Art. 567 c.p.c. — Istanza di vendita

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1998 al 22 novembre 1998. Leggi il testo vigente →

[1]Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.

[2]((Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonche' i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione puo' essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

[3]La documentazione di cui al secondo comma puo' essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

[4]Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma)).

Testo in vigore dal 8 settembre 1998 al 22 novembre 1998

EsecuzioneVersione 0.1

Atto di pignoramento immobiliare

Pignoramento di beni e diritti immobiliari del debitore, con i beni indicati come chiedono l’art. 555 c.p.c. e l’art. 2826 c.c., l’ingiunzione, l’invito e gli avvertimenti dell’art. 492, la richiesta di trascrizione e la relata dell’ufficiale giudiziario.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 567 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 11481/2025

    1 maggio 2025

    In tema di espropriazione forzata di un bene in comunione legale promossa dal creditore particolare di uno dei coniugi, la notifica dell'atto di pignoramento al coniuge non debitore ha natura di mera denuntiatio (equiparabile, quanto agli effetti, all'avviso ex art. 599 c.p.c.) dell'avvenuta sottoposizione a vincolo del bene in contitolarità; qualora, tuttavia, detto atto sia in concreto strutturato come un pignoramento (rechi cioè l'ingiunzione ad astenersi, gli avvisi e gli avvertimenti previsti dall'art. 492 c.p.c.), il coniuge non debitore assume le vesti di esecutato, sicché è legittimo l'intervento nella procedura di suoi creditori personali e il concorso di questi nella distribuzione della quota del ricavato di spettanza di tale coniuge.

    Art. 567 c.p.c. · Art. 599 c.p.c. · Art. 492 c.p.c. · Art. 498 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 201 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 16/2001

    Altra decisione
    23 gennaio 2001

    Ordina la restituzione degli atti al giudice dell'esecuzione del tribunale di Avellino. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001. Il Presidente: Santosuosso Il redattore: Bile Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola

    Art. 567 c.p.c. · Art. 630 c.p.c. · Art. 13-bis Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 161/1998

    Questione infondata
    8 maggio 1998

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 24, comma 1, e 97, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 567, comma 2, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che al ricorso per la vendita dell'immobile pignorato siano allegati i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile medesimo per il ventennio anteriore al pignoramento, in quanto, con riferimento all'art. 24, i creditori istanti, nell'ipotesi di mancato rilascio dei certificati da parte della conservatoria dei registri immobiliari per causa dalla stessa dipendente (come avvenuto, nella specie), possono avvalersi di tutti i mezzi di tutela predisposti dall'ordinamento contro gli atti illeciti della p.a., ed in quanto, con riferimento all'art. 97, tale parametro non è pertinente. red.: S. Di Palma

    Art. 567 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1940

1940oggi
  1. 1 gennaio 2023 — oggiin vigoreper 4 anni
  2. 18 ottobre 2022 — 1 gennaio 2023per 3 mesi
  3. 21 agosto 2015 — 18 ottobre 2022per 7 anni
  4. 1 gennaio 2006 — 21 agosto 2015per 10 anni
  5. 11 settembre 2005 — 1 gennaio 2006per 4 mesi
  6. 16 dicembre 2000 — 11 settembre 2005per 5 anni
  7. 18 febbraio 2000 — 16 dicembre 2000per 10 mesi
  8. 18 marzo 1999 — 18 febbraio 2000per 11 mesi
  9. 22 novembre 1998 — 18 marzo 1999per 4 mesi
  10. 8 settembre 1998 — 22 novembre 1998per 3 mesi
  11. 28 ottobre 1940 — 8 settembre 1998testo originarioper 58 anni

Che cosa è cambiato dal 8 settembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 8 settembre 1998. 14 parole tolte, 151 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Al ricorso si debbono unireaggiunto: Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, aggiunto: il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonche' i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato tolto: e il certificato del tributo diretto verso lo Statoaggiunto: ; tale documentazione puo' essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

aggiunto: La documentazione di cui al secondo comma puo' essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

aggiunto: Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art567 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari