Corte costituzionale

Sentenza n. 248/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/07/1974 · relatore Giulio Gionfrida

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 246

e 247 del codice di procedura civile, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1S maggio 1972 dal tribunale di Bari nel

procedimento civile vertente tra Pavone Vito, Vescovo Pia, Pascazio

Francesco, Poliseno Pietro ed altri, iscritta al n. 286 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 247 del 20 settembre 1972;

2) ordinanza emessa il 2 ottobre 1972 dal pretore di Martina Franca

nel procedimento civile vertente tra Semeraro Giuseppe e Chimenti

Gaetano ed altro, iscritta al n. 381 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 24

gennaio 1973;

3) ordinanza emessa il 20 giugno 1973 dal pretore di Martina Franca

nel procedimento civile vertente tra Casavola Antonia e Delfini

Giuseppina, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973;

4) ordinanza emessa l'11 ottobre 1973 dal pretore di Portoferraio

nel procedimento civile vertente tra Ciacci Ulisse e Capuano Franco ed

altro, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974.

Visto l'atto di costituzione di Pascazio Francesco e Poliseno

Pietro;

udito nell'udienza pubblica del 26 giugno 1974 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

udito l'avv. Giuseppe Luisi, per Pascazio e Poliseno.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio civile vertente tra Vito Pavone, Pia

Vescovo ed altri, il tribunale di Bari - rilevato che la teste Maria

Mangarelli, di cui era stata richiesta l'escussione in quanto "presente

ai fatti", risultava essere moglie di una delle parti, onde era

incapace a deporre ai sensi dell'art. 247 c.p.c. - con ordinanza 15

maggio 1972, ritenutane previamente la rilevanza in causa e la non

manifesta infondatezza, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 247 citato, secondo cui, appunto, "non possono

deporre il coniuge ancorché separato, i parenti ed affini in linea

retta e coloro che sono legati ad una delle parti da vincoli di

affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di stato, di

separazione personale o relative a rapporti di famiglia".

Ha indicato a parametri gli artt. 24 e 3 della Costituzione e ne ha

motivato la prospettata violazione:

a) quanto all'art. 24, in base alla considerazione che "essendo la

testimonianza un mezzo di prova e la prova essendo il mezzo concreto

per dimostrare in giudizio la fondatezza della pretesa, il divieto di

sentire come testimoni determinate persone limita di fatto la

possibilità di far valere il proprio diritto";

b) quanto all'art. 3, sul rilievo della discriminazione che, in

duplice direzione, si realizza da una parte "tra il giudizio civile,

nel quale solo opera il divieto dell'art. 247 c.p.c., ed il giudizio

penale nel quale pure è ordinariamente innestato il processo civile

avente ad oggetto il risarcimento del danno"; e, d'altra parte, tra i

cittadini: dei quali alcuni, per un generico sospetto di parzialità,

vengono privati dell'esercizio del "diritto pubblico di collaborare con

l'amministrazione della giustizia" per il tramite dell'istituto,

appunto, della testimonianza.

2. - Analoga questione di legittimità dell'art. 247 c.p.c. - in

riferimento, però, al solo art. 3 della Costituzione (e sotto il

profilo unicamente della discriminazione tra giudizio civile e penale)

- ha sollevato, con ordinanze 2 ottobre 1972 e 20 giugno 1973, il

pretore di Martina Franca, in due giudizi civili vertenti,

rispettivamente, tra Giuseppe Semeraro e Gaetano Chimenti e tra Antonia

Casavola e Giuseppina Delfini.

3. - Infine, in un giudizio civile tra Ulisse Ciacci e Franco

Capuano, il pretore di Portoferraio, con ordinanza 11 ottobre 1973, ha

sollevato dubbio di legittimità, per contrasto con gli artt. 24 e 3

della Costituzione, oltre che della norma dell'art. 247 innanzi citata,

anche di quella del precedente art. 246 c.p.c., secondo cui "non

possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un

interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio".

Anche tale ultima sancita incapacità a testimoniare sarebbe,

infatti, secondo il giudice a quo "basata su una presunzione di

parzialità che non appare giustificata", in quanto, tra l'altro:

a) non trova applicazione nel processo penale dove possono essere

ammessi a deporre, oltre la stessa parte civile, quanti avrebbero

potuto costituirsi in giudizio per far valere una pretesa risarcitoria

o potrebbero esercitare tale facoltà in un successivo giudizio;

h) prescinde dall'accertamento di un effettivo interesse a rendere

una falsa testimonianza in rapporto alla pretesa che potrebbe

eventualmente essere fatta valere in giudizio dal teste.

4. - Nel giudizio innanzi a questa Corte si sono soltanto

costituiti Francesco Pascazio e Pietro Poliseno, convenuti nel

procedimento pendente innanzi al tribunale di Bari, che hanno fatto

proprie le motivazioni adottate dall'ordinanza di rinvio, onde hanno

concluso nel senso di una declaratoria di incostituzionalità dell'art.

