Corte costituzionale

Sentenza n. 403/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1999 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 379, terzo

comma, del codice di procedura civile in relazione agli artt. 14 e 17

della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul

funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), 59 e 60

del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 (Disposizioni di attuazione e

coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la

costituzione ed il funzionamento del Consiglio superiore della

magistratura e disposizioni transitorie), promosso con ordinanza

emessa l'11 dicembre 1997 dalla Corte di cassazione nel procedimento

disciplinare nei confronti di Giordano Pietro e Colella Paolo,

iscritta al n. 481 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Giordano Pietro e Colella Paolo

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Udito l'avvocato Giovanni Giacobbe per Giordano Pietro e Colella

Paolo e l'avv. dello Stato Enrico Arena per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione

proposta dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione

avverso la sentenza del Consiglio superiore della magistratura -

sezione disciplinare, con la quale i magistrati Pietro Giordano e

Paolo Colella erano stati assolti dall'addebito loro ascritto, la

Corte di cassazione - sezioni unite civili, con ordinanza dell'11

dicembre 1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 379,

terzo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui, nei

procedimenti disciplinati dagli artt. 14 e 17 della legge 24 marzo

1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del

Consiglio superiore della magistratura) e dagli artt. 59 e 60 del

d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 (Disposizioni di attuazione e

coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la

costituzione ed il funzionamento del Consiglio superiore della

magistratura e disposizioni transitorie), non prevede che la

disposizione non si applica nel caso in cui il ricorso sia stato

proposto dal pubblico ministero.

La norma denunciata (art. 379, terzo comma, cod. proc. civ.)

stabilisce che alle udienze civili della Corte di cassazione il

pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate dopo

che gli avvocati delle parti hanno svolto le loro difese; mentre nel

quarto comma dello stesso articolo è detto che non sono ammesse

repliche, ma ai difensori è consentito, nella stessa udienza,

presentare brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del

Procuratore generale.

Nel giudizio a quo le parti private avevano sollevato questione di

legittimità costituzionale della disposizione in esame nonché degli

artt. 14 e 17 della legge n. 195 del 1958 e degli artt. 59 e 60 del

d.P.R. n. 916 del 1958 che, nel configurare nel giudizio disciplinare

riguardante i magistrati il ruolo del Procuratore generale presso la

Corte di cassazione quale parte, e nel determinare l'ordine degli

interventi davanti alla Corte di cassazione - sezioni unite civili,

violerebbero gli artt. 3, 24, 101, 105 e 107 Cost., ma il collegio ha

considerato la questione rilevante e non manifestamente infondata

nella sola parte in cui essa investe l'art. 379, terzo comma, cod.

proc. civ. limitatamente alla violazione dell'art. 24 Cost..

Il giudice a quo osserva che l'art. 379 cod. proc. civ., nei commi

secondo e terzo, da un lato regola l'esercizio del diritto di difesa

delle parti nell'udienza davanti alla Corte di cassazione, dall'altro

quello del pubblico ministero presso la Corte di intervenire e

concludere in tutte le udienze civili, secondo quanto dispongono

l'art. 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento

giudiziario) e l'art. 70, secondo comma, cod. proc. civ; dal momento

però che l'art. 14 della legge n. 195 del 1958 e gli artt. 59 e 60

del d.P.R. n. 916 del 1958 hanno attribuito il potere di impugnare

davanti alle sezioni unite civili della Corte di cassazione i

provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura - sezione

disciplinare, sia al Ministro di grazia e giustizia che al

Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nei casi in cui

il ricorso è proposto dal secondo, quest'organo viene ad assumere la

qualità di parte del giudizio, ciò che determinerebbe una

incompatibilità logica e giuridica con la disposizione sospettata di

incostituzionalità.

