Corte costituzionale

Sentenza n. 85/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1983 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 246 cod.

proc. civ. (incapacità a testimoniare) in relazione all'art. 384,

comma secondo, cod. pen. (casi di non punibilità) promosso con

ordinanza, emessa il 5 novembre 1976 dal Tribunale di Torino nel

procedimento penale a carico di Clemente Dario, iscritta al n. 725 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 31 del 2 febbraio 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1983 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Serantoni Paolo, ispettore commerciale della Lancia S.p.a.,

dolendosi che Clemente Dario, commissionario della ditta per la zona di

Casale Monferrato, lo avesse diffamato accusandolo alla presenza del

dirigente del servizio del personale dell'addetto all'ufficio legale e

di altro funzionario della società di essersi fatto corrispondere la

somma di lire 2.000.000 quale compenso della nomina a commissionario,

sporse querela contro il Clemente per diffamazione aggravata sotto la

data 26 luglio 1967.

Essendo, a seguito di tale accusa, ritenuta veritiera dalla datrice

di lavoro, stato licenziato in tronco dalla Lancia, il Serantoni, con

atto notificato il 20 febbraio 1968, convenne avanti il Tribunale

civile di Torino la Lancia per conseguire il pagamento della indennità

ed accessori dovuti in dipendenza della cessazione del rapporto di

lavoro; il Clemente, indotto quale teste dalla convenuta, espose-sotto

vincolo di giuramento- circostanze diverse atte a scagionare il

Serantoni dall'accusa di corruzione e, pertanto, la Lancia, sotto la

data del 30 luglio 1973, lo denunciò per il delitto di falsa

testimonianza, dopoché il processo per diffamazione a carico dello

stesso Clemente era stato, in data 21 novembre 1970, archiviato per

intervenuta amnistia.

2. - Nel giudizio di appello avverso la sentenza, con la quale il

Pretore di Torino ebbe a giudicare il Clemente responsabile per falsa

testimonianza condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione, il

difensore dell'imputato sollevò in via preliminare incidente

d'incostituzionalità dell'art. 246 c.p.c. in riferimento all'art. 384

c.p. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui la

disposizione del codice di procedura civile non vieta la testimonianza

di un soggetto imputato dello stesso fatto o di un fatto connesso a lui

attribuito quale reato.

Con ordinanza emessa il 5 novembre 1976, comunicata il 10 e

notificata il 15 dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 31 del 2

febbraio 1977 e iscritta al n. 725 R.O. 1976, il Tribunale di Torino

giudicò la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246

c.p.c. in relazione all'art. 384 comma secondo c.p., I) rilevante

perché attinente all'applicabilità dell'art. 372 c.p. nei confronti

dell'appellante Clemente, che verrebbe escluso dall'esimente dell'art.

384 c.p. e in applicazione del principio statuito dall'art. 2, comma

terzo c.p., e II) in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. non

manifestamente infondata perché a) l'art. 246 c.p.c., secondo il

quale "non possono essere assunte come testimoni le persone aventi

nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro

partecipazione al giudizio", s'ispira all'incompatibilità tra le

posizioni di parte e di teste e mira ad evitare che il giudicato civile

si formi con l'apporto diretto o indiretto dei soggetti che potrebbero

invocarne a proprio favore gli effetti, b) siffatta incompatibilità

appare di maggior rilievo nel caso sottoposto all'esame dei giudici

penali di Torino in quanto "la (sua) posizione di soggetto informato

dei fatti non è al di fuori della controversia in atto fra le parti,

ma ha dato origine, sia pure con il concorso di altre posizioni

personali, alla controversia stessa" e "l'incompatibilità appare di

maggior rilievo perché inerisce all'interesse del soggetto obbligato

alla testimonianza a non subire condanne penali in dipendenza della sua

posizione di persona informata dei fatti", III) "Appare (in questa

ipotesi) giuridicamente rilevante l'interesse del soggetto che assume

la duplice qualità, sia pure in sedi diverse, di testimone e di

imputato, a rappresentare al giudice la realtà dei fatti, in modo da

non pregiudicare la propria posizione d'imputato", c) "la delicata

situazione nella quale il soggetto viene a trovarsi è altresì

pregiudizievole all'accertamento della verità che è funzione

essenziale della testimonianza", d) "Se il soggetto nega i fatti e la

veridicità dei medesimi risulta altrimenti provata si espone alla

condanna per falsa testimonianza" e "In ogni caso il suo diritto di

difesa garantito dall'art. 24 Cost. appare violato", e) va richiamato

l'art. 304 c.p.p.-nella formulazione di cui alla legge 5 dicembre 1969

n. 932 e, da ultimo, alla legge 15 dicembre 1972 n. 773-, il quale

"prevede il caso che nel corso dell'interrogatorio (meglio deposizione)

di persona non imputata (teste), emergono a suo carico indizi di

reità, ed impone al giudice l'obbligo di avvertire l'interrogando che

da quel momento ogni parola da lui detta può essere utilizzata contro

di lui, con la sanzione dell'inutilizzazione delle dichiarazioni rese

in assenza del difensore".