247 del codice di procedura civile. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 del

codice di procedura civile, secondo cui non possono deporre il coniuge

ancorché separato, i parenti o affini in linea retta e coloro che sono

legati a una delle parti da vincoli di adiliazione, salvo che la causa

verta su questioni di stato, di separazione personale, o relative a

rapporti di famiglia, appare fondata, in quanto si risolve in una

ingiustificata compressione del diritto di azione e di quello di difesa

garantiti dall'art. 24 della Costituzione.

Questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare che il

potere di agire in giudizio per la tutela del proprio diritto, così

come il diritto di difesa, deve, al pari di ogni altro diritto

garantito dalla Costituzione, essere regolato dalla legge ordinaria in

modo da assicurarne la effettività, e che - mentre non contrastano

con la predetta norma costituzionale le leggi che, circoscrivendo in

modo più o meno ampio la sfera delle situazioni sostanziali, si

limitano a determinare l'oggetto della garanzia giurisdizionale (v.

sentenze n. 8 e n. 57 del 1962 e n. 138 del 1968), o quelle che

comunque incidono sulla disponibilità della situazione sostanziale

(sentenza n. 45 del 1963) - la garanzia della tutela giurisdizionale

viene compromessa, "se si nega o si limita alla parte il potere

processuale di rappresentare al giudice la realtà dei fatti ad essa

favorevoli, se le si nega o le si restringe il diritto di esibire i

mezzi rappresentativi di quella realtà" (sent. n. 53 del 1 966).

È ben vero che l'esclusione o la limitazione della disponibilità

di un mezzo probatorio e in particolare del ricorso alla prova per

testi sono state dalla Corte ritenute costituzionalmente legittime, se

giustificate dalla esigenza di "salva guardia di altri diritti o altri

interessi giudicati degni di protezione in base a criteri di reciproco

coordinamento" (sent. del 1963 n. 45; del 1966 citata; del 1970 n.

1I2), ma ciò non può dirsi per il divieto, sancito dalla norma

denunciata, di assumere come testi alcuni, più stretti, congiunti

delle parti, salvo che nelle cause relative a determinati rapporti ivi

indicati.

Il divieto non ha alcun riferimento all'oggetto specifico del

giudizio, né alla rilevanza degli interessi in giuoco, ma, pur

ammettendo in genere il mezzo della prova per testi, discrimina la

capacità, o legittimazione, di questi secondo che siano o non siano in

un dato rapporto personale con le parti.

Ricorre qui un giudizio preventivo, da parte del legislatore, di

inattendibilità della deposizione testimoniale di chi è legato alla

parte da stretto vincolo familiare.

A giustificare siffatto regime di aprioristica valutazione negativa

di credibilità non basta addurre criteri di probabilità. Esso - come

già rilevato dalla dottrina (e specialmente, fin dal secolo scorso, da

quella francese, con riguardo alle limitazioni delle prove testimoniali

dettate dagli artt. 268 e 283 del code de procedure civile del 1806) -

reca l'impronta di antichi istituti del processo canonico e comune e in

particolare del metodo d; valutazione quantitativa dei testi; e non ha

valida ragione d'essere nei moderni sistemi, che in conformità

dell'evoluzione giuridica universale in tema di prove tendono in misura

sempre più larga, pur con alcune limitazioni inerenti alle così dette

prove legali, al principio del libero convincimento del giudice. È

perciò che la maggior parte delle più moderne legislazioni straniere

respingono il criterio di una aprioristica esclusione del valore

probatorio della testimonianza di alcuni soggetti fondata soltanto su

motivi di sospetto di non sincerità secondo indici di probabilità,

affidandone invece la valutazione al prudente apprezzamento del giudice

da compiersi a posteriori, caso per caso.

L'art. 247 del nostro codice processuale civile, non solo contrasta

con siffatta evoluzione giuridica, ma viola, per quanto sopra si è

detto, l'art. 24 della Costituzione, limitando ingiustificatamente il

diritto alla prova, che costituisce nucleo essenziale del diritto di

azione e di difesa.

La norma va, pertanto, dichiarata illegittima, restando assorbito

il profilo concernente il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

2. - Non fondata appare invece la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 246 c.p.c., sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 Cost., dal pretore di Portoferraio.

La norma non vieta l'assunzione come testi di coloro che abbiano un

qualsiasi interesse, il quale possa indurre a far sospettare della loro

sincerità, ma riguarda soltanto le persone "aventi nella causa un

interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio".

Essa ha quindi una portata e una ratio ben diverse da quelle che erano

proprie della allegazione a sospetto già prevista dall'art. 237 del

codice di procedura civile del 1865 e della ricusabilità dei

cosiddetti temoins reprochables elencati nell'art. 283 del codice

francese del 1 806 (ora soppresso dalla legge di riforma del 22

dicembre 1958), il quale vi comprendeva, tra gli altri, gli eredi

presuntivi delle parti, i loro commensali, i dipendenti e domestici.

