Corte costituzionale

Ordinanza n. 16/2001

Altra decisione · depositata il 23/01/2001 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13-bis della

legge 3 agosto 1998, n. 302 (Norme in tema di espropriazione forzata

e di atti affidabili ai notai), come modificata dall'art. 1 del

decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64 (Disciplina transitoria per i

termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma

dell'art. 567 del codice di procedura civile), convertito in legge 14

maggio 1999, n. 134, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1999

dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Avellino sul ricorso

proposto dalla Banca Popolare dell'Irpinia S.r.l. contro Pastena

Orsola, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 - 1ª serie speciale -

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza del 10 giugno 1999, pervenuta alla

Corte il 29 maggio 2000, il giudice dell'esecuzione del tribunale di

Avellino - investito, in data 24 marzo 1999, di un reclamo proposto

dalla Banca Popolare dell'Irpinia società cooperativa a r.l.,

creditrice procedente, contro il decreto emesso in data 12 febbraio

1999, con il quale aveva dichiarato estinta una procedura esecutiva

immobiliare risalente al 1998, a causa della mancata tempestiva

produzione, da parte della creditrice, dell'estratto delle mappe

censuarie nei sessanta giorni dal deposito (avvenuto in data 10

settembre 1998) dell'istanza di vendita, ai sensi dell'art. 567,

secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo risultante

dalle modifiche introdotte con la legge 3 agosto 1998, n. 302 (Norme

in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai),

entrata in vigore l'8 settembre 1998 - ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13-bis di tale legge,

intitolato "Norma transitoria";

che tale norma transitoria è stata aggiunta alla citata

legge n. 302 del 1998 dall'art. 4 del decreto-legge 21 settembre

1998, n. 328 (Modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici

onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla

legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'art. 123-bis

dell'ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della

legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata),

convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, ed

è stata poi modificata dall'art. 1 del decreto-legge 17 marzo 1999,

n. 64 (Disciplina transitoria per i termini di deposito della

documentazione prescritta dal secondo comma dell'art. 567 del codice

di procedura civile), convertito a sua volta con modificazioni nella

legge 14 maggio 1999, n. 134;

che l'ordinanza enuncia che l'estinzione era stata

correttamente dichiarata, in quanto la creditrice procedente, dopo

aver depositato l'istanza di vendita il 10 settembre 1998, aveva

depositato una "relazione notarile" in data 6 novembre 1998, ma

aveva, poi, prodotto l'estratto delle mappe censuarie solo il 27

gennaio 1999;

che, secondo il rimettente, il certificato notarile di cui al

secondo comma dell'art. 567 cod. proc. civ. non può sostituire tutta

la documentazione da tale norma richiesta, ed in particolare il

certificato di destinazione urbanistica e l'estratto delle mappe

censuarie;

che la proroga dei termini per la presentazione della

documentazione di cui al secondo comma dell'art. 567, prevista dalla

disciplina transitoria di cui alla norma denunciata per le procedure

esecutive pendenti alla data dell'entrata in vigore della legge

n. 302 del 1998, non consentirebbe di ritenere tempestivo il deposito

della mappa censuaria in data 27 gennaio 1999;

che a tale conclusione il rimettente perviene, sia in base al

testo dell'art. 13-bis introdotto dal d.l. n. 328 del 1998 e relativa

legge di conversione n. 399 del 1998, sia in base a quello di cui al

d.l. n. 64 del 1999 e relativa legge di conversione n. 134 del 1999,

in quanto tale proroga - ed in particolare quella disposta dal d.l.

n. 64 del 1999 e relativa legge di conversione - per un verso, non

sarebbe applicabile alle procedure esecutive nelle quali l'istanza di

vendita sia stata depositata (come era avvenuto nella specie) fra

l'entrata in vigore della legge n. 302 del 1998 e quella del medesimo

decreto-legge, e, per altro verso, non potrebbe incidere sul

procedimento esecutivo oggetto del reclamo, essendo stata la

procedura esecutiva già dichiarata estinta;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

tramite l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza

della questione.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, la

norma impugnata ha subito ulteriori modificazioni;

che, infatti, il suo testo è stato sostituito prima dal

decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480 (Nuova disciplina transitoria

per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'art.

567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita

nell'espropriazione immobiliare), convertito con modificazioni nella

legge 16 febbraio 2000 e poi di recente dal decreto- legge 18 ottobre

2000, n. 291 (Proroga della disciplina transitoria per i termini di

deposito della documentazione prescritta dall'art. 567 del codice di

procedura civile relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione

immobiliare), convertito con modificazioni nella legge 14 dicembre

2000, n. 372;

che la valutazione dell'incidenza delle indicate

sopravvenienze normative sulla rilevanza della sollevata questione

compete al rimettente, al quale gli atti devono pertanto essere

restituiti;

che la disposta restituzione preclude ogni valutazione in

ordine alla premessa interpretativa del rimettente, secondo cui la

norma denunciata - anche nel tenore emergente a partire dal

decreto-legge n. 64 del 1999 (il quale già, a differenza del

precedente decreto n. 328 del 1998 e della relativa legge di

conversione, non considerava più come presupposto per l'applicazione

del regime transitorio di proroga dei termini l'anteriorità della

presentazione dell'istanza di vendita rispetto all'entrata in vigore

della legge n. 302 del 1998) - non potrebbe regolare la procedura

esecutiva cui si riferisce il giudizio a quo nella quale l'istanza di

vendita venne presentata dopo l'entrata in vigore della legge n. 302

del 1998;

che parimenti preclusa resta la valutazione dell'altra

affermazione del remittente il quale considera ormai esaurita la

vicenda di cui al procedimento esecutivo, pur in pendenza di un

reclamo ex art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., contro il

provvedimento dichiarativo dell'estinzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice dell'esecuzione del

tribunale di Avellino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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