Art. 275 c.p.c. — Decisione del collegio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023. Leggi il testo vigente →

[1]((Rimessa la causa al collegio, la sentenza e' depositata entro sessanta giorni dall'udienza di cui all'articolo 189.

[2]Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, puo' chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati nell'articolo 189 per il deposito delle sole comparse conclusionali.

[3]Il presidente provvede sulla richiesta revocando l'udienza di cui all'articolo 189 e fissando con decreto la data dell'udienza di discussione davanti al collegio, da tenersi entro sessanta giorni.

[4]Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza e' depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.)) 171

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Comparsa conclusionale

Difese finali nel termine dell’art. 189: svolgimento del processo, fatti con le prove, diritto e onere della prova, fatti non contestati, valutazione di testimoni e CTU, contegno delle parti, quantificazione, spese e conclusioni trascritte dalle note.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Memoria di replica

Replica alla comparsa conclusionale avversaria nel termine dell’art. 189: argomenti confutati uno per uno, onere della prova, lettura delle prove, argomenti nuovi dichiarati inammissibili, conclusioni richiamate.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 275 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17032/2025

    25 giugno 2025

    Anche a seguito della novella di cui alla l. n. 69 del 2009 circa la forma della decisione sulla competenza (da adottarsi con ordinanza anziché con sentenza) il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico) che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé è insuscettibile di impugnazione ex art. 42 c.p.c., ove il regolamento non sia preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, abbia affermato - in termini di assoluta e oggettiva inequivocità e incontrovertibilità - l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente davanti a sé la suddetta questione.

    Art. 275 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 183 c.p.c. · Art. 279 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 65 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15818/2025

    13 giugno 2025

    Il regolamento di competenza, anche dopo il mutamento della forma della decisione introdotto dalla l. n. 69 del 2009, presuppone un provvedimento decisorio sulla competenza che, ancorché non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, contenga l'affermazione del giudice adito, in termini inequivoci ed incontrovertibili, dell'idoneità della decisione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione di competenza.

    Art. 275 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 189 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 84 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 281/1990

    Questione inammissibile
    31 maggio 1990

    Manifesta inammissibilità della questione, dacché il petitum, concretandosi in una complessa operazione di modifica delle regole del rito, idonea a coinvolgere modi e tempi di svolgimento del contraddittorio e la struttura stessa della decisione, esula dall'ambito dell'incidente di legittimità costituzionale e richiede un intervento di competenza del legislatore, del resto già parzialmente in atto.

    Art. 128 c.p.c. · Art. 275 c.p.c. · Art. 276 c.p.c. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 ottobre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1994 al 18 ottobre 2022. 46 parole tolte, 33 parole aggiunte in 4 capoversi.

Rimessa la causa al collegio, la sentenza e' depositata tolto: in cancelleria entro sessanta giorni tolto: dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'articolo 190 aggiunto: dall'udienza di cui all'articolo 189.

Ciascuna delle parti, tolto: nel precisare le aggiunto: con la nota di precisazione delle conclusioni, puo' chiedere aggiunto: al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, tolto: fermo restando aggiunto: resta fermo il rispetto dei termini indicati nell'articolo tolto: 190 aggiunto: 189 per il deposito delle tolto: difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica aggiunto: sole comparse conclusionali.

Il presidente provvede sulla richiesta aggiunto: revocando l'udienza di cui all'articolo 189 e fissando con decreto la data dell'udienza di discussione aggiunto: davanti al collegio, da tenersi entro sessanta giorni.

Nell'udienza il giudice istruttore fa tolto: le aggiunto: la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussionetolto: ; aggiunto: e la sentenza e' depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art275 · fonte del testo

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