Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/02/1995 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 159 del codice civile e 246 del codice di procedura

civile promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1994 dal Pretore di

Torino nel procedimento civile vertente tra Addotta Agostino e

Albanesi Ottorino ed altra, iscritta al n. 524 del registro ordinanze

1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39,

prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto Il Pretore di Torino, con ordinanza emessa il 2 giugno 1994, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 159 del codice civile e 246 del codice di procedura civile,

"nella parte in cui prevede l'incapacità a testimoniare del coniuge

in presunto regime di comunione legale dei beni, di cui alla sez. III

del capo VI del libro I c.c., beni che possono essere incrementati o

decurtati in dipendenza del giudizio in cui è parte in causa l'altro

coniuge".

La questione trae origine da un giudizio di risarcimento per danni

derivanti da circolazione stradale.

In ordine alla rilevanza, il giudice a quo osserva che la moglie

del convenuto, citata quale teste sul fatto, non è stata ammessa in

conseguenza dell'eccezione sollevata dall'attore, in ragione della

preclusione derivante dalla normativa denunciata. Mentre,

nell'auspicata ipotesi in cui "intervenisse una decisione di

incostituzionalità, la teste potrebbe essere sentita, anche

d'ufficio, ex art. 317 c.p.c.".

Il giudice remittente specifica inoltre di "avere accertato, previa acquisizione di certificato anagrafico, che il matrimonio era

avvenuto circa ventuno anni prima, che i coniugi non avevano operato

la scelta ex art. 162 c.c., per cui eventuali attribuzioni

patrimoniali, relative al risarcimento del danno, oggetto del

giudizio, avrebbero inciso sul patrimonio comune ex lege";

aggiungendo che l'autovettura era stata acquistata circa cinque anni

addietro.

Circa la non manifesta infondatezza, richiamata la sentenza n. 248

del 1974, dichiarativa dell'illegittimità dell'articolo 247 c.p.c.

(che sanciva il divieto di testimoniare per il coniuge, ancorché

separato, nonché per altri parenti o affini della parte in causa),

il Pretore di Torino rileva che quel divieto rivive, per effetto

dell'art. 159 c.c, nel testo novellato dalla legge 19 maggio 1975, n.

151, il quale ha introdotto la presunzione legale di comunione dei

beni acquistati nel corso del matrimonio, salvi i casi, da

considerare eccezionali, di scelta del regime di separazione a norma

dell'art. 162 c.c., nel testo novellato dalla citata legge n. 151 del

1975.

Il giudice remittente osserva altresì che l'irrazionalità del

divieto dell'art. 247 c.p.c. (che comportò la declaratoria di

incostituzionalità di tale norma, perché determinante

un'irragionevole compressione del diritto alla prova, nucleo

essenziale del diritto di azione e di difesa di cui all'art. 24 della

Costituzione) è ritornato in vita, per il combinato disposto degli

artt. 246 c.p.c. e 159 c.c., nei confronti di quel coniuge che non

può essere teste nella causa in cui è parte l'altro coniuge.

Il contrasto, poi, con l'art. 3 della Costituzione sarebbe

ravvisabile nella ingiustificata disparità di trattamento, cui

soggiacerebbero i coniugi in regime di comunione legale rispetto a

quelli che hanno scelto il regime della separazione dei beni, nei

confronti dei quali il divieto di testimoniare non è disposto, "e

nonostante i primi si siano dimostrati rispettosi delle finalità di

tutela del matrimonio e della famiglia perseguite dalla legge".

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per "l'inammissibilità e l'infondatezza della

questione".

A parere dell'Avvocatura, il Pretore non denuncia l'illogicità

della disciplina alla luce di un parametro costituzionale, ma

denuncia soltanto una presunta disparità di trattamento, comunque

rapportabile ad un'opzione esercitata o esercitabile dai coniugi in

ordine al regime patrimoniale della famiglia.

La questione sarebbe infondata nel merito, in quanto l'incapacità

a testimoniare risulta giustificata dalla palese diversità di

situazione esistente tra coniuge in regime di separazione e coniuge

in regime di comunione: "diversità che non discende direttamente

dalla legge, ma dalla volontà delle parti, che sono libere di optare

per il regime legale o per quello convenzionale, incorrendo, tra

l'altro, nelle conseguenze di cui all'art. 246 c.p.c.". Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Torino dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, della legittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 159 del codice civile e 246 del codice di

procedura civile, "nella parte in cui prevede l'incapacità a

testimoniare del coniuge in presunto regime di comunione legale dei

beni, di cui alla sez. III del capo VI del libro I c.c., beni che

possono essere incrementati o decurtati in dipendenza del giudizio in

cui è parte in causa l'altro coniuge".

