Art. 275 c.p.c. — Decisione del collegio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →

[1]All'udienza del collegio il giudice istruttore fa la relazione della causa, esponendo i fatti e le questioni.

[2]Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Comparsa conclusionale

Difese finali nel termine dell’art. 189: svolgimento del processo, fatti con le prove, diritto e onere della prova, fatti non contestati, valutazione di testimoni e CTU, contegno delle parti, quantificazione, spese e conclusioni trascritte dalle note.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Memoria di replica

Replica alla comparsa conclusionale avversaria nel termine dell’art. 189: argomenti confutati uno per uno, onere della prova, lettura delle prove, argomenti nuovi dichiarati inammissibili, conclusioni richiamate.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 275 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17032/2025

    25 giugno 2025

    Anche a seguito della novella di cui alla l. n. 69 del 2009 circa la forma della decisione sulla competenza (da adottarsi con ordinanza anziché con sentenza) il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico) che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé è insuscettibile di impugnazione ex art. 42 c.p.c., ove il regolamento non sia preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, abbia affermato - in termini di assoluta e oggettiva inequivocità e incontrovertibilità - l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente davanti a sé la suddetta questione.

    Art. 275 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 183 c.p.c. · Art. 279 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 65 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15818/2025

    13 giugno 2025

    Il regolamento di competenza, anche dopo il mutamento della forma della decisione introdotto dalla l. n. 69 del 2009, presuppone un provvedimento decisorio sulla competenza che, ancorché non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, contenga l'affermazione del giudice adito, in termini inequivoci ed incontrovertibili, dell'idoneità della decisione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione di competenza.

    Art. 275 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 189 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 84 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 281/1990

    Questione inammissibile
    31 maggio 1990

    Manifesta inammissibilità della questione, dacché il petitum, concretandosi in una complessa operazione di modifica delle regole del rito, idonea a coinvolgere modi e tempi di svolgimento del contraddittorio e la struttura stessa della decisione, esula dall'ambito dell'incidente di legittimità costituzionale e richiede un intervento di competenza del legislatore, del resto già parzialmente in atto.

    Art. 128 c.p.c. · Art. 275 c.p.c. · Art. 276 c.p.c. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art275 · fonte del testo

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