Art. 159 c.c. — Del regime patrimoniale legale tra i coniugi

((Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, e' costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 159 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di settembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 62/1995

    Questione infondata
    24 febbraio 1995

    La incapacità a testimoniare, per il coniuge, nella causa in cui - come nel caso di specie - è in parte l'altro coniuge e sono in discussione entità patrimoniali riguardanti il patrimonio comune, denunciata come effetto incostituzionale del combinato disposto degli articoli 246 cod. proc. civ. e 159 cod. civ., non può farsi discendere da quest'ultimo - che si limita a disporre quale regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, la comunione dei beni - essendo ascrivibile unicamente all'art. 246 cod.proc.civ., secondo il quale "non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio". Pertanto ogni considerazione circa la denunciata violazione dell'art. 24 Cost. rimane assorbita da quelle già svolte dalla Corte (sent. n. 248 del 1974) nell'escludere l'illegittimità costituzionale di tale disposizione, mentre va senz'altro respinto, per converso, l'altro assunto del giudice 'a quò, secondo cui, per effetto del censurato combinato disposto dei suddetti articoli, sarebbe tornato in vita il divieto di testimonianza già previsto, bensì per il coniuge, dall'art. 247 cod. proc. civ. nella causa in cui è parte l'altro coniuge, ma anche in mancanza - che non si da' nella specie - di un suo interesse all'esito della stessa e solo perciò riconosciuto illegittimo dalla menzionata sentenza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 159 cod. civ. e 246 cod. proc. civ.). - V. S. n. 248/1974, già citata nel testo. Sulla ragionevolezza, in quanto rientrante nell'esercizio del potere discrezionale del legislatore, del negare fiducia alle dichiarazioni rese da chi abbia nella causa un interesse qualificato, v. anche O. n. 497/1987. red.: S.P.

    Art. 159 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 246 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 464/1989

    Questione inammissibile
    27 luglio 1989

    Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.

    Art. 246 c.p.c. · Art. 159 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 14 parole tolte, 29 parole aggiunte.

tolto: I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalle convenzioni delle parti e dalla leggeaggiunto: Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, e' costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art159 · fonte del testo

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