Art. 356 c.p.c. — Ammissione e assunzione di prove

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[1]((Ferma l'applicabilita' della norma di cui al n. 4 del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione gia' avvenuta in primo grado, o comunque da' disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza con la quale rimette le parti a udienza fissa davanti all'istruttore. Questi provvede a norma degli articoli 191 e seguenti.

[2]Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello non puo' disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 356 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8785/2026

    8 aprile 2026

    L'intervento volontario in appello, in ragione del rapporto di specialità tra l'art. 344 c.p.c. e la regola generale dell'art. 105 c.p.c., è ammissibile solo nelle ipotesi tassativamente individuate dall'art. 404 c.p.c.; ne consegue che è inammissibile l'intervento adesivo dipendente della Presidenza del Consiglio, o di ogni altro pubblico soggetto, dispiegato solo in secondo grado, quantunque correlato ad interessi pubblicistici di rilievo - come l'adempimento di obblighi internazionali o la prevenzione di responsabilità dello Stato - i quali non integrano la titolarità di un diritto autonomo ed incompatibile, né autorizzano la deroga, per una pretesa ragion di Stato, al sistema delle preclusioni processuali in sede di gravame, costruito dal legislatore come tendenzialmente chiuso.

    Art. 356 c.p.c. · Art. 105 c.p.c. · Art. 344 c.p.c. · Art. 404 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 246 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1949 al 1 gennaio 1951. 10 parole tolte, 122 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 MAGGIO 1948, N. 483aggiunto: Ferma l'applicabilita' della norma di cui al n. 4 del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione gia' avvenuta in primo grado, o comunque da' disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza con la quale rimette le parti a udienza fissa davanti all'istruttore. Questi provvede a norma degli articoli 191 e seguenti.

aggiunto: Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello non puo' disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art356 · fonte del testo

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