In conclusione il Tribunale ravvisò l'incostituzionalità

dell'art. 246 c.p.c. in relazione all'art. 384 secondo comma c.p.,

nella parte in cui non prevede l'incapacità a testimoniare, non vieta

cioè la testimonianza di chi è imputato di un fatto reato, da questi

resa in giudizio civile, su circostanze relative al fatto medesimo o

connesse con il fatto-reato stesso.

3.1. - Avanti la Corte non si è costituito il Clemente; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 18 febbraio 1977 nel quale l'Avvocatura generale dello

Stato ha concluso per la irrilevanza e, comunque, per la infondatezza

della proposta questione sulla base delle seguenti argomentazioni. Una

decisione additiva di accoglimento - come è quella che viene nella

specie prospettata dal giudice a quo - presuppone che l'"esigenza

costituzionale", non soddisfatta dal legislatore, rientri nell'economia

della norma denunciata e trovi in questa la propria competente sede:

condizione non sussistente nel caso in esame in quanto, mentre

l'art. 246 c.p.c. collega il sospetto di mendacio all'interesse del

testimone ad un certo contenuto della sentenza civile ed esprime un

divieto inderogabile e rilevabile d'ufficio, l'ipotizzato intervento

additivo della Corte riguarderebbe una situazione in cui, da un lato,

l'interesse a mentire non si coordina ad un certo contenuto della

sentenza civile, e, dall'altro, la soluzione non potrebbe porsi in

termini di divieto della deposizione, ma soltanto configurare una

facoltà del testimone di astenersi dal deporre. L'impugnativa, quindi,

si sarebbe dovuta appuntare non contro l'art. 246 ma contro l'art. 249

c.p.c., né all'errore di bersaglio potrebbe rimediare la Corte.

In subordine, non sussiste violazione del principio di eguaglianza

perché le due ipotesi a raffronto (l'una contemplata dall'art. 246

c.p.c., in cui è in gioco l'interesse pubblico alla genuinità di una

fonte di prova, e l'altra che si vorrebbe oggetto dell'intervento

additivo, nella quale viene in considerazione l'interesse privato a non

compromettere la propria difesa penale) esibiscono differenze tali da

giustificare il fatto che solo l'una, e non l'altra, sia oggetto della

previsione normativa.

D'altra parte, non sarebbe esatto-ad avviso dell'interveniente-che

il testimone nel caso in esame sarebbe costretto al dilemma di

autoaccusarsi o di esporsi alla responsabilità penale per falsa

testimonianza, in quanto l'art. 384, primo comma, c.p. dispone che non

è punibile chi ha deposto il falso "per esservi stato costretto dalla

necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e

inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore", e tale previsione

(costituente espressione del principio di cui all'art. 54 c.p. ed

operante, quindi, come causa di esclusione della stessa

antigiuridicità) ricomprenderebbe l'ipotesi considerata dal giudice a

quo. Né si potrebbe obiettare che tale causa di giustificazione offre

una tutela meno intensa di quella che sarebbe ottenibile attraverso la

previsione, nel caso considerato, di una incapacità a testimoniare (o

di una facoltà di astensione), giacché l'apprezzamento della

congruità della tutela rientra nella discrezionalità del legislatore.

Né infine si ravvisa contrasto con l'art. 24, comma secondo,

Cost., in quanto il teste, sotto l'usbergo dell'art. 384, comma primo,

c.p. è libero di tenere un comportamento che non pregiudichi la sua

difesa in sede penale. Che se poi egli preferisce, per sue ragioni

personali, deporre il vero nella causa civile e nuocere in tal guisa

alla propria difesa nell'altra sede, ciò non è dovuto ad una

(costituzionalmente illegittima) lacuna normativa, ma ad una libera

scelta.

3.2. - Nel corso della pubblica udienza dell'8 marzo 1983, nella

quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato

Caramazza ha illustrato argomentazioni svolte e conclusioni formulate

nell'atto d'intervento. Considerato in diritto :

4. - Fermo che il giudizio di diffamazione (lo attesta lo stesso

giudice a quo) è stato definito per sopravvenuta amnistia, non

sussiste violazione del principio d'eguaglianza perché non sono

giuridicamente comparabili e, ancor meno equiparabili la posizione

dell'imputato nel processo penale e la situazione della parte e del

legittimato all'intervento nel processo civile: una cosa è: nemo

testis in causa propria cui s'ispira l'art. 246 c.p.c., e altra cosa

è: nemo tenetur edere contra se, che permea il novellato art. 304

c.p.p..

Né l'imputato di falsa testimonianza può dirsi offeso nel

diritto di difesa per essere costretto al dilemma di autoaccusarsi o di

esporsi a responsabilità penale per falsa testimonianza perché gli

soccorrerebbe l'art. 384 comma primo c.p. e, più a monte, l'art. 376

c.p.p.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di costituzionalità dell'art.

246 c.p.c., in relazione all'art. 384, comma secondo c.p. e in

riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo Cost. sollevata dal

Tribunale di Torino con ordinanza 5 novembre 1976 (n. 725 R.O. 1976).

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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