La incapacità a testimoniare, per il coniuge, nella causa in cui - come nel caso di specie - è in parte l'altro coniuge e sono in discussione entità patrimoniali riguardanti il patrimonio comune, denunciata come effetto incostituzionale del combinato disposto degli articoli 246 cod. proc. civ. e 159 cod. civ., non può farsi discendere da quest'ultimo - che si limita a disporre quale regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, la comunione dei beni - essendo ascrivibile unicamente all'art. 246 cod.proc.civ., secondo il quale "non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio". Pertanto ogni considerazione circa la denunciata violazione dell'art. 24 Cost. rimane assorbita da quelle già svolte dalla Corte (sent. n. 248 del 1974) nell'escludere l'illegittimità costituzionale di tale disposizione, mentre va senz'altro respinto, per converso, l'altro assunto del giudice 'a quò, secondo cui, per effetto del censurato combinato disposto dei suddetti articoli, sarebbe tornato in vita il divieto di testimonianza già previsto, bensì per il coniuge, dall'art. 247 cod. proc. civ. nella causa in cui è parte l'altro coniuge, ma anche in mancanza - che non si da' nella specie - di un suo interesse all'esito della stessa e solo perciò riconosciuto illegittimo dalla menzionata sentenza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 159 cod. civ. e 246 cod. proc. civ.). - V. S. n. 248/1974, già citata nel testo. Sulla ragionevolezza, in quanto rientrante nell'esercizio del potere discrezionale del legislatore, del negare fiducia alle dichiarazioni rese da chi abbia nella causa un interesse qualificato, v. anche O. n. 497/1987. red.: S.P.
Art. 159 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 246 c.p.c.