L'art. 360, comma 3, c.p.c., nel precludere la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le "sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio", fa riferimento alla nozione di "giudizio" quale procedimento devoluto al giudice d'appello e non come processo nella sua complessiva pendenza, sicché, mentre soggiace al suddetto limite la sentenza non definitiva, resa dal giudice di appello ex art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., cui seguano i provvedimenti per l'ulteriore corso del giudizio, è, al contrario, immediatamente ricorribile per cassazione la sentenza con cui, per effetto di gravame immediato avverso la sentenza non definitiva resa dal giudice di primo grado ai sensi del richiamato art. 279 c.p.c., il giudice d'appello rigetti, in rito o nel merito, l'impugnazione, confermando la decisione di prime cure. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso "differito" avverso la sentenza d'appello che aveva definito l'impugnazione avverso la sentenza parziale di primo grado).
Art. 340 c.p.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 279 c.p.c.
Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 248 ↗