2. - La questione è infondata.

Con la sentenza n. 248 del 1974, richiamata nell'ordinanza di

rimessione, questa Corte ha ritenuto ingiustificato il divieto di cui

all'art. 247 c.p.c., perché non aveva alcun riferimento all'oggetto

specifico del giudizio ma discriminava la capacità (rectius, la

legittimazione) dei testimoni secondo che fossero o non fossero in un

dato rapporto personale con le parti, sulla base d'un giudizio

preventivo, fatto dal legislatore, di inattendibilità della

deposizione resa da chi è legato alla parte da stretto vincolo

familiare. Nella stessa sentenza è stata invece ritenuta

costituzionalmente legittima la norma dell'art. 246 c.p.c., secondo

la quale "non possono essere assunte come testimoni le persone aventi

nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro

partecipazione al giudizio".

La ratio decidendi di quest'ultima pronuncia si coglie

nell'osservazione che la norma dell'art. 246 è da inquadrare, per

una razionale assimilazione di dette persone alle parti, nello stesso

principio vigente nel nostro ordinamento processuale civile che

esclude la testimonianza delle parti in causa.

Il giudice a quo non contesta tale osservazione, né quella

ulteriore contenuta nella successiva ordinanza n. 494 del 1987,

secondo cui rientra nell'esercizio del potere discrezionale del

legislatore, e non è da ritenersi irragionevole, il negare fiducia

alle dichiarazioni rese da chi abbia nella causa un interesse

qualificato. Tantomeno egli adduce argomenti in contrario,

incentrando la sua denunzia d'illegittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sul rilievo che

l'irrazionale divieto già contenuto nell'art. 247 sarebbe "tornato

in vita, per il combinato disposto degli artt. 246 c.p.c. e 159 c.c.,

nei confronti di quel coniuge (comunista), che non può più essere

teste nella causa in cui è parte l'altro coniuge e sono in

discussione entità patrimoniali riguardanti il patrimonio comune".

Ma è agevole obiettare che l'art. 159 c.c. non fa altro che

disporre quale regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza

di diversa convenzione stipulata a norma del successivo art. 162, la

comunione dei beni. Regime che, come la comunione in generale, fa

sorgere quell'interesse conducente alla possibile legittimazione a

partecipare al giudizio di cui è parte altro comunista, e dunque

all'incompatibilità fra due posizioni processuali, in funzione della

quale è prevista l'"incapacità a testimoniare" di cui all'art. 246

c.p.c.

Pertanto ogni considerazione circa la denunziata violazione

dell'art. 24 della Costituzione rimane assorbita da quelle già

svolte da questa Corte nell'escludere l'illegittimità costituzionale

dell'art. 246, e contro le quali - ripetesi - il giudice a quo non

svolge argomentazioni.

3. - Resta, allora, soltanto la denunzia riferita all'altro

parametro, cioè all'art. 3 della Costituzione, per l'asserita

disparità di trattamento fra i coniugi nei cui riguardi vige il regime legale di comunione e quelli che hanno invece compiuto la scelta

in favore del regime di separazione dei beni, rispetto ai quali

ultimi non verrebbe in applicazione la norma dell'art. 246 c.p.c.

Ma, prospettata in tali termini, la questione è priva di

consistenza, perché risulta evidente la diversità di situazione in

cui i coniugi vengono a versare nelle due ipotesi. Diversità che -

sembra appena il caso di notare - non è determinata dalla legge

bensì dalla stessa volontà delle parti, cui l'art. 159 c.c. rimette

appunto la libertà di optare in favore del regime (convenzionale) di

separazione oppure di quello (altrimenti vigente, per norma

suppletiva di legge) della comunione dei beni, che comporta, fra le

tante conseguenze, anche la c.d. incapacità prevista dall'art. 246

c.p.c., fra l'altro (nella specie) per la possibile legittimazione

passiva all'azione di responsabilità ex art. 2054, terzo comma, c.c.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 159 del codice civile e 246 del

codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

Il Presidente: SPAGNOLI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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