La Corte di cassazione ritiene che detta situazione di

incompatibilità tra la posizione di soggetto legittimato al ricorso

e quella del pubblico ministero nella discussione davanti alla Corte

stessa non possa trovare soluzione attraverso una interpretazione che

dichiari inapplicabile l'art. 379, terzo comma, cod. proc. civ., ai

giudizi promossi dal Procuratore generale; secondo il giudice a quo,

infatti, l'ordinamento conosce almeno un altro caso nel quale il

giudizio davanti alla Corte di cassazione è promosso dal Procuratore

generale, quello disciplinato dall'art. 56, secondo e terzo comma,

del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle

professioni di avvocato e procuratore), che attribuisce a detto

organo la legittimazione a ricorrere contro le decisioni del

Consiglio nazionale forense; secondo il rimettente la compresenza

nell'ordinamento di norme quali quelle richiamate pone dunque un

problema che va risolto attraverso il bilanciamento di parametri

costituzionali.

Sempre secondo la Corte rimettente, il dovere del Procuratore

generale presso la Corte di cassazione di intervenire e concludere in

tutte le udienze civili e il suo esercizio, come configurato dal

terzo comma dell'art. 379 cod. proc. civ., trovano la loro ragion

d'essere nella peculiare esigenza che il pubblico ministero

contribuisca alla funzione nomofilattica propria della Corte e quindi

all'attuazione del valore costituzionale dell'uniforme applicazione

della legge (artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.); non può

considerarsi in contrasto con tali valori e funzioni la norma che

consente al Procuratore generale il potere di provocare il giudizio

della Corte attraverso la proposizione del ricorso ma, quando ciò

avviene, la norma denunciata si pone in contrasto con l'art. 24

Cost., dal momento che consente al Procuratore generale di esporre

oralmente le sue conclusioni dopo che le parti nei cui confronti ha

proposto ricorso hanno già esposto le loro difese, e quindi in una

posizione processuale privilegiata rispetto a quella delle altre

parti del giudizio.

2. - Si sono costituite nel giudizio di legittimità costituzionale

le parti private del giudizio a quo chiedendo alla Corte di voler

dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, che

a loro giudizio si porrebbe in contrasto, oltre che con l'art. 24

Cost., anche con l'art. 3 Cost., dato che essa, nel procedimento

disciplinare riguardante i magistrati, viene a creare in capo al

Procuratore generale ricorrente una posizione ingiustificatamente

privilegiata rispetto a quella delle altre parti.

Le parti private, riproponendo le questioni già sollevate davanti

al giudice a quo chiedono inoltre alla Corte di esercitare il potere

di estensione di ufficio dell'ambito della questione sollevata,

ovvero di sollevare attraverso l'autorimessione questione incidentale

di legittimità costituzionale, al fine di dichiarare

l'illegittimità costituzionale dell'intero sistema normativo

risultante, oltre che dall'art. 379 cod. proc. civ., dagli artt. 14 e

17 della legge n. 195 del 1958, dagli artt. 59 e 60 del d.P.R. n.

916 del 1958 e dall'art. 27 del regio decreto legislativo 31 maggio

1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), nella parte in cui

attribuiscono anche al Procuratore generale presso la Corte di

cassazione, oltre che al Ministro di grazia e giustizia, sia la

titolarità dell'azione disciplinare riguardante i magistrati che il

potere di impugnare le decisioni del Consiglio superiore della

magistratura sezione disciplinare davanti alle sezioni unite della

Corte di cassazione.

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare non fondata la questione di

legittimità costituzionale.

Preliminarmente l'Avvocatura ha richiamato la giurisprudenza della

Corte di cassazione - sezioni unite civili, che ha sempre ritenuto

manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 379 cod. proc. civ., sul presupposto che la norma, vietando

le repliche ma consentendo agli avvocati delle parti di presentare,

alla stessa udienza, brevi osservazioni per iscritto alle conclusioni

del pubblico ministero, non comporta alcuna illegittima limitazione

del diritto di difesa, ma tende, al contrario, ad assicurare il

concreto esercizio di tale diritto fino al termine della discussione.

