(Modifiche alla disciplina recata dall'articolo 29 della legge n. 449 del 1997). Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni deliberate dal 2 settembre 1998 al 30 giugno 1999. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della disposizione medesima, le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: "e per azioni" sono sostituite dalle seguenti: "per azioni e in accomandita per azioni";
  • b)al comma 2, le parole da: "per i beni la cui cessione" fino a "l'aliquota propria del bene" sono sostituite dalle seguenti: "per i beni la cui assegnazione e' soggetta all'imposta sul valore aggiunto puo' essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi";
  • c)al comma 3, le parole: "il valore normale e' quello" sono sostituite dalle seguenti: "il valore normale puo' essere determinato in misura pari a quello";
  • d)al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le societa' che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 luglio 1999 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". Le disposizioni di cui all'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al comma 1 del citato articolo 29. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in alternativa, ai sensi del comma 3 del predetto articolo 29 della legge n. 449 del 1997, e' computato in misura non inferiore ad uno dei due valori. Per le assegnazioni e le cessioni di partecipazioni effettuate a decorrere dal 2 settembre 1998 il valore normale delle partecipazioni stesse e' determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione e' stata deliberata o realizzata.

Testo vigente dal 22 febbraio 1999

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-02-18;28~art13 · fonte del testo

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