Art. 2343 c.c. — Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti

[1]Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la societa', contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore e' almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

[2]L'esperto risponde dei danni causati alla societa', ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

[3]Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della societa', controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la societa'.

[4]Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la societa' deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente puo' versare la differenza in danaro o recedere dalla societa'; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo puo' prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Di particolare importanza sono le disposizioni relative ai conferimenti di beni in natura, per i quali si è ritenuto necessario stabilire (art. 2343) che il valore dei beni conferiti in una società per azioni debba in ogni caso risultare da una relazione giurata, redatta da un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni stessi, l'indicazione del valore ai medesimi attribuito e i criteri di valutazione seguiti. La preoccupazione di evitare il danno che alla società e ai terzi potrebbe derivare da compiacenti valutazioni dei beni conferiti, ha inoltre convinto dell'opportunità di imporre (art. 2343) agli amministratori ed ai sindaci l'obbligo, che importa di conseguenza la loro responsabilità per il caso che non vi adempiano, di controllare entro sei mesi dalla costituzione della società le valutazioni contenute nella perizia su cennata, provvedendo alla revisione di essa, qualora sussistano fondati motivi per dubitare della sua esattezza. Al fine poi di rendere veramente efficiente tale sistema, si è disposto che, fino a quando le valutazioni non siano state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. Con lo stesso articolo si è stabilito da ultimo che, se il valore dei beni conferiti era al momento in cui avvenne il conferimento inferiore di oltre un quinto a quello per cui furono apportati alla società, questa debba ridurre proporzionalmente il proprio capitale, annullando le azioni che risultano scoperte. È tuttavia concessa al socio conferente la facoltà di versare la differenza in denaro o di recedere dalla società. Il versamento della differenza elimina infatti ogni danno per la società e, d'altro canto, la possibilità del recesso è sembrata giustificata dalla considerazione che il socio può essersi indotto al conferimento in base alla valutazione che in seguito è risultata eccessiva, mentre se ne sarebbe astenuto se, fin dall'inizio, la valutazione fosse stata quella a cui si è pervenuti in sede di rettifica della prima. La duplice facoltà ora accennata concessa al socio conferente non vulnera, del resto, il rigore del sistema adottato, che tende ad ovviare ad uno dei pericoli maggiori che possono verificarsi nella formazione del capitale sociale: il pericolo cioè che questo sia l'illusoria espressione di un'inesistente ricchezza.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 951

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1986 al 1 gennaio 2004. 47 parole tolte, 103 parole aggiunte in 4 capoversi.

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tolto: presidente del tribunale aggiunto: tribunale nel cui circondario ha sede la societa', contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, tolto: il valore a ciascuno di essi attribuito, aggiunto: l'attestazione che il loro valore e' almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguititolto: , nonche' l'attestazione che il valore attribuito non e' inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

tolto: All'esperto nominato dal presidente del tribunale siaggiunto: L'esperto risponde dei danni causati alla societa', ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori tolto: e i sindaci devono, nel termine di tolto: sei mesi dalla costituzione aggiunto: centottanta giorni dalla iscrizione della societa', controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, …

… Tuttavia il socio conferente puo' versare la differenza in danaro o recedere dalla societa'aggiunto: ; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo puo' prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2343 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari