Art. 169 c.p.c. — Ritiro dei fascicoli di parte

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Ciascuna parte puo' ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga, e in ogni caso non oltre l'udienza prevista nell'articolo 189.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 169 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14551/2026

    16 maggio 2026

    In tema di prova documentale nel processo civile, la decisione del giudice d'appello fondata sulla mancata produzione, in fase di gravame, di documenti ritualmente depositati nel giudizio di prime cure, senza verificarne l'effettiva presenza nel fascicolo di primo grado, oppure attivarsi per la loro acquisizione o ricostruzione, si pone in contrasto con il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - in base al quale il documento ritualmente prodotto spiega un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e che non può dipendere dalle vicende del fascicolo né dalle successive scelte difensive della parte - e con l'art. 115 c.p.c., per avere il giudice omesso di considerare prove ritualmente acquisite.

    Art. 169 c.p.c. · Art. 168 c.p.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 115 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 160 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 175/1998

    Altra decisione
    20 maggio 1998

    Deve essere ordinata la restituzione al giudice "a quo" (Pretore di Milano) degli atti relativi ai giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 84, 85, 169, comma 2, 208 e 309 cod. proc. civ. e dell'art. 104, comma 2, R.d. 18 dicembre 1941 n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile), sospettati di collidere con gli artt. 3, 24, 40, 41 comma secondo, 97 e 101, comma secondo, Cost., per un riesame della rilevanza, in quanto con sentenza n. 171 del 1996 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990 (nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede, altresì, gli strumenti idonei ad assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza); ed in quanto con tale sentenza e con le successive ordinanze nn. 273 e 318 del 1996, 105 e 106 del 1998 si è già chiarito come la libertà dei professionisti non sia assoluta, spettando al giudice il potere di bilanciare i valori in conflitto, si' da far recedere -se del caso- quella libertà a fronte di valori costituzionalmente rilevanti. - S. n. 171/1996; O. nn. 273 e 318/1996, 105 e 106/1998. red.: S. Di Palma

    Art. 84 c.p.c. · Art. 85 c.p.c. · Art. 169 c.p.c. · Art. 208 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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