Art. 186 c.c. — Obblighi gravanti sui beni della comunione
((I beni della comunione rispondono:
a)di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
b)di tutti i carichi dell'amministrazione;
c)delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;
d)di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi)).
In tema di espropriazione forzata di un bene in comunione legale promossa dal creditore particolare di uno dei coniugi, la notifica dell'atto di pignoramento al coniuge non debitore ha natura di mera denuntiatio (equiparabile, quanto agli effetti, all'avviso ex art. 599 c.p.c.) dell'avvenuta sottoposizione a vincolo del bene in contitolarità; qualora, tuttavia, detto atto sia in concreto strutturato come un pignoramento (rechi cioè l'ingiunzione ad astenersi, gli avvisi e gli avvertimenti previsti dall'art. 492 c.p.c.), il coniuge non debitore assume le vesti di esecutato, sicché è legittimo l'intervento nella procedura di suoi creditori personali e il concorso di questi nella distribuzione della quota del ricavato di spettanza di tale coniuge.
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 77 parole tolte, 60 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Salvo quanto e' disposto per l'ipoteca legale, il marito non e' tenuto a dare cauzione per la dote che riceve, se non vi e' stato obbligato nell'atto di costituzione dotale.
tolto: Se tuttavia durante il matrimonio e' sopraggiunto nel patrimonio del marito un mutamento che ponga in pericolo la dote, il tribunale, su istanza della moglie o di colui che ha costituito la dote o ne e' debitore, puo' ordinare le cautele opportune per la sicurezza della doteaggiunto: I beni della comunione rispondono:
aggiunto: a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
aggiunto: b) di tutti i carichi dell'amministrazione;
aggiunto: c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;
aggiunto: d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art186 · fonte del testo
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