Art. 184 c.p.c. — Udienza di assunzione dei mezzi di prova

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[1]Salva l'applicazione dell'articolo 187 il giudice istruttore, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti; ovvero, su istanza di parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonche' altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria.

[2]I termini di cui al comma precedente sono perentori.

[3]Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte puo' dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi. 67 72

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994.

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1994 al 11 settembre 2005

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 184 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 9957/2025

    16 aprile 2025

    Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (nella specie, la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto).

    Art. 184 c.p.c. · Art. 116 c.p.c. · Art. 651 c.p.p. · Art. 652 c.p.p.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 173 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9561/2025

    11 aprile 2025

    Il giudice di merito che ha acquisito e ritenuto rilevante l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta deve, ai sensi dell'art. 217 c.p.c., disporre l'apertura della fase istruttoria, non essendo invece necessario ricorrere ad un sub-procedimento istruttorio distinto per il giudizio di verificazione, posto che il principio del libero convincimento del giudice ex art. 116 c.p.c. non impone alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità.

    Art. 184 c.p.c. · Art. 217 c.p.c. · Art. 116 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 167 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 300/2025

    8 gennaio 2025

    In tema di contenzioso tributario, l'appellante che ha notificato l'atto di appello a mezzo del servizio postale, o per il tramite di ufficiale giudiziario, ovvero direttamente dalla parte, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente ratione temporis, ha l'onere di produrre in giudizio prima della discussione e a pena di inammissibilità del gravame, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica all'appellato non costituito o, in alternativa, di chiedere la rimessione in termini (ex art. 184-bis, ora 153, comma 2, c.p.c.), dimostrando di essersi tempestivamente attivato per acquisirne il duplicato dall'amministrazione postale.

    Art. 184 c.p.c. · Art. 149 c.p.c. · Art. 291 c.p.c. · Art. 16 Disposizioni sul processo tributario

    Rassegna di gennaio 2025, p. 116 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 401/2000

    Questione infondata
    28 luglio 2000

    Manifesta infondatezza, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 184 del codice di procedura civile, nella parte in cui considera inammissibili produzioni documentali successive all'inutile scadenza del termine assegnato dal giudice, salva l'ipotesi in cui la parte che vi sia incorsa possa invocare la rimessione in termini 'ex' art. 184-bis del codice di procedura civile, diversamente da quanto previsto per il processo del lavoro nel quale le prove documentali possono essere prodotte in qualsiasi momento del giudizio di primo grado, fino a quando non si sia aperta la discussione orale. Non esiste, infatti, un principio costituzionale di necessaria uniformità di regolamentazione tra diversi tipi di processo, ferma l'intrinseca ragionevolezza della disciplina di ognuno; e non è irragionevole, nel rito ordinario, il regime delle preclusioni in tema di attività probatoria e di produzione documentale nel giudizio di primo grado, introdotto dalle disposizioni denunciate nella prospettiva acceleratoria di quella fase che ha ispirato la riforma del codice di procedura civile; mentre la possibilità che l'attività probatoria rimasta preclusa nel giudizio di primo grado sia esperibile in appello (secondo la non implausibile interpretazione data dal rimettente al nuovo art. 345 di detto codice) non può dirsi in contrasto con l'art. 24 Costituzione - sotto il profilo dell'asserita costrizione alla instaurazione del gravame per produrre il documento non tempestivamente depositato - poiché il diritto di difesa, ben può essere assoggettato a limitazioni e condizioni, entro il limite della ragionevolezza che, nella specie, non è valicato, dipendendo il condizionamento al suo esercizio, da una libera scelta della parte che, pur potendo produrre il documento entro il termine 'ex' art. 184 cod. proc. civ., non lo ha fatto. Precedenti: - Sentenze nn. 82/1996, 18/2000, 165/2000, e ordinanze nn. 191/1999, 217/2000 sulla non necessaria uniformità dei riti entro il limite di ragionevolezza.

    Art. 184 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 184-bis c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (10)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art184 · fonte del testo

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