Corte costituzionale

Ordinanza n. 97/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5 della

legge 22 febbraio 1934, n. 370 (Riposo domenicale e settimanale),

promosso con ordinanza emessa il 1° dicembre 1981 dal Pretore di

Napoli, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 dell'anno 1982;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza in data 1°

dicembre 1981, ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3 e 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370,

nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., consentono la

prestazione di lavoro domenicale (nella specie, da parte dei

dipendenti da aziende esercenti il pubblico servizio di trasporto),

senza prevedere l'obbligo di una maggiorazione retributiva, da

determinarsi alla stregua delle fonti integrative dell'ordinamento,

ivi compreso, all'occorrenza, il ricorso all'art. 423 cod. proc.

civ.;

che questione identica nella sostanza, ancorché sollevata con

riferimento all'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, è già

stata dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione da

questa Corte con la sentenza n. 16 del 1987;

che, con tale sentenza, è stato ribadito un "indirizzo

giurisprudenziale, ormai costante, anche della Cassazione, secondo

cui i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, per il

lavoro prestato nella domenica compresa nel turno, hanno diritto ad

una maggiorazione del salario", in considerazione "di un principio di

ordine generale presente nell'ordinamento giuridico positivo";

che identici rilievi possono formularsi, in assenza di nuovi e

diversi profili di illegittimità costituzionale della normativa

censurata, anche relativamente alla questione in esame;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3 e 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370,

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Napoli con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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