Il testo dell'art. 356 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 356 (Ammissione e assunzione di prove). - Ferma l'applicabilita' della norma di cui al n. 4 del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione gia' avvenuta in primo grado, o comunque da' disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza con la quale rimette le parti a udienza fissa davanti all'istruttore. Questi provvede a norma degli articoli 191 e seguenti. "Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello non puo' disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione".

Testo vigente dal 16 agosto 1950

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581~art40 · fonte del testo

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