Art. 411 c.p.c. — Processo verbale di conciliazione

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[1]Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere.

[2]Il processo verbale e' depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione e' stato formato. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

[3]Se il tentativo di conciliazione si e' svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione e' depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticita', provvede a depositarlo nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione e' stato redatto. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1973 al 21 marzo 1998

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 411 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 6404/2026

    18 marzo 2026

    L'art. 2113 c.c. è applicabile anche nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia già intrapreso un'azione giudiziaria, in quanto la sua posizione di soggezione nei confronti del datore di lavoro non viene meno per il fatto che egli abbia azionato un diritto o sia assistito da un legale; ne consegue che, ai sensi della citata disposizione, restano impugnabili nel termine di sei mesi tutte le rinunce e transazioni che non rivestano la forma della conciliazione giudiziale o sindacale, a nulla rilevando che siano intervenute dopo che il lavoratore abbia già azionato il diritto in giudizio.

    Art. 411 c.p.c. · Art. 2113 c.c. · Art. 410 c.p.c. · Art. 185 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 300 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1973

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973. 95 parole tolte, 168 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Possono stare in giudizio per le controversie di cui all'articolo 409 le associazioni sindacali legalmente riconosciuteaggiunto: Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere.

Il tolto: curatore speciale di cui all'articolo 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563 e' scelto, quando e' possibile, tra i datori di lavoro o i lavoratori interessati che hanno i requisiti previsti nell'articolo 1 della legge stessa.

tolto: Il curatore nominato non puo' rifiutare l'incarico sotto pena di risarcimento dei danni.

tolto: Nel caso di nomina del curatore speciale possono intervenire nel processo singoli interessati, ma in numero non maggiore di tre, tranne che intervengano per mezzo di unico procuratore speciale aggiunto: processo verbale e' depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione e' stato formato. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

aggiunto: Se il tentativo di conciliazione si e' svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione e' depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticita', provvede a depositarlo nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione e' stato redatto. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art411 · fonte del testo

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