Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 356 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8785/2026

    8 aprile 2026

    L'intervento volontario in appello, in ragione del rapporto di specialità tra l'art. 344 c.p.c. e la regola generale dell'art. 105 c.p.c., è ammissibile solo nelle ipotesi tassativamente individuate dall'art. 404 c.p.c.; ne consegue che è inammissibile l'intervento adesivo dipendente della Presidenza del Consiglio, o di ogni altro pubblico soggetto, dispiegato solo in secondo grado, quantunque correlato ad interessi pubblicistici di rilievo - come l'adempimento di obblighi internazionali o la prevenzione di responsabilità dello Stato - i quali non integrano la titolarità di un diritto autonomo ed incompatibile, né autorizzano la deroga, per una pretesa ragion di Stato, al sistema delle preclusioni processuali in sede di gravame, costruito dal legislatore come tendenzialmente chiuso.

    Art. 356 c.p.c. · Art. 105 c.p.c. · Art. 344 c.p.c. · Art. 404 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 246 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1949

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1949. 55 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione gia' avvenuta in primo grado, o comunque da' disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza con la quale rimette le parti a udienza fissa davanti all'istruttore. Questi provvede a norma degli articoli 191 e seguenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 MAGGIO 1948, N. 483

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483

    Il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla revisione generale del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti". La L. 29 dicembre 1948, n. 1470, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile e' sospesa fino al 31 marzo 1949". La L. 31 marzo 1949, n. 92, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, gia' sospesa fino al 31 marzo 1949 per effetto della legge 29 dicembre 1948, n. 1470, resta ulteriormente sospesa fino al 30 giugno 1949". La L. 5 luglio 1949, n. 341, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura, civile, gia', disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92, e' ulteriormente prorogata sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art356 · fonte del testo

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