Anche nel nuovo rito del lavoro, così come nel processo ordinario, per il simmetrico rovesciamento della posizione delle parti che si verifica in seguito alla proposizione di domanda riconvenzionale, la disciplina dell'attività difensiva dell'attore, nei riguardi della riconvenzionale, in mancanza di una specifica completa regolamentazione, si ricava, per via di analogia (e nei limiti, ovviamente, delle specifiche modalità che la fattispecie impone), dalla disciplina relativa all'attività processuale del convenuto rispetto alla domanda principale. Con specifico riguardo al rito del lavoro, ciò equivale a dire che l'attore nei cui confronti sia proposta domanda riconvenzionale ha in sostanza gli stessi poteri e, correlativamente, incorre (quanto al loro esercizio) nelle stesse preclusioni, che l'art. 416 prevede per il convenuto, con l'unica differenza, sul piano formale, che il termine di riferimento è, per il convenuto in riconvenzione, non già l'udienza fissata ex art. 415, bensì la nuova udienza, la cui fissazione deve essere richiesta contestualmente alla proposizione della riconvenzionale, in base al peculiare meccanismo apprestato dall'art. 418. Pertanto non è fondata, nei confronti dello stesso articolo 418, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sull'erroneo presupposto della non equiparabilità di tali posizioni. Ed è anche infondata la questione, proposta in base allo stesso erroneo presupposto, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 420, commi primo e quinto, cod. proc. civ. (modificato dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973) per pretesa violazione del diritto di difesa dell'attore, nella parte in cui, relativamente alla riconvenzionale contro di lui proposta, subordinano la sua attività defensionale alle condizioni stabilite per l'emendatio e la richiesta di nuove prove in udienza.
Art. 414 c.p.c. · Art. 416 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.