Codice di procedura civile

Art. 433 c.p.c. — Giudice d'appello

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[1]La domanda relativa alle controversie previste nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 429 puo' essere proposta soltanto dopo che e' pervenuta al denunciante la copia del processo verbale di cui all'articolo precedente o dopo che sono decorsi quindici giorni dalla denuncia.

[2]Il giudice, se non risulta che sia stata fatta la denuncia a norma dell'articolo 430 o se questa e' stata fatta ad un'associazione che non rappresenta la categoria alla quale il denunciante appartiene, sospende anche d'ufficio il procedimento, affinche' sia fatta la denuncia, e fissa all'attore un termine perentorio per riassumere la causa.

[3]Eguale provvedimento il giudice puo' dare quando sono proposte domande riconvenzionali fondate su alcuno dei rapporti previsti nell'articolo 429.

[4]L'omissione della denuncia non puo' essere rilevata per la prima volta in appello.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 433 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27853/2025

    20 ottobre 2025

    L'applicazione del principio di ultrattività del rito - in base al quale il giudizio deve proseguire, nel grado di impugnazione, nelle stesse forme in cui è stato trattato in primo grado, le quali condizionano anche la valutazione sull'ammissibilità del gravame - trova il suo presupposto non in un formale provvedimento di mutamento o conversione del rito ma nella circostanza che, in concreto, il giudice abbia trattato la causa seguendo un determinato rito, quantunque errato. (Nella specie, a fronte di un giudizio per il quale, benché afferente alla materia locatizia, era stato erroneamente utilizzato, in primo grado, il modulo decisionale proprio del rito ordinario, la S.C. ha confermato la decisione che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto con ricorso - e notificato dopo lo spirare del termine ex art. 327 c.p.c. -, sul presupposto che anche in grado d'appello si sarebbe dovuto seguire il rito ordinario, in applicazione del principio di ultrattività).

    Art. 433 c.p.c. · Art. 325 c.p.c. · Art. 327 c.p.c. · Art. 342 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 18663/2025

    8 luglio 2025

    Nel rito del lavoro, sempre che non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 433, comma 2, c.p.c., il potere di proporre impugnazione sorge con il deposito in cancelleria del testo della sentenza, completo di dispositivo e motivazione, mentre laddove non sia possibile completare la sentenza con la motivazione, il termine lungo inizia a decorrere dal deposito del provvedimento del presidente del tribunale che attesti tale impedimento, senza che occorra la comunicazione del mancato deposito della motivazione, restando salva, in caso di notifica ad opera della parte ex art. 326 c.p.c., la decorrenza del termine breve.

    Art. 433 c.p.c. · Art. 420 c.p.c. · Art. 429 c.p.c. · Art. 430 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art433 · fonte del testo

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