Art. 35 c.p. — Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte

[1]La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacita' di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali e' richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorita'.

[2]La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non puo' avere una durata inferiore a ((tre mesi)), ne' superiore a ((tre anni)).

[3]Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non e' inferiore a un anno d'arresto.

Testo vigente dal 14 giugno 2015

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Che cosa è cambiato dal 14 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 14 giugno 2015. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non puo' avere una durata inferiore a tolto: quindici giorni aggiunto: tre mesi, ne' superiore a tolto: due aggiunto: tre anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art35 · fonte del testo

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