logico, che il sequestrante -

nella ipotesi in cui il provvedimento venga emesso fuori dall'udienza

- segua lo svolgimento della procedura da lui messa in moto e venga

così a conoscenza dell'avvenuto deposito del provvedimento

richiesto;

c) che la previsione di un attivo impegno della parte istante

nell'informarsi sull'esito del procedimento da essa promosso, non

può certo considerarsi intrinsecamente irrazionale perché

intimamente connesso alla sua richiesta, sicché non è configurabile

alcuna violazione del diritto di difesa.

5. - In realtà la questione oggetto dell'ordinanza del 1982 non

è del tutto identica a quelle ora sollevate dai Tribunali di Milano

e di Pinerolo, dal momento che con la precedente si denunziava anche

l'ingiustificata disparità di trattamento a seconda che il sequestro

fosse stato pronunciato in udienza o fuori udienza, peraltro con

un'arbitraria discriminazione delle parti in relazione al fatto del

tutto casuale della maggiore o minore tempestività della

comunicazione.

Inoltre, a notevole distanza di tempo, gli attuali giudici

rimettenti ravvisano nuovi elementi sopravvenuti (in particolare la

legge n. 353 del 1990 di riforma del codice di procedura civile) che

giustificano una rivisitazione del problema.

6. - Il Tribunale di Milano non ignora che, nel vigore della

disciplina anteriore alla Novella del 1990, per un verso la Corte di

cassazione riteneva che il termine di trenta giorni per l'esecuzione

del sequestro decorresse dal momento del deposito del provvedimento

in cancelleria, e per altro verso che la Corte costituzionale aveva

dichiarato - come già ricordato - manifestamente infondata la

questione di costituzionalità dell'art. 675 del codice di procedura

civile in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Rileva

ancora il giudice a quo che alcuni interpreti della nuova disciplina

superano la disposizione del menzionato art. 675 ritenendo possibile

l'applicazione - anche all'ipotesi del termine per l'esecuzione del

sequestro - del nuovo criterio di decorrenza previsto dall'ultimo

comma dell'art. 669-octies, e cioè "dalla pronuncia dell'ordinanza

se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione".

Il Tribunale di Milano tuttavia esclude la possibilità di far

luogo a tale applicazione in via meramente interpretativa, e ritiene

la non manifesta infondatezza della questione di

costituzionalità dell'art. 675 del codice di procedura civile, alla

luce delle sopravvenute norme del codice di procedura civile, di

altri principi desumibili dalla giurisprudenza della Corte

costituzionale e di alcuni orientamenti della dottrina e della

giurisprudenza di merito.

In particolare si osserva che, se la ratio legis della

novellazione in materia di procedimenti cautelari è stata quella di

una razionalizzazione e di una uniformità di tutti i procedimenti

stessi, e se l'orientamento della Corte costituzionale appare

chiaramente indirizzato verso il principio generale secondo il quale

i termini per gravami o altre attività processuali da compiere a

pena di inefficacia scattano solo dal momento in cui alla parte

"onerata" è data formale comunicazione dell'esistenza del

provvedimento giudiziario da impugnare o da eseguire, appare

inspiegabile la mancata riforma dell'art. 675; la disposizione,

pertanto, risulterebbe in contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione per disparità di

trattamento rispetto alla disciplina di altri procedimenti cautelari,

ai quali si applicano le regole dettate circa la decorrenza dei

termini dall'art. 669-octies e novies del codice di procedura civile;

b) con l'art. 24 della Costituzione in quanto rende meno

agevole il diritto di difesa del sequestrante rispetto ai ricorrenti

di altri procedimenti, che non hanno l'onere di informarsi

quotidianamente in cancelleria sull'avvenuto deposito del

provvedimento.

7. - Il Tribunale di Pinerolo solleva la stessa questione di

costituzionalità osservando in particolare:

a) "che l'attuale formulazione dell'art. 669-octies, comma

terzo, del codice di procedura civile denota come il legislatore

abbia inteso assicurare l'esercizio del diritto di difesa sì da

evitare l'inefficacia dei provvedimenti cautelari pronunciati fuori

udienza qualora venga omessa la tempestiva instaurazione del giudizio

di merito da parte di chi non è stato informato dell'avvenuta

pronuncia di detti provvedimenti, di modo che non sussiste più un

generale onere di diligenza che impone alla parte interessata di

attivarsi per conoscere la decisione del giudice onde evitare

decadenze";

b) "che la legge 26 novembre 1990, n. 353 ha disciplinato in

modo unitario i procedimenti cautelari e che la necessità di rapida

esecuzione sussiste tanto per i sequestri quanto per le altre misure

cautelari (in particolare i provvedimenti di urgenza ex art. 700 del

codice di procedura civile), con la conseguenza che la disposizione

dettata dall'art. 675 del codice di procedura civile per i soli

sequestri non pare più avere oggettiva giustificazione e può così

ravvisarsi un'ingiustificata disparità di trattamento tra chi

intenda eseguire le diverse misure cautelari".

8. - La questione non è fondata.

È pur vero che la legge 26 novembre 1990, n. 353, inserisce nel

Capo III del libro IV del codice di procedura civile una Sezione

prima, contenente norme generali relative a tutti i procedimenti

cautelari (tra le quali quella sulla nuova decorrenza del termine per

l'inizio della causa di merito); e che tali disposizioni si

dichiarano (nell'art. 669-quaterdecies) applicabili anche ai

provvedimenti della Sezione seconda (relativa al sequestro), mentre

solo per altri provvedimenti sono applicabili "in quanto

compatibili"; ma ciò non toglie che, per la disomogeneità delle

varie misure cautelari, nulla impedisca al legislatore di modulare

diversamente alcuni aspetti dei vari procedimenti con speciali norme.

In effetti non uniformi sono le discipline relative ai vari tipi

di sequestro, e - per quanto qui interessa - diverse sono le norme

che concernono le distinte ipotesi di inefficacia del provvedimento

di sequestro:

a) quella del mancato inizio del procedimento di merito nel

termine perentorio che, per l'art. 669-octies, ultimo comma, "decorre

dalla pronunzia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti

dalla sua comunicazione";

b) e l'ipotesi di mancata esecuzione del provvedimento stesso

nel termine decorrente in ogni caso dalla pronuncia.

Se quindi non si ravvisano elementi di ingiustificato trattamento,

occorre, piuttosto, verificare se la diversa disciplina che il

riformatore del 1990 ha voluto mantenere per questa seconda ipotesi

di termine sollecitatorio risulti irragionevole o contrastante con

altri principi costituzionali.

9. - In proposito l'ordinanza di rimessione fa leva su alcuni

principi affermati anche recentemente da questa Corte, tra i quali

vanno particolarmente considerati i seguenti:

a) anche se il diritto di difesa può variamente atteggiarsi in

funzione delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di

procedimento e delle esigenze di giustizia, esso deve essere

assicurato in modo effettivo ed adeguato alle circostanze; in

applicazione di tale principio è stato infatti ritenuto che i

termini previsti per il gravame di provvedimenti o per compiere atti

processuali, la cui omissione determini pregiudizio, decorrano dalla

tempestiva ed effettiva conoscibilità dell'esistenza di detti eventi

(sentenze nn. 68 del 1994 e 223 del 1993);

b) nel quadro del diritto di difesa e con riferimento ad

ipotesi in cui un termine sia stabilito per il compimento di atti la

cui omissione importi un pregiudizio per situazione soggettiva

giuridicamente tutelata, la garanzia di cui all'art. 24 della

Costituzione deve estendersi alla conoscibilità del momento iniziale

di decorrenza del termine stesso, al fine di assicurarne

all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza (sentenze nn. 223

del 1993; 303 del 1985; 155 del 1980; 14 del 1977; 255 del 1974);

c) non può reputarsi legittimo un criterio per il quale il

decorso di un termine sia ricollegato ad un evento la cui

conoscibilità può ottenersi con l'impiego di una diligenza più che

normale fino al punto di un controllo giornaliero (sentenze nn. 14 e

15 del 1977; 34 del 1970);

d) la comunicazione del provvedimento è necessaria per il

decreto di fissazione dell'udienza di discussione (sentenze nn. 120

del 1986 e 14 del 1977), e, in tema di procedure concorsuali,

riguardo al deposito dello stato passivo (sentenze nn. 538 del 1990 e

102 del 1986), alla omologazione o rigetto del concordato preventivo

(sentenza n. 255 del 1974), alla liquidazione del compenso ad

ausiliari (sentenza n. 303 del 1985).

10. - Tuttavia questa linea tendenziale della giurisprudenza

costituzionale circa la decorrenza dei termini dalla comunicazione

dell'atto non impedisce di ritenere, da una parte, che nella presente

ipotesi sussistano quelle peculiari caratteristiche del procedimento

e quelle esigenze di giustizia che giustificano la decorrenza del

termine di esecuzione dal momento dell'emissione della pronunzia di

concessione del sequestro, e, dall'altra, che la conoscibilità

dell'esistenza del provvedimento non richieda nella specie un

eccessivo onere per l'interessato al di là della normale diligenza.

Sotto il primo profilo, premesso in generale che è legittimo

"imporre all'esercizio di facoltà o poteri processuali limitazioni

temporali, al fine dell'accelerazione del corso della giustizia"

(ord. n. 900 del 1988), va rilevata in particolare l'esigenza di un

bilanciamento degli interessi del sequestrante con quelli del

soggetto passivo del sequestro, la cui grave situazione non può

essere protratta oltre una durata rigorosamente limitata.

Ove il termine di esecuzione di questo provvedimento cautelare

concesso fuori udienza dovesse decorrere dalla sua comunicazione più

o meno tempestiva, si determinerebbe, non solo una ulteriore perdita

di tempo per entrambe le parti, ma si toglierebbe al soggetto passivo

la garanzia di un breve termine decorrente dal momento fisso della

pronuncia.

Quanto al profilo degli interessi del sequestrante, l'onere della

sua attivazione - oltre a rispondere alla natura particolarmente

urgente del procedimento - non può considerarsi eccessivamente

gravoso, data la evidente attenzione al sollecito accoglimento della

sua istanza; senza contare che la mancata esecuzione entro detto

termine non gli impedisce di reiterare la richiesta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 675 del codice di procedura

civile sollevata dai Tribunali di Milano e Pinerolo, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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