Il riferimento a un interesse tale da legittimare la partecipazione

al giudizio dimostra, come rilevato (sia pure non senza contrasti) in

dottrina, che il divieto dell'art. 246 è dettato in funzione del

principio, proprio del nostro ordinamento processuale civile, di

incompatibilità delle posizioni di teste e di parte nel giudizio.

Questa antitesi non è stata vista dal legislatore soltanto con

riguardo a colui che sia già parte formale del giudizio ovvero parte

in senso sostanziale, cioè quella in nome della quale o contro la

quale viene chiesta l'attuazione della legge, ma anche rispetto al

titolare o contitolare della situazione giuridica dedotta in giudizio

da altro soggetto, il quale ultimo sia legittimato a farla valere in

nome proprio, e rispetto al titolare di una situazione giuridica

dipendente, sotto il profilo sostanziale, da quella dedotta in

giudizio.

Tali soggetti possono, secondo i casi, spiegare intervento in

giudizio, o ai sensi del secondo capoverso dell'art. 111 c.p.c. (il

quale, peraltro, non configura un intervento di terzo in senso proprio)

o sotto forma di intervento litisconsortile (come nella ipotesi di

pluralità di legittimati di cui si trovano esempi nell'art. 117 e

nell'art. 2377, capoverso, del codice civile, rispettivamente in tema

di annullamento di matrimonio e di impugnazione di deliberazioni

assembleari delle società) o adesivo autonomo (come è quello del

concreditore solidale), ovvero, infine, sotto forma di intervento

adesivo dipendente, di cui al capoverso dell'art. 105 c.p.c.

(intervento del subconduttore, del fideiussore, dell'obbligato in via

di regresso, ecc.).

Anche se chi versa in una delle predette situazioni sostanziali non

intervenga in giudizio, il legislatore lo ha, ai fini della capacità

di testimoniare, assimilato alla parte. E ciò non può dirsi

irrazionale. Se l'intervento è avvenuto', la incapacità ad essere

successivamente escusso come teste discende dalla qualità di parte che

assume l'interventore, mentre, nella ipotesi di intervento posteriore

alla testimonianza, questa perderebbe il suo valore probatorio, anche

se non esistesse la norma dell'art. 246 del codice di procedura

civile. Questa appare quindi dettata con riguardo alla prospettiva di

chi si mantenga estraneo al giudizio, e ciò nonostante, per la

particolare situazione giuridica che a lui fa capo, è in condizione,

secondo le regole di diritto sostanziale, di potere poi invocare a

proprio favore l'efficacia diretta o riflessa del giudicato, formatosi

col contributo della propria testimonianza.

La Corte non intende con ciò far propria l'interpretazione

restrittiva dell'art. 246 sostenuta da una parte della dottrina, la

quale ne limita l'applicabilità all'intervento adesivo dipendente.

Prendendosi atto dell'orientamento giurisprudenziale, che è nel

senso di una larga interpretazione, comprensiva di qualsiasi forma di

possibilità di intervento, basta considerare che, rispetto all'ipotesi

di chi potrebbe spiegare intervento principale per far valere un

diritto nei confronti di tutte le parti, appare pertinente

l'osservazione mossa in dottrina che in fatto nessuna delle parti avrà

interesse ad addurlo come teste; e, per quanto attiene all'intervento

adesivo dipendente, pur discutendosi, in qualche caso, se il giudicato

spieghi efficacia nei confronti di chi non è intervenuto, trattasi

comunque di casi marginali e trascurabili nella valutazione della

legittimità costituzionale della norma denunciata.

Questa, essendo fondata sulla efficacia estensiva del giudicato,

quanto meno in utilibus rispetto alle persone che dichiara incapaci di

testimoniare, s'inquadra, per una razionale assimilazione di esse alle

parti, nello stesso principio vigente nel nostro ordinamento

processuale civile che esclude la testimonianza delle parti in causa.

Non sussiste perciò il contrasto con l'art. 24 Cost., così come

ad esempio non viola tale disposizione la disciplina per cui uno dei

litisconsorti, pur potendosi giovare per la difesa del proprio diritto

dell'apporto delle argomentazioni e difese degli altri, non può

pretendere di farli escutere come testi, per attribuire alle loro

dichiarazioni il valore delle deposizioni testimoniali.

Né la questione può dirsi fondata, in riferimento all'art. 3

Cost., per le differenze prospettate nell'ordinanza rispetto al

processo penale, in cui l'offeso dal reato, anche se costituito parte

civile, può essere chiamato a deporre come testimone, perché la

diversità di trattamento è in funzione della diversa rilevanza degli

interessi che sono in giuoco nel processo penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 247 del codice

di procedura civile;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 246 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Portoferraio, con

l'ordinanza 11 ottobre 1973.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA-

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REA LE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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