Art. 567 c.p.c. — Istanza di vendita

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 novembre 1998 al 18 marzo 1999. Leggi il testo vigente →

[1]Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.

[2]Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonche' i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione puo' essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.92

[3]La documentazione di cui al secondo comma puo' essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

[4]Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

92

La L. 3 agosto 1998, n. 302, come modificata dal D.L. 21 settembre 1998, n. 328, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399, ha disposto (con l'art. 13-bis) che "Per i procedimenti esecutivi nei quali sia gia' stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'allegazione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e' di quattro mesi per le procedure esecutive immobiliari nelle quali il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile e' stato depositato entro il 31 dicembre 1995, di sei mesi se il ricorso e' stato depositato entro il 31 dicembre 1996, di nove mesi se il ricorso e' stato depositato entro il 31 dicembre 1997 e di dodici mesi se il ricorso e' stato depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge". Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399, nel modificare l'art. 13-bis della L. 3 agosto 1998, n. 302, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 2) che il suddetto termine decorre dalla data di entrata in vigore della L. 19 novembre 1998, n. 399.

Testo in vigore dal 22 novembre 1998 al 18 marzo 1999

EsecuzioneVersione 0.1

Atto di pignoramento immobiliare

Pignoramento di beni e diritti immobiliari del debitore, con i beni indicati come chiedono l’art. 555 c.p.c. e l’art. 2826 c.c., l’ingiunzione, l’invito e gli avvertimenti dell’art. 492, la richiesta di trascrizione e la relata dell’ufficiale giudiziario.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 567 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 11481/2025

    1 maggio 2025

    In tema di espropriazione forzata di un bene in comunione legale promossa dal creditore particolare di uno dei coniugi, la notifica dell'atto di pignoramento al coniuge non debitore ha natura di mera denuntiatio (equiparabile, quanto agli effetti, all'avviso ex art. 599 c.p.c.) dell'avvenuta sottoposizione a vincolo del bene in contitolarità; qualora, tuttavia, detto atto sia in concreto strutturato come un pignoramento (rechi cioè l'ingiunzione ad astenersi, gli avvisi e gli avvertimenti previsti dall'art. 492 c.p.c.), il coniuge non debitore assume le vesti di esecutato, sicché è legittimo l'intervento nella procedura di suoi creditori personali e il concorso di questi nella distribuzione della quota del ricavato di spettanza di tale coniuge.

    Art. 567 c.p.c. · Art. 599 c.p.c. · Art. 492 c.p.c. · Art. 498 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 201 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 379/2005

    Questione infondata
    7 ottobre 2005

    L’antinomia esistente nell’art. 567, commi secondo e quarto, cod. proc. civ. - che, da un lato prevede la necessità, a pena di estinzione, della produzione di una documentazione comprensiva di mappe censuarie e certificato di destinazione urbanistica e, dall’altro, della sufficienza, per evitare l’estinzione, di una certificazione notarile che non comprende né le mappe né il certificato di destinazione urbanistica - può essere ricomposta valutando se l’estinzione dichiarabile d’ufficio possa ragionevolmente essere disposta solo se dalla omessa produzione di documenti discendesse la impossibilità per la procedura esecutiva di svolgersi. Evenienza questa che va esclusa, nella fattispecie, dato che né l’estratto delle mappe censuarie, la cui funzione consiste nella individuazione della dislocazione del bene sul territorio, né il certificato di destinazione urbanistica, data la sua “intrinseca” precarietà, sono, in questo stadio della procedura esecutiva, indispensabili, con la conseguenza che non può essere estesa ad una ipotesi (quella in cui il creditore sia ricorso all’opera del notaio) quanto previsto per l’altra ipotesi di creditore che non si avvalga dell’opera del notaio, laddove anche tale ultima ipotesi può essere interpretata nel senso che va esclusa la dichiarabilità dell’estinzione per la mancata produzione dell’estratto delle mappe censuarie e del certificato di destinazione urbanistica. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 567, secondo comma, nella parte in cui irragionevolmente statuisce che anche il certificato di destinazione urbanistica e le mappe censuarie sono sostituiti dal certificato notarile e, quarto comma, nella parte in cui prevede l’estinzione del processo esecutivo “qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa”, in tal modo escludendo l’estinzione nell’ipotesi di tempestivo deposito del certificato notarile nonostante “l’omesso o ritardato deposito dell’estratto delle mappe censuarie e/o del certificato di destinazione urbanistica”.

    Art. 567 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 161/1998

    Questione infondata
    8 maggio 1998

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 24, comma 1, e 97, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 567, comma 2, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che al ricorso per la vendita dell'immobile pignorato siano allegati i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile medesimo per il ventennio anteriore al pignoramento, in quanto, con riferimento all'art. 24, i creditori istanti, nell'ipotesi di mancato rilascio dei certificati da parte della conservatoria dei registri immobiliari per causa dalla stessa dipendente (come avvenuto, nella specie), possono avvalersi di tutti i mezzi di tutela predisposti dall'ordinamento contro gli atti illeciti della p.a., ed in quanto, con riferimento all'art. 97, tale parametro non è pertinente. red.: S. Di Palma

    Art. 567 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1940

1940oggi
  1. 1 gennaio 2023 — oggiin vigoreper 4 anni
  2. 18 ottobre 2022 — 1 gennaio 2023per 3 mesi
  3. 21 agosto 2015 — 18 ottobre 2022per 7 anni
  4. 1 gennaio 2006 — 21 agosto 2015per 10 anni
  5. 11 settembre 2005 — 1 gennaio 2006per 4 mesi
  6. 16 dicembre 2000 — 11 settembre 2005per 5 anni
  7. 18 febbraio 2000 — 16 dicembre 2000per 10 mesi
  8. 18 marzo 1999 — 18 febbraio 2000per 11 mesi
  9. 22 novembre 1998 — 18 marzo 1999per 4 mesi
  10. 8 settembre 1998 — 22 novembre 1998per 3 mesi
  11. 28 ottobre 1940 — 8 settembre 1998testo originarioper 58 anni

Che cosa è cambiato dal 22 novembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 8 settembre 1998 al 22 novembre 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 3 agosto 1998, n. 302, come modificata dal D.L. 21 settembre 1998, n. 328, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399, ha disposto (con l'art. 13-bis) che "Per i procedimenti esecutivi nei quali sia gia' stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'allegazione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e' di quattro mesi per le procedure esecutive immobiliari nelle quali il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile e' stato depositato entro il 31 dicembre 1995, di sei mesi se il ricorso e' stato depositato entro il 31 dicembre 1996, di nove mesi se il ricorso e' stato depositato entro il 31 dicembre 1997 e di dodici mesi se il ricorso e' stato depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge". Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399, nel modificare l'art. 13-bis della L. 3 agosto 1998, n. 302, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 2) che il suddetto termine decorre dalla data di entrata in vigore della L. 19 novembre 1998, n. 399.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art567 · fonte del testo

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