L'Avvocatura, rilevato che ciò che caratterizza la fattispecie

portata all'esame della Corte è dato dalla circostanza che il

pubblico ministero riveste la qualità di parte ricorrente, osserva

che dalla lettura degli artt. 70 e 72 cod. proc. civ. non pare

emergere una distinzione nell'ambito del processo tra il pubblico

ministero interveniente necessario ed il pubblico ministero che

promuove l'azione, essendo indubbio che tale organo è comunque una

parte sui generis non soltanto perché pubblica e non privata, ma

soprattutto perché ha il compito di "vegliare sull'osservanza della

legge e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia"

(art. 73, primo comma, dell'Ordinamento giudiziario) e che quindi,

anche nell'ambito del giudizio di impugnazione in materia

disciplinare, essa opera non per fini propri ma a tutela del

superiore interesse al rispetto delle leggi.

La struttura della discussione delineata nell'art. 379 cod. proc.

civ., osserva infine l'Avvocatura, pur risultando modellata

sull'estraneità del pubblico ministero rispetto alle parti del

giudizio, prevede per la discussione davanti alla Corte di cassazione

una sequenza temporale che non ha un particolare significato quando

il pubblico ministero riveste la qualità di parte ricorrente.

4. - Le parti private, in prossimità dell'udienza, hanno

depositato una memoria con la quale hanno ribadito e sviluppato gli

argomenti già illustrati a sostegno delle conclusioni

precedentemente rese; a loro avviso il Procuratore generale presso la

Corte di cassazione viene ad essere investito di due funzioni

incompatibili l'una con l'altra, quella di tutore imparziale della

legge e quella di parte del giudizio disciplinare, indipendentemente

dalla circostanza che nei singoli casi egli sia o no il ricorrente o

il controricorrente; ciò determinerebbe la violazione degli artt. 3,

24 e 107 della Costituzione. La ragione di questa "anomalia

istituzionale" va ricercata nella violazione, da parte del

legislatore ordinario, dell'art. 107 Cost., e precisamente nel fatto

che, mentre la norma costituzionale prevede che l'azione disciplinare

spetta esclusivamente al Ministro di grazia e giustizia, le leggi

ordinarie hanno esteso indebitamente tale potere anche al Procuratore

generale presso la Corte di cassazione, che è anche membro di

diritto del Consiglio superiore della magistratura; si sarebbe in tal

modo determinato un cumulo di competenze in capo allo stesso organo,

con la conseguente illegittimità costituzionale non solo dell'art.

379, terzo comma, cod. proc. civ., ma di tutte le norme che regolano

la materia. Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione - sezioni unite civili, dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 379, terzo comma, del codice di

procedura civile, nella parte in cui - nei giudizi relativi alle

impugnazioni delle sentenze della sezione disciplinare del Consiglio

superiore della magistratura, regolati dagli artt. 14 e 17 della

legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul

funzionamento del Consiglio superiore della magistratura) e dagli

artt. 59 e 60 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 (Disposizioni di

attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195,

concernente la costituzione ed il funzionamento del Consiglio

superiore della magistratura e disposizioni transitorie) - si applica

anche allorché il ricorso venga proposto dal Procuratore generale

presso la Corte di cassazione; secondo la Corte rimettente la norma,

consentendo al pubblico ministero di esporre oralmente le sue

conclusioni dopo che le altre parti hanno già esposto le loro

argomentazioni, pone l'organo titolare dell'azione disciplinare ex

art. 14 della legge n. 195 del 1958 in una posizione processuale di

vantaggio, tale da violare il diritto di difesa delle altre parti

garantito dall'art. 24 della Costituzione, perché queste ultime, nel

corso della discussione finale e prima quindi della decisione del

giudice in camera di consiglio, non sarebbero messe in condizione di

poter adeguatamente replicare alle conclusioni motivate del pubblico

ministero.

2. - La questione, nei termini in cui viene prospettata

nell'ordinanza della Corte rimettente, non è fondata.

Il procedimento disciplinare riguardante i magistrati è regolato

dagli artt. 14 e 17 della legge n. 195 del 1958 e dalle norme di

attuazione emanate con il d.P.R. n. 916 del 1958; l'art. 14, n. 1)

della legge citata prevede che l'azione disciplinare possa essere

esercitata, oltre che dal Ministro di grazia e giustizia, anche dal

Procuratore generale presso la Corte di cassazione "nella sua

qualità di Pubblico ministero presso la sezione disciplinare del

Consiglio superiore"; l'art. 17, terzo comma, della stessa legge

stabilisce che "contro i provvedimenti in materia disciplinare, è

ammesso ricorso alla sezioni unite della Corte suprema di cassazione.

Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato";

infine, l'art. 60 del d.P.R. n. 916 del 1958 prevede che "il ricorso

previsto nell'art. 17, ultimo comma, della legge, può essere

proposto alle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione

dal Ministro per la grazia e giustizia, dal Procuratore Generale

presso la stessa Corte e dall'incolpato entro sessanta giorni dalla

comunicazione del provvedimento disciplinare in copia integrale".

Una volta instauratosi il giudizio di impugnazione, il processo

davanti alla Corte di cassazione si svolge secondo le regole generali

e in modo tale da consentire il pieno dispiegarsi del diritto di

difesa nel contraddittorio di tutte le parti. Il procedimento davanti

alle sezioni unite è regolato dalle norme del Libro II, Titolo III,

Capo III del codice di procedura civile, che disciplinano, tra

l'altro, la forma ed il contenuto del ricorso (art. 366 cod. proc.

civ.), la possibilità per la controparte di presentare il

controricorso (art. 370 cod. proc. civ.) e l'eventuale ricorso

incidentale, cui il ricorrente può a sua volta resistere con il suo

controricorso (art. 371 cod. proc. civ.), ed ancora la facoltà per

tutte le parti di presentare memorie prima dell'udienza di

discussione (art. 378 cod. proc. civ.) ed infine, per le parti

private, di presentare alla stessa udienza brevi osservazioni scritte

sulle conclusioni orali del pubblico ministero (art. 379, quarto

comma, cod. proc. civ.).

3. - Nel quadro complessivo delle disposizioni del codice di

procedura civile che regolano il processo davanti alla Corte di

cassazione, considerata la scansione temporale e logica degli atti

difensivi che precedono l'udienza, l'ordine della discussione

finale, ed in particolare il fatto che il pubblico ministero presso

la Corte, anche quando riveste il ruolo di ricorrente, concluda

all'udienza dopo che gli avvocati delle parti private hanno

illustrato le loro difese, non comporta alcuna violazione del diritto

di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost.

Tale diritto può dispiegarsi pienamente nei modi previsti dalla

vigente legge, senza che dall'ordine degli interventi possa derivare

alcun pregiudizio alla difesa delle parti; infatti, vertendo la

discussione solo sulle difese già proposte, non è consentito alle

parti, e perciò anche al pubblico ministero, portare alla cognizione

del giudice fatti o motivi nuovi e diversi da quelli trattati, onde

l'assoluta irrilevanza, sotto il profilo del parametro costituzionale

invocato, dell'ordine della discussione orale; va infatti

sottolineato che le conclusioni motivate del pubblico ministero,

così come le difese svolte dagli avvocati delle parti, hanno una

funzione semplicemente illustrativa delle posizioni già assunte

negli atti precedenti, secondo uno schema nel quale il principio del

contraddittorio è pienamente rispettato.

Il diritto di difesa, anche nei casi quali quello esaminato dal

giudice a quo può quindi compiutamente essere esercitato, una volta

osservate le norme sopra illustrate, contenute nel Libro II, Titolo

III, Capo III cod. proc. civ., tanto più che le osservazioni scritte

(di cui è consentito il deposito ex art. 379, quarto comma, cod.

proc. civ.) costituiscono l'ultimo atto inserito nel fascicolo

processuale e configurano un mezzo non inidoneo per portare a

conoscenza del giudice le considerazioni difensive delle parti

private sulle conclusioni orali del pubblico ministero.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 379, terzo comma, del codice di procedura civile sollevata

in riferimento all'art. 24 della Costituzione dalla Corte di

cassazione - sezioni unite civili, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nelle sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:403 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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