Art. 64 c.p.c. — Responsabilità del consulente

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 maggio 1948 al 3 luglio 1985. Leggi il testo vigente →

[1]Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.2

[2]In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e' condannato al giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila. Egli e' inoltre al risarcimento dei danni causati alle parti.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438

2

con decorrenza dal 1 ottobre 1948

Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il deposito previsto dall'art. 64, primo comma, del Codice di procedura civile e' elevato, per i ricorsi notificati a decorrere dal 1 ottobre 1948, a lire cinquecento se la sentenza impugnata e' del pretore, a lire millecinquecento se la sentenza impugnata e' del tribunale, a lire tremila in ogni altro caso.". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.".

Testo in vigore dal 29 maggio 1948 al 3 luglio 1985

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 64 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 31423/2025

    2 dicembre 2025

    In relazione ai danni cagionati nello svolgimento dell'attività del professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. (che è un ausiliario del giudice e non può essere ricondotto agli "estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria", di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 117 del 1988), la responsabilità di cui alla l. n. 117 del 1988 è configurabile nel solo caso in cui la suddetta attività sia sfociata in un provvedimento del giudice dell'esecuzione, sempre che ne ricorrano i presupposti e siano stati inutilmente esperiti i rimedi impugnatori previsti dalla legge, ferma restando la - eventualmente concorrente - responsabilità ex art. 2043 c.c. del delegato che versi in dolo o colpa, con esclusione di quella lieve consistita in imperizia, nel caso in cui l'attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

    Art. 64 c.p.c. · Art. 591-bis c.p.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2236 c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 87 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 29 maggio 1948

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 29 maggio 1948.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438

    Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il deposito previsto dall'art. 64, primo comma, del Codice di procedura civile e' elevato, per i ricorsi notificati a decorrere dal 1 ottobre 1948, a lire cinquecento se la sentenza impugnata e' del pretore, a lire millecinquecento se la sentenza impugnata e' del tribunale, a lire tremila in ogni altro caso.". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art64 · fonte